Sardegna: la direttiva che rappresenta un duro attacco alla filiera della cannabis light
Una direttiva sulle indagini in tema di coltivazione di canapa in Sardegna, emanata dalla procura di Cagliari, sta causando il panico tra gli agricoltori dell’isola che si stavano preparando per approntare le coltivazioni, sia per il mercato domestico, che per quello internazionale.
Come un fulmine a ciel sereno, però, è arrivata una direttiva che insiste sull’efficacia drogante senza dare spiegazioni di merito ma utilizzando l’argomento quasi come uno spauracchio, senza mai far riferimento al florovivaismo. Non solo, perché la direttiva è arrivata nel momento in cui si apre la stagione canapicola, mentre in Regione Sardegna sono in discussione due diverse proposte di legge tese proprio a favorire la coltivazione della canapa, anche dell’infiorescenza.
“La comunicazione della direttiva sulla coltivazione di canapa in Sardegna si svolge in due passaggi”, sottolineano gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti. “La prima è una sorta di lezione di procedura penale agli agenti operanti, spiegando il tipo di sequestro che devono porre in essere e le garanzie difensive come da codice di procedura penale. Solo nelle ultime righe viene dedicato un passaggio a quello che è il punto più rilevante delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 2019, in relazione alla valutazione dell’efficacia drogante”.
Secondo Miglio e Simonetti, la direttiva “spaventa gli operatori del settore senza dare spiegazioni. Non viene spiegato in cosa consista in termini percettivi l’efficacia drogante, afferma solo che deve essere accertata l’efficacia drogante. Nei processi, dopo ormai 5 anni dall’entrata in vigore della legge 242/2016, il problema è intavolare con i giudici di merito e le procure una spiegazione giuridica e tossicologica, per capire perché fino a 0,5% di THC la canapa non ha effetto stupefacente. Ma se nella direttiva, in cui ci si aspetta un passo in più, ci dicono che poi gli agenti operanti devono mettere in condizione l’imprenditore di sapere se la canapa ha o no efficacia drogante. L’efficacia drogante è un discorso molto delicato: un conto sarebbe stato se avessero scritto che lo 0,5% di THC ha effetto psicotropo e spiegando il perché, ma ciò non è avvenuto e non è una cosa tollerabile: già in diversi tribunali abbiamo ottenuto vittorie evidenziando la liceità dei prodotti anche sulla base del parere dell’agenzia delle entrate che dice che si paga l’iva sui prodotti agricoli e commerciali. È vero che una direttiva non può essere intesa quale fonte di legge e quindi non deve necessariamente indicare il limite di THC: d’altra parte, però, prima di tentare di bloccare un’importante filiera dell’economia italiana, ci si aspetta qualcosa di più”.
Secondo l’avvocato Carlo Alberto Zaina, “fatta la ovvia premessa che nulla muta rispetto a ciò che sino ad oggi è successo e che si tratta di un’impostazione metodologica – interessante finché si vuole – ma pur sempre propria dell’accusa e non già del giudice terzo”, il punto è che “la direttiva muove, per formulare una primissima conclusione nel senso di ritenere la cannabis quale sostanza stupefacente qualunque sia la sua effettiva tipologia“, anche “in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC”. Sul punto però Zaina sottolinea che la direttiva “sostiene che, alla luce del divieto generale di commercio, introdotto dalle Sezioni Unite, la coltivazione di cannabis sativa L non permette la lecita produzione di prodotti diversi da quelli elencati all’art. 2 co. 2 L.242/2016 e, in special modo, di foglie, infiorescenze, olii e resine”, senza citare però un passaggio fondamentale e cioè “la deroga al generale divieto che permette il commercio dei quattro prodotti sopra indicati, ove essi siano “in concreto privi di efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività”. La conclusione secondo Zaina è che: “In buona sostanza, se appare lecito il commercio di prodotti che siano inidonei a produrre effetti stupefacenti, deve essere, a maggior ragione, ammissibile e priva di rilevanza penale la coltivazione di canapa, che, pur essendo destinata a scopi differenti da quelli contemplati dall’art. 2 co. 2 citato, si articoli sull’uso di sementi certificate e sia impostata al contenimento di un quantitativo di delta9tetroidrocannabinolo in misura minima e, comunque, non atta ad assumere efficacia drogante”, anche perché “se la cannabis costituisse effettivamente un prodotto ex se, penalmente illecito, non ci sarebbe, dunque, alcun tipo di necessità di svolgere accertamenti tossicologici (e predisporre iniziative procedimentali funzionali a tali attività)”.
Il rischio concreto è che gli agenti sul territorio si muovano in questo senso, facendo sequestri non solo dei campi coltivati o delle infiorescenze commercializzate, ma anche, come viene indicato nella direttiva, nel caso ci siano anche solo indizi di reato, dei documenti, di supporti digitali come telefoni e computer, oltre che della documentazione presso il commercialista e indagando perfino i destinatari dei prodotti.
“Gli agenti”, sottolineano Miglio e Simonetti, “fanno il loro lavoro, e nel caso di una direttiva alla Gotham city devono eseguirla”. Quindi ci aspettiamo una nuova ondata di sequestri. “Non possiamo saperlo, sicuramente lo spauracchio c’è perché si spaventa l’imprenditore, senza spiegare il motivo alla base”.
Secondo Pietro Manzanares, presidente di Sardinia Cannabis, “Tutto ha inizio dai sequestri di Oristano a fine 2020 e dagli strascichi giudiziari che ne sono seguiti. L’incomprensione di fondo è che, anche se le infiorescenze non sono citate nella 242 del 2016, la trasformazione della canapa e delle infiorescenze rientra nelle lavorazioni lecite, perché rientra nel settore del florovivaismo”. E, secondo Manzanares, la questione era già stata chiarita nel 2018 dall’allora viceministro del MIPAAF Andrea Olivero. Il riferimento è alla circolare pubblicata nel maggio 2018 in cui veniva messo nero su bianco che: “Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti”.
Sono passati 3 anni, ma sembra che niente sia cambiato. “Saremmo nel momento in cui gli agricoltori iniziano ad acquistare semi e piante dai vivai, e ci sono decine di agricoltori che mi stanno contattando perché non sanno come comportarsi. Stanno bloccando un’intera filiera che nel 2016 non era ancora presente, ma oggi c’è e noi abbiamo richieste di fiore dalla Slovenia, dalla Polonia e dalla Germania, anche di grandi quantitativi che però non possiamo assicurare vista l’incertezza normativa.