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Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?

Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?Le politiche pubbliche italiane sembrano opporre resistenza allo spontaneo prosperare del settore commerciale delle infiorescenze ed estrazioni di canapa legale. Il fenomeno è esploso dopo l’emanazione della legge n. 242 del dicembre 2016, ma il governo si mostra riluttante a sostenere lo sviluppo del mercato appena nato. La normativa attesta che la coltivazione delle varietà di canapa contenenti il principio psicoattivo THC inferiore allo 0,6% non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione. Sebbene sia stata approvata al fine di promuovere l’intera filiera agroindustriale della canapa, la legge tace in merito al redditizio indotto della c.d. cannabis light. Ciò ha causato reazioni contrastanti da parte degli organi pubblici.

Negli ultimi due anni sono stati effettuati in varie località della Penisola alcuni provvedimenti di sequestro di questa specie di merci, nonostante la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 maggio 2018 abbia ricondotto le infiorescenze alla categoria normativa del florovivaismo, così confermando la liceità del loro commercio. Le Forze dell’Ordine hanno elevato le sanzioni nei confronti sia di rivenditori che di acquirenti, sulla base della legge sulle sostanze stupefacenti DPR 309/1990, portando la questione all’attenzione dei tribunali, fino ai giudici di legittimità della Corte di Cassazione.

Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?Il beneplacito alle attività repressive proviene dall’intervento congiunto del Ministero dell’Interno, che con Circolare del 31 luglio 2018 ha dichiarato guerra alle infiorescenze, olii ed estratti legali utilizzati come surrogato della cannabis stupefacente, e Consiglio Superiore della Sanità. Quest’ultimo con parere del 10 aprile 2018 ha raccomandato nell’interesse della salute pubblica e individuale di attivare misure di contrasto alla libera vendita dei suddetti prodotti.

Se le discordie ministeriali e la confusione normativa scoraggiano i grandi investimenti nel settore della cannabis light, in rapida ascesa in altri paesi dell’Unione Europea, a decidere della sorte di commercianti e consumatori italiani sono in ultima analisi i giudici nazionali. Essi applicano la legge conformandosi agli orientamenti interpretativi della Corte di Cassazione, che esprimono massima autorevolezza quando provengono da deliberazioni delle Sezioni Unite.

Chiamate a sindacare la legittimità dei sequestri penali di cannabis light, diverse sezioni della Suprema Corte hanno contribuito ad alimentare l’incertezza giuridica fornendo ai giudici di merito tre distinti orientamenti. Da un’interpretazione decisamente restrittiva adottata nella sentenza n. 56737/18, che nega la legittimità del commercio dei prodotti della canapa non rientranti negli impieghi previsti dalla legge del 2016 (alimentare, cosmetico, industriale, edilizio, energetico, fitodepurazione, florovivaismo), si è distinto un filone liberale indicato dalla sentenza n. 4920/19, per cui secondo lo spirito della nuova legge tutti i derivati della canapa con tenore certificato di THC inferiore a 0,6% in commercio sono ragionevolmente legittimi. Per ultima la sentenza n. 7166/19 ha provato ad adottare una tesi intermedia, non priva di ridondanza: si acconsente al commercio della canapa con THC fino allo 0,2% ma viene ribadito che gli usi legittimi sono solo quelli previsti tassativamente dalla legge.

In ogni caso resta fermo che per la sussistenza del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) occorre verificare l’idoneità della percentuale di THC a produrre un effetto drogante rilevabile, cioè il limite dello 0,5% in ossequio alla giurisprudenza sviluppata sulla scorta della richiamata legge sulle droghe. Pur escludendo il grave addebito per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, propendere per l’illiceità del commercio delle infiorescenze light determina conseguenze negative importanti per i protagonisti del settore. In particolare, aumenterebbe sensibilmente il rischio che la propria fonte di guadagno sia sequestrata e distrutta dalle autorità.

Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?Le oscillazioni giurisprudenziali riportano argomentazioni di spiccato valore logico-giuridico ma tra loro inconciliabili. Pertanto, con ordinanza dell’8 febbraio 2019 la IV sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno invocare un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite, le quali sono state investite del seguente quesito: «Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, legge 2 dicembre 2016 n. 242 – e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L – rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa».

