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Reato di tortura: legge talmente stravolta che non la vota nemmeno il primo firmatario

Reato di tortura: legge talmente stravolta che non la vota nemmeno il primo firmatarioIl disegno di legge che prevede l’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano è stato approvato al Senato senza ottenere neppure l’appoggio del primo firmatario Luigi Manconi, del Partito Democratico. Il senatore ha abbandonato l’aula, insieme al collega di MDP Felice Casson, in segno di protesta per lo stravolgimento operato su una legge che aspettiamo da ventotto anni, fin dalla ratifica della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il 3 Novembre 1988 con legge n.489.

I voti a favore sono stati 195, 8 i contrari e 34 gli astenuti e il testo licenziato tornerà ora all’esame della Camera dei Deputati. Sono anni che la proposta di legge subisce un rimpallo continuo tra Camera e Senato.

Scaricabarile che non si è fermato nemmeno dopo la sentenza della corte di Strasburgo che condannava l’Italia per tortura dopo la macelleria messicana messa in atto nella scuola Diaz durante il G8 di Genova.

“Questa legge, qualora venisse confermata anche dalla Camera, sarebbe difficilmente applicabile. Il limitare la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo e a circoscrivere in modo inaccettabile l’ipotesi della tortura mentale è assurdo per chiunque abbia un minimo di conoscenza del fenomeno della tortura nel mondo contemporaneo, nonché distante e incompatibile con la Convenzione internazionale contro la tortura –
scrivono Amnesty International e l’associazione Antigone in un comunicato congiunto -. Con rammarico prendiamo atto del fatto che la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche quando commettono gravi violazioni dei diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con gli standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione.”

Reato di tortura: legge talmente stravolta che non la vota nemmeno il primo firmatarioNel testo votato al Senato si prevede l’introduzione degli articoli 613 bis e 613 ter del codice penale, relativi ai reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura:

“Art. 613-bis. – (Tortura). Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

“Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Lo scontro è su diversi punti, ma il principale nodo riguarda il ruolo delle forze di polizia. Sembra che né gli esponenti dei partiti di centrodestra né quelli di centrosinistra siano in grado di affermare con chiarezza che le violazioni dei diritti umani compiute da chi è chiamato a garantirne la protezione contribuiscono a mettere in pessima luce anche l’operato degli agenti onesti. Nel Paese di Federico Aldrovandi, Aldo Bianzino, Stefano Cucchi, Luciano Isidro Diaz, Michele Ferrulli, Carlo Giuliani, Stefano Gugliotta, Franco Mastrogiovanni, Riccardo Rasman, Paolo Scaroni, Giuseppe Uva, non è possibile parlare dell’operato di poche mele marce.

Sono troppi i casi che dimostrano che in Italia la tortura è un sistema troppo spesso legato a chi indossa una divisa e proporre una legge che consideri questo crimine come privato e non pubblico è un tentativo di annacquarlo. Il compromesso tra AP, Pd e Mdp per votare la legge, infatti, è stato trovato proprio definendo la tortura non come reato specifico del pubblico ufficiale ma come reato comune, con un’aggravante nei casi di abuso di potere commessi da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, che prevede la reclusione da cinque a dodici anni.

La norma del 613 bis prevede la formulazione del “verificabile trauma psichico”, molto difficile da dimostrare nei processi, considerando anche che spesso si svolgono anche molti anni dopo il verificarsi dei fatti. Con la dicitura “se il fatto è commesso mediante più condotte” si potrebbe aprire la strada per evitare di punire i torturatori probabilmente considerati più sensibili, quelli che ti spezzano un braccio o ti sottopongono a waterboarding, ma una volta sola.

Il testo prevede delle aggravanti: se dai fatti deriva una lesione personale le pene sono aumentate, se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se causano la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

Reato di tortura: legge talmente stravolta che non la vota nemmeno il primo firmatarioIl ddl approvato al Senato si occupa anche di immigrazione, “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.

Un testo discutibile ancora distante da quello della Convenzione delle Nazioni Unite e di difficile applicabilità, che non chiude la porta aperta con il procedimento Diaz e con il monito della Cedu – spiega l’avvocato Elia De Caro, presidente dell’associazione Antigone Emilia Romagna – Spero che alla Camera intervengano correttivi sulla necessità di più condotte e sulla verificabilità del trauma psichico, stante che il nostro ordinamento che richiede, ed è un principio sempre da difendere, che la prova sia raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio“.

Per avere un quadro completo analizziamo anche la situazione degli altri Paesi europei.
In Francia la tortura è disciplinata dagli articoli 221-1 e 222-6-3 del codice penale e prevede la reclusione fino a 15 anni, che diventano 20 se compiuta su un minore di età inferiore a 15 anni o su persone che soffrono di particolari disabilità o se accompagnato da violenze sessuali diverse dallo stupro e 30 se commesso da un genitore. In caso di morte è previsto l’ergastolo.

Nel Regno Unito il Criminal Justice act del 1988 prevede la detenzione a vita per il “pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni pone in essere azioni tali da procurare ad altri sofferenza fisica o psicologica”.

In Spagna la pena va da sei mesi a due anni e si prevede per i funzionari l’inabilitazione assoluta da 8 a 12 anni.

In Germania non esiste nel codice penale una norma che contempli il reato di tortura. Le disposizioni maggiormente assimilabili a questa fattispecie di reato sono contenute negli artt. 240 e 343 del codice penale. Il primo punisce con la reclusione fino a 3 anni, o con una sanzione pecuniaria, chi costringe una persona, mediante violenza o minaccia, ad un’azione, accettazione od omissione; il secondo punisce la costrizione a rendere dichiarazioni, o ad ometterle nel corso di un procedimento giudiziario, con la reclusione fino a 10 anni.



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