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Pronto soccorso legale

2014-03-24 04.19.16 pm

Il Pronto Soccorso Legale è il nuovo vademecum per i reati in tema di stupefacente, redatto dallo studio legale dell’avv. Simonetti in collaborazione con ASCIA (Associazione Sensibilizzazione Canapa Autoprodotta).
Il documento, suddiviso in 32 quesiti per rendere più comoda la consultazione, è stato realizzato per dare maggiore consapevolezza al cittadino sui suoi diritti e doveri in caso di perquisizione ed ispezione.

PREFAZIONE dell’Avvocato Lorenzo Simonetti
Questo breve vademecum ha la funzione di dare consapevolezza al cittadino dei propri diritti e doveri in caso di perquisizione ed ispezione nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria abbia un sospetto che si detengano sostanze stupefacenti.
Si è voluto strutturare il vademecum sotto forma di 32 quesiti e relative risposte al fine di rendere più agevole la sua consultazione per il cittadino che non è un esperto della materia.
Si ricorda che è importante mantenere, nella procedura della perquisizione/ispezione e dell’eventuale conseguente arresto, un comportamento educato e rispettoso al fine di non inasprire gli animi in una situazione già di per sé delicata.
L’assistenza del difensore penale garantirà all’indagato il rispetto dei suoi diritti, essendo egli innocente ogni oltre ragionevole dubbio.

I. FAQ: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO IN TEMA DI PERQUISIZIONI

1- Cosa si intende per perquisizione?
La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova: può essere personale (sulla persona dell’indagato) e locale (su beni posti a disposizione dell’indagato).

2- Qual è la funzione della perquisizione?
La perquisizione consiste nella ricerca del corpo del reato, di cose o tracce pertinenti al reato ovvero nella ricerca di una persona che deve essere sottoposta a misura cautelare.

3- Chi procede alla perquisizione?
A tale attività procede la Polizia Giudiziaria sia di propria iniziativa che in esecuzione di un apposito decreto emesso dal Pubblico Ministero competente.
Le perquisizioni rientrano tra le ipotesi di atti limitativi della libertà personale e come tali dovrebbero sempre fondarsi su provvedimenti motivati dell’Autorità Giudiziaria, che li dispone nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tuttavia, l’esigenza di contemperare il rispetto della libertà personale costituzionalmente garantita e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, fanno sì che in casi eccezionali di necessità e di urgenza la Polizia Giudiziaria possa adottare provvedimenti provvisori, come appunto le perquisizioni, che devono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente entro 48 ore dal compimento degli stessi, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, convalida l’atto.

4- Posso chiedere che mi venga esibito il “mandato”?
Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste il c.d. mandato: il nostro corrispettivo è il “decreto di perquisizione”.
Il decreto di perquisizione è un atto del Pubblico Ministero con il quale è disposto che la polizia giudiziaria dia esecuzione a una disposizione emessa dalla Procura della Repubblica (esempio: che venga eseguita la perquisizione personale e/o locale).

5- Posso oppormi alla perquisizione?
No. Giova però distinguere due casi:
1- nell’ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria mostri il decreto di perquisizione, non è possibile opporsi (pena il reato di resistenza a pubblico ufficiale);
2- nell’ipotesi in cui la perquisizione sia un atto di iniziativa della Polizia Giudiziaria (senza decreto di perquisizione), il cittadino ha diritto di sapere i motivi per i quali sta per essere iniziata la perquisizione.

6- Posso avere copia del decreto di perquisizione?
Si. Gli artt. 249 e 250 c.p.p., che disciplinano rispettivamente le perquisizioni personali e le perquisizioni locali, impongono che, in caso di perquisizione personale, prima di procedere al compimento dell’atto, copia del decreto debba essere consegnato all’interessato; in caso di perquisizione locale, all’indagato se presente e a chi abbia la disponibilità del luogo. In tale ultima ipotesi, se le persone da ultimo citate non sono presenti, copia del decreto è consegnata ad un congiunto, un coabitante, un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

7- Possono essere perquisite anche altre persone che sopravvengono sul luogo?
Si. Sempre in merito alle perquisizioni locali, va ricordato che l’A. G., può disporre con decreto motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

8- Ho il diritto di essere assistito da qualcuno durante la perquisizione?
Si. Per ogni tipologia di perquisizione c’è l’obbligo di rendere edotte, prima dell’inizio del compimento dell’atto, le persone interessate della facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di fiducia. Questa, però, deve essere prontamente reperibile ed idonea a testimoniare agli atti del procedimento.

