Avvocato rulez

Sviluppi giurisprudenziali in materia di coltivazione

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Nonostante recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33835/14 abbia aperto nuovi scenari in tema di offensività (con la valorizzazione della coltivazione ad uso personale e con modalità minimali e domestiche), devo, purtroppo segnalare un brusco ed inatteso arresto della giurisprudenza proprio in tema di coltivazione.

La Corte di Appello di Bologna, Sezione 3, con la sentenza 17 febbraio 2015 ha ribadito la responsabilità di un imputato, già condannato in primo grado dal GUP presso il Tribunale di Rimini, ad 8 mesi di reclusione, oltre alla multa, per la coltivazione di 10 piantine.

La Corte – pur riaffermando la configurabilità del reato di cui al comma 5 dell’art. 73 e pur riducendo la pena inflitta a soli 4 mesi di reclusione (e taluno potrebbe essere già per ciò solo contento, ma non il sottoscritto) – non ha, però, sostenendo la colpevolezza dell’appellante, inteso (anche se il condizionale è d’obbligo in attesa del deposito della motivazione) aderire ad una duplice considerazione formulata dalla difesa.

La prima delle due atteneva all’obbiettiva modestia sia del peso lordo della sostanza (gr. 1.436) che del principio globalmente contenuto nelle 10 piante (mg. 10), caratteristica questa che limitava al massimo, se non addirittura escludeva la offensività della condotta – in ossequio alla sentenza 33835/14 della Corte di Cassazione.

A tacere, poi, della circostanza che la metodica peritale adottata nel caso specifico si presta a serrata critica, in quanto sarebbe stato più opportuno operare un’analisi mirata pianta per pianta e non già un’analisi globale come effettuato.

Il risultato sarebbe stato quello di comprendere le caratteristiche reali di ciascun vegetale.

La seconda attiene alle modalità domestiche della coltivazione (10 piantine racchiuse in un unico vaso) ed alla destinazione dell’eventuale prodotto al soddisfacimento personale del coltivatore.
L’acclarata sussistenza delle due condizioni configurava – ad avviso di chi scrive – la non sanzionabilità della condotta.

La Corte, purtroppo, è stata di altro avviso, opinione che deve essere rispettata, ma che verrà, senza dubbio, sottoposta al vaglio ulteriore della Suprema Corte di Cassazione.



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