Riclassificazione della cannabis: la Commissione europea chiede il voto unificato
Ormai ci siamo. A marzo i paesi che fanno parte dell’ONU saranno chiamati a votare la storica riclassificazione della cannabis voluta dall’OMS.
È un processo storico nel quale l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo un lungo processo di verifica, ha riconosciuto le proprietà mediche di questa pianta e dei suoi composti, chiedendo, a quasi 60 anni dalla Convenzione sugli stupefacenti del 1961, che venga riclassificata.
I punti su cui si dovrebbe intervenire sono 6. Secondo l’OMS la pianta di cannabis, così come le resine che se ne ricavano, dovrebbero essere tolte dalla tabella IV, quella più restrittiva prevista dalla Convenzione sugli stupefacenti del 1961 in cui sono elencate le sostanze ad alto rischio e senza valore medico, facendo in modo che rimangano nella tabella I in cui sono già presenti.
Altra raccomandazione è che il THC e i suoi isomeri siano completamente rimossi dal trattato sugli stupefacenti del 1971 e aggiunti alla tabella I della convenzione del 1961 e stessa richiesta per il Dronabinol, THC sintetico. Poi la rimozione di estratti e tinture dalla tabella tabella I della convenzione del 1961. Poi ancora di aggiungere preparazioni con THC che seguono alcuni criteri alla tabella III della convenzione del 1961. Infine, secondo l’OMS, i prodotti che contengono CBD e THC sotto la soglia dello 0,2%, non devono essere inseriti in nessuna tabella.
Di recente la Commissione europea ha chiesto che i paesi membri dell’UE votino in blocco a favore ma solo per 3 raccomandazioni su 6, chiedono maggiori valutazioni per altre 2 condizioni e si oppongono alla sesta. In particolare la Commissione sarebbe d’accordo a votare a favore della “Rimozione della cannabis e della resina di cannabis dall’allegato IV della Convenzione del 1961”, e poi di aggiungere il Dronabinol (THC sintetico) e il tetraidrocannabinolo (THC e i suoi isomeri) all’allegato I della Convenzione del 1961 e, se queste raccomandazioni saranno adottate, cancellarle dalla Convenzione del 1971.
Chiede invece ulteriori valutazioni sulla “Rimozione di estratti e tinture di cannabis dall’allegato I della Convenzione del 1961” e sul sul fatto che i preparati contenenti prevalentemente cannabidiolo e non più dello 0,2% di tetraidrocannabinolo delta-9 non debbano essere sotto controllo internazionale.
E infine chiede di votare contro “all’aggiunta di preparati con THC che seguono determinati criteri all’allegato III della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961”.