9- Ho il diritto di essere assistito dal mio avvocato?
In caso di perquisizione personale:
Si. Prima di procedere al compimento della perquisizione, la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia purché prontamente reperibile. Essendo infatti la perquisizione un atto a sorpresa, il difensore non ha diritto di essere preavvisato, poiché verrebbe frustrato lo scopo stesso dell’atto. Pertanto, la perquisizione può iniziare anche prima che, materialmente, sia presente il proprio avvocato di fiducia.
In caso di perquisizione locale:
Si. Prima di procedere alla perquisizione locale la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini e colui che ha la disponibilità anche momentanea del luogo, se persona diversa dall’indagato, che può farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile ed idonea a testimoniare agli atti del procedimento.
L’indagato, inoltre, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile.

10- Posso chiedere che gli agenti operanti si qualifichino per capire con chi sto parlando?
Si. Prima che inizi la perquisizione, il cittadino ha diritto di chiedere che la polizia giudiziaria mostri il proprio tesserino per essere riconosciuta come tale (si consiglia di chiedere l’esibizione del tesserino con gentilezza ed educazione).
Tale domanda ha un’importanza reale: salvo i casi di necessità ed urgenza, la perquisizione è compiuta previo decreto di perquisizione del Pubblico Ministero. In tal caso, infatti, solo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere alla perquisizione, non anche i semplici Agenti.
Pertanto, domandare di esibire il tesserino e sincerarsi se si tratti di Ufficiale ovvero di Agente di Polizia Giudiziaria può giovare al cittadino per sapere se quella Polizia Giudiziaria sia competente ad eseguire la perquisizione sulla base del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero.

11- Posso chiedere di rilasciare dichiarazioni a verbale durante la perquisizione?
Certo. E’ importante che il cittadino faccia scrivere sul verbale di perquisizione ovvero sul verbale di sequestro della sostanza tutto ciò che ritiene idoneo per quella che poi sarà una difesa efficiente ed efficace.
Facciamo tre esempi:
1- nel caso di persona tossicomane: è importante che, sin dal momento della perquisizione, il cittadino chieda che venga scritto a verbale che “Faccio uso di sostanza stupefacente in quanto sono dipendente da essa”. Nel caso in cui si intraprenda un percorso di recupero, deve essere mostrata la documentazione sanitaria che accerta lo stato di tossicodipendenza;
2- nel caso di coltivazione domestica: è importante che, sin dal momento della perquisizione, il cittadino chieda che venga scritto a verbale “Queste piante di cannabis vengono coltivate ad uso esclusivamente personale”, affinché lo stesso avviso venga allegato ai reperti rilevati dall’Autorità Giudiziaria e consenta all’avvocato una linea coerente in difesa dell’autodeterminazione e del rispetto dei diritti civili;
3- Nel caso di rinvenimento di materiale che possa far presumere un fine di spaccio (esempio: cellophane, alluminio, taglierino, bilance, etc.): se il cittadino detiene ed utilizza sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale e, dunque, per sua comodità preferisce tagliare e confezionare la sostanza, è importante che faccia dichiarare a verbale che “I materiali rinvenuti nella mia abitazione (o in autovettura etc.) hanno lo scopo di permettere un comodo confezionamento per mio uso personale”.
E’ importante comprendere che a volte, stante l’impreparazione tecnica del personale della polizia giudiziaria, possa essere respinta la richiesta del cittadino di verbalizzare le circostanze sopra indicate. Pertanto, ove ciò accada, con molto garbo il cittadino deve chiamare una persona che possa testimoniare che l’agente operante si sia rifiutato di verbalizzare quanto richiesto sottoforma di “spontanee dichiarazioni”. In tal caso, quindi, ci si può rifiutare di firmare indicando espressamente a verbale il motivo per il quale c’è rifiuto (ossia: la non possibilità di rilasciare spontanee dichiarazioni).

12- Le perquisizioni in caso di stupefacenti hanno una disciplina differenziata?
Le perquisizioni personali previste dall’art. 103 D.P.R. 309/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenziano dalle perquisizioni disposte art. 352 comma 1 c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere.
Infatti mentre per le perquisizioni previste dall’art. 352 comma 1 c.p.p. il presupposto è lo stato di flagranza di reato o l’avvenuta evasione, per le perquisizioni in parola il presupposto è costituito dall’esistenza di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’esistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente.
Solo la sussistenza contestuale di entrambi i presupposti indicati rende legittima questa tipologia di perquisizione.