Si registra dunque trepidante attesa per il responso della Cassazione a Sezioni Unite, che orienterà i futuri esiti giudiziari e definirà la sorte del mercato di cannabis light in Italia.

Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?

Inevitabilmente la decisione avrà un sapore politico. Il supremo organo della magistratura nazionale dovrà operare un giudizio di prevalenza tra esigenze opposte, finendo così ad arbitrare uno scontro interno al governo. A favore della crescita del settore agroalimentare della canapa a basso THC, definita dalle istituzioni europee prodotto agricolo a uso umano, il Ministero delle Politiche Agricole si schiera a supporto delle libertà economica e individuale. Al contrario, il Ministero dell’Interno e l’organo di consulenza scientifica del Ministero della Salute (la cui composizione è di recente mutata, facendo sperare in un cambio di posizione) avanzano istanze autoritarie a tutela della salute e sicurezza pubblica, mentre il Ministro della Salute in persona si dichiara favorevole alla completa legalizzazione della cannabis. Il nodo cruciale su cui si focalizza lo scontro politico è l’inalazione della canapa legale “in funzione surrogatoria della cannabis stupefacente” (così si legge nella circolare del Ministero dell’Interno), fenomeno in crescita, avversato poiché non se ne conoscono i pericoli per la salute nonché per i disordini che la sua diffusione può provocare rispetto all’operato delle Forze dell’Ordine.

Se questi sono i termini della questione, originata dalle lacune legislative e complicata dalle contrapposte circolari ministeriali, a ben vedere la soluzione non dovrebbe cercarsi nelle interpretazioni dei giudici superiori, che valgono solo nei singoli casi giudiziari, quanto in una riforma legislativa parlamentare che operi in via generale ed astratta. D’altronde, districarsi nel groviglio regolamentare nazionale ed europeo in materia di canapa, a basso o alto tenore di THC, a uso umano o industriale, è sempre più difficile.

L’unica soluzione politica capace di porre freno alla schizofrenia normativa che penalizza l’economia del settore è già stata sperimentata in Nord America e ha prodotto innumerevoli risvolti positivi in termini non solo economici ma anche di salute e sicurezza pubblica. In effetti con la piena legalizzazione della pianta di cannabis si sono realizzate ingenti entrate tributarie, versate dalle nuove aziende e in parte reinvestite in prevenzione delle tossicodipendenze e ricerca scientifica. Inoltre le possibilità di guadagno sul mercato illegale sono diminuite e così pure, di conseguenza, il numero degli arresti per droga.

Le evidenze riportate dagli esperimenti di legalizzazione in Uruguay, Stati Uniti, Canada, si scontrano con la lapidaria indifferenza degli organi pubblici nostrani. Per uscire dall’oscurantismo proibizionista potrebbe essere giunto momento di ripartire dal basso rimettendo la questione nelle mani della popolazione, piuttosto che attendere gli auspici dei giudici superiori.

Nel 1997 il Partito Radicale – a voce, tra gli altri, di Rita Bernardini, di recente balzata all’onore delle cronache per l’assoluzione dall’imputazione penale seguita alla protesta dell’8 marzo 2017, durante la quale distribuì marijuana davanti al carcere Ucciardone di Palermo – aveva proposto un referendum abrogativo con finalità di rendere lecite le attività connesse all’uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, tra cui l’autocoltivazione. All’epoca la Corte Costituzionale ha negato la consultazione popolare formulando un giudizio di inammissibilità del quesito referendario proposto perché il suo accoglimento avrebbe determinato una violazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano con la Convenzione unica di New York del 1961 sugli stupefacenti e con la Convenzione di Vienna del 1988.

Oggi si deve prendere atto di uno scenario internazionale completamente mutato. Acconsentendo ad interpretazioni flessibili delle richiamate Convenzioni, l’ONU non ha sanzionato le politiche di legalizzazione della cannabis realizzate dagli stati contraenti. A queste condizioni i giudici della consulta non potrebbero rigettare un nuovo appello alla democrazia.

Quale sorte per il mercato di cannabis light in Italia?



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