Illegittimità dei sequestri: l’ignoranza non può essere una scusa
Proliferano in Italia le fiere che hanno ad argomento la canapa e la cannabis. Ci troviamo, quindi, con un ampliamento rilevante di quelle tematiche, che, sino a due anni fa (vale a dire al momento dell’entrata in vigore della L. 242/2016) si incentravano esclusivamente sulla Cannabis Indica e su quelle condotte (coltivazione e detenzione) che il dpr 309/90 e la relativa giurisprudenza hanno sempre affrontato e risolto in maniera controversa e, sovente, sull’abbrivio di evidenti pregiudizi culturali.
Come detto, ora in questi consessi (si commercia e) si discute – sulla base di un necessario parallelismo – sia della Canapa Sativa L, quale specie rientra nella previsione della L. 2.12.2016 n. 242, sia delle altre specie di Canapa (Indica e la stessa Sativa L derivata da semi non appartenenti alle varietà tabellate UE) che, invece sono ricomprese nella previsione del dpr 309/90.
I profili di maggiore interesse – riguardo alla L. 242/2016 – sono, ovviamente e comunque, quelli penali, che involgono non solo i commercianti (sia all’ingrosso, sia al dettaglio), ma anche – da un po’ di tempo a questa parte – i coltivatori.
È circostanza, purtroppo, nota che le ff.oo. stiano operando un sempre maggior numero di verifiche (sia presso negozi, sia terreni, sia magazzini) che muovono da presupposti del tutto opinabili, se non, addirittura, spesso, infondati in fatto e in diritto.
Ipotizzano, infatti, – in tali casi – le ff.oo. (Carabinieri o GdF) la violazione dell’art. 73 T.U.STUP. onde potere utilizzare lo strumento della perquisizione ex art. 103 dpr 309/90, che esclude l’intervento preventivo del magistrato e facultizza l’iniziativa della polizia giudiziaria e in virtù della deroga contenuta nel comma 1 dell’art. 4 L. 242/2016 al normale regime dei controlli che riservano ogni competenza ai soli Carabinieri forestali.
Non è questa la sede per ribadire le fortissime perplessità sulla legittimità di questi interventi, sempre convalidati dai PM, ma spesso, invero, smentiti da pronunzie dei Tribunali del Riesame. La giurisprudenza di merito che si sta formando non è univoca, in quanto in molte occasioni i magistrati scontano un deficit di specifica conoscenza della materia (che tentano di mascherare, evocando impropriamente altri principi mutuati dal dpr 309/90), se non addirittura un approccio pregiudizialmente orientato in senso avverso alle condotte correlate alla canapa, anche se riconducibili alla L. 242/2016.
In sede di legittimità la Corte di Cassazione sinora si