13- Possono essere disposte perquisizioni in materia di stupefacenti anche se non è stata accertata la commissione del reato?
Si. Mentre le perquisizioni dell’art. 352 comma 1 c.p.p. presuppongono l’avvenuta realizzazione di una fattispecie criminosa, tanto è vero che sono finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato, differentemente le perquisizioni in materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio. Queste, infatti, non presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo preventivo.
Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere estese anche al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo.

14- Cos’è l’ispezione?
L’ispezione, come la perquisizione, è un mezzo di ricerca della prova. Essa consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Vi sono due forme di ispezione:
– ispezione personale: ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parte di esso. Prima che si proceda a tale atto, il cittadino deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed idonea (deve avere almeno 14 anni). L’ispezione deve avvenire sempre nel rispetto del pudore e della dignità del cittadino. Può essere compiuta anche per mezzo di un medico;
– ispezione di luoghi o di cose: la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione ha diritto, se presente, di avere copia del decreto che autorizza l’ispezione stessa.

II. FAQ: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO IN CASO DI ARRESTO

15- Per quali motivi posso essere arrestato?
La polizia può arrestarvi se venite sorpresi in flagranza di reato, ovvero nell’atto di commettere un reato, o poco dopo, se vi ha inseguiti. La polizia può anche trattenervi se siete stati sorpresi nell’atto di commettere un reato, se siete sospettati di aver commesso un reato o se sussiste un rischio reale di fuga. Il giudice per le indagini preliminari può disporre la custodia cautelare in carcere se vi sono prove evidenti di colpevolezza nei vostri confronti, se sussiste un rischio di inquinamento delle indagini o di ostacolo al corso della giustizia, reiterazione di reato o fuga.

16- Potrò conferire con il mio avvocato?
Sì. Subito dopo l’arresto, il fermo o dopo che vi è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la polizia deve informarvi che potete nominare un avvocato. La polizia deve contattare immediatamente il vostro legale di fiducia.
Avete il diritto di conferire immediatamente con il vostro avvocato. Qualora vi siano motivi di carattere eccezionale per la custodia cautelare, le autorità giudiziarie possono rimandare il colloquio con il vostro legale per un massimo di 48 ore in caso di arresto o fermo, e di 5 giorni in caso di custodia cautelare.

17- Posso contattare un parente?
Sì. La polizia contatterà i vostri familiari se la autorizzate a farlo.

18- Per quanto tempo posso essere trattenuto dalla polizia?
Dopo l’arresto o il fermo potete essere trattenuti alla stazione di polizia per un massimo di 24 ore. L’udienza di convalida del fermo avviene dinanzi a un magistrato entro 48 ore dall’arresto. Dopo l’udienza il giudice può disporre il vostro rilascio immediato o emettere un provvedimento di custodia cautelare.

19- Sarò interrogato? Devo fornire informazioni?
Se siete in stato di arresto o di fermo, la polizia può interrogarvi in presenza del vostro avvocato, ma non siete tenuti a rispondere alle domande. Sarete informati delle accuse e delle prove a vostro carico.
All’udienza di convalida del fermo potete essere interrogati dal giudice, ma non siete tenuti a rispondere. Potete anche chiedere voi stessi di essere interrogati.
In caso di custodia cautelare in carcere, il giudice deve interrogarvi entro 5 giorni dall’inizio della custodia cautelare (cosiddetto interrogatorio di garanzia). La presenza del vostro avvocato e di un interprete (nel caso di cittadini stranieri) è obbligatoria, e non siete tenuti a rispondere.

20- Cosa succede se non conosco la lingua italiana?
Avete il diritto di essere assistiti gratuitamente da un interprete, che tradurrà le domande e le vostre risposte.

21- Posso impugnare un provvedimento di custodia cautelare emesso nei miei confronti?
Sì. Entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento potete chiedere la revisione del provvedimento al competente organo giurisdizionale collegiale. Sarà fissata un’udienza cui avete il diritto di presenziare e nella quale potete chiedere di essere ascoltati. La decisione di tale organo può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione entro 10 giorni dalla sua emissione.

22- Cosa succede se vengo arrestato in forza di un mandato di arresto europeo?
Se uno Stato membro ha emesso un mandato di arresto europeo, potete essere arrestati in un altro Stato membro e consegnati allo Stato richiedente dopo un’udienza dinanzi alla Corte d’Appello.
Potete essere arrestati dalla polizia su sua iniziativa o a seguito di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Corte d’Appello.
Avete il diritto di nominare un legale. Se non ne avete uno, il tribunale nominerà un avvocato d’ufficio per conto vostro. Il vostro avvocato e l’ambasciata del vostro paese devono essere avvertiti immediatamente. Entro 48 ore dal fermo di polizia ovvero entro 5 giorni dall’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, un magistrato deve sentirvi in presenza del vostro avvocato e di un interprete.
Entro 20 giorni dal vostro arresto si terrà un’udienza dinanzi alla Corte d’appello. In tale udienza si deciderà se trattenervi o aderire alla richiesta di consegna. Tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

III. FAQ: SU ALCUNE FATTISPECIE IN TEMA DI STUPEFACENTI

23- Se utilizzo in modo abituale la mia abitazione per ritrovarmi con gli amici a consumare stupefacenti, posso essere punito per questa condotta?
Si. L’art. 79 comma 2 D.P.R. 309/90 prevede che chiunque ha la disponibilità di un immobile e lo adibisce ovvero consente che taluno lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che (in tale immobile) si diano all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000.
Ai fini della sussistenza del reato in questione è richiesto il requisito essenziale dell’abitualità dell’incontro, che deve essere qualificato dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di una certa durata.

24- Cosa si intende per coltivazione di sostanza stupefacente?
Coltivare, significa, tecnicamente, porre in essere una serie di attività, le quali principalmente e per sintesi possono essere identificate nella preparazione di un terreno o di un vaso, nella semina, nel governo dello sviluppo delle piante e nella raccolta dei prodotti germinati.

25- E’ punibile allo stesso modo chi coltiva delle piantine a casa e chi, invece, possiede un terreno appositamente destinato alla coltivazione di sostanze stupefacenti?
Oggi, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non sussiste più la differenza tra la coltivazione cd. domestica (consistente nella messa a dimora di poche piante, per uso personale) e la coltivazione cd. agraria (la coltura che viene svolta su scala apprezzabilmente ampia).
E’ evidente, però, che con una buona difesa penale è possibile dimostrare, ove sussistano i presupposti del caso concreto, il nesso di immediatezza tra la coltivazione e uso personale che si vuole fare della sostanza e indirizzare l’organo giudicante verso il superamento della presunzione di incremento del mercato della droga insito nella condotta della coltivazione.

26- Cosa significa “detenere” sostanza stupefacente?
La detenzione costituisce quel comportamento che presuppone una relazione materiale di controllo, cosciente e diretta, che intercorre tra colui che detiene e la sostanza stessa.
Secondo la giurisprudenza, pur non implicando necessariamente un contatto fisico e diretto con la cosa, la detenzione può essere intesa nel senso di disponibilità di fatto, concreta, esclusiva ed attuale dello stupefacente, attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia.
La detenzione di sostanza stupefacente, quindi, può essere per fini di spaccio ovvero per uso personale.

27- Nel caso in cui vengo sottoposto a narco-test da una pattuglia, cosa succede se rifiuto di sottopormi agli accertamenti?
Nell’ipotesi di rifiuto del cittadino a sottoporsi ad uno degli accertamenti previsti dalla legge, si è sanzionati con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l’arresto da sei mesi ad un anno. Sul piano amministrativo è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tale periodo di sospensione è raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

28 – Cosa si intende per uso di gruppo?
Si ha uso di gruppo, ogni qualvolta più persone coacquistino e codetengano un quantitativo di sostanze stupefacenti, che esse destinano a proprio esclusivo uso personale.

29 – Posso essere penalmente punito per l’uso di gruppo?
La detenzione della sostanza per uso di gruppo viene qualificata come illecito puramente a carattere amministrativo (senza applicazione di sanzione penale): tale forma di utilizzo viene ricompresa nel genere di “uso personale”. Ciò che rileva, in entrambi i casi, è la sussistenza della prova della destinazione originaria dello stupefacente al soddisfacimento del bisogno del detentore o dei detentori e dell’effettivo raggiungimento di questo scopo.

30 – Posso contattare il mio avvocato nell’immediatezza del fatto?
Certo. Anzi, è consigliabile telefonare al proprio legale di fiducia (meglio se specializzato in diritto penale) per avvisarlo dell’accadimento ed ottenere chiarimenti circa il comportamento da praticare nell’immediatezza del fatto.

31 – Cosa significa “spaccio” di sostanza stupefacente?
Intanto, è utile premettere che “spaccio” significa “cessione ad un’altra persona”, anche gratuitamente ed anche una dose minima: regalare una “canna” ad un amico è, dunque, spaccio.
Lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio vanno provati dall’accusa: infatti, a seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al referendum abrogativo di talune disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga e, come tale, deve ovviamente essere provata dall’accusa, non potendo farsi carico all’imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui e stato trovato in possesso. Sussiste, comunque, il c.d onere di allegazione, cioè l’onere di far presente elementi di discolpa.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90, dunque, non è l’indagato a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R.).
Differentemente, è l’accusa a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale – penalmente irrilevante – o della cessione a terzi – penalmente rilevante) è effettuata dal giudice secondo parametri come:
– la quantità (valutazione da confrontare con i quantitativi stabiliti dalla tabella ministeriale);
– la qualità e la composizione della sostanza;
– in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare;
– la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza;
– sulla base delle concrete circostanze del caso.
La destinazione della droga al fine di spaccio, quindi, è argomentata anche facendo esclusivamente riferimento ad elementi asseritamente “oggettivi univoci e significativi” (anche senza dichiarazioni di terze persone) come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga.
Di seguito i singoli elementi (chiamati indiziari in quanto costituiscono indizio di un reato):
a) Quantità.
Maggiore è il peso (lordo) maggiore è la “presunzione” che la sostanza stupefacente sia detenuta ai fini di spaccio (almeno parziale), anche se il solo superamento del cd. peso soglia non comporta di per sé la sussistenza del reato. Il quadro indiziario è più completo se, oltre al peso, è trovato anche un altro indizio (es. bilancino), e se è rinvenuta la sostanza ripartita in diverse “pesature” (es. 3 pezzi da un grammo: ciò perché è indice di un confezionamento per la vendita);
b) Qualità e composizione della sostanza, disponibilità di materiale da taglio.
Maggiore è la purezza/qualità della sostanza stupefacente (percentuale di principio attivo) più si presume che il detentore sia spacciatore e non consumatore. Se trovano più sostanze (cocaina e hashish, ma anche marijuana e hashish), è un indizio per la destinazione a terzi (poiché la giurisprudenza nega in genere la possibilità di un cd. poliuso). E’ evidente che se viene trovata anche sostanza da taglio (esempio: mannite), la destinazione a terzi della sostanza è tendenzialmente provata (il consumatore infatti non taglierà mai la sostanza che vuole consumare);
c) Reddito del detentore e del suo nucleo familiare.
Se viene ritrovata sostanza stupefacente nella disponibilità di chi si dichiara consumatore, l’interessato deve poter provare di avere reddito lecito sufficiente per potersi pagare il consumo. Se il consumatore non ha lavoro ma in sede di perquisizione viene trovata sostanza stupefacente, la giurisprudenza presume lo spaccio per pagare con il ricavato le dosi che vengono consumate. La presenza di soldi contanti è altro indizio (forte) di spaccio;
d) Bilancino (disponibilità di attrezzature per la pesatura) o il confezionamento della sostanza. Il ritrovamento di un bilancino (anche non di precisione) e la contestuale presenza di sacchetti di nylon, anche tagliati, ovvero scatoline, sacchettini con la zip, bustine (es. quelle trasparenti delle sigarette), etc.;
e) Altre concrete circostanze del caso
Se nel caso specifico viene trovata una certa quantità di stupefacente, divisa in dosi, verrà presunta la cessione a terzi.

32 – Quali sono gli indizi del consumo personale?
Consegna spontanea della sostanza stupefacente alla polizia, come in generale condotta
collaborativa. Si consiglia, peraltro, di segnalare e far scrivere sul verbale di perquisizione e sequestro anche il ritrovamento elementi indicativi di consumo (es. chilum, mozziconi di canne eventualmente presenti, etc). Se non viene aggiunto dai pubblici ufficiali, lo si può rilevare personalmente, altrimenti ci si rifiuti di firmare indicandone il motivo (cfr. FAQ 11).

a cura dello Studio Legale Lorenzo Simonetti
Via della Giuliana 91 – 00195 Roma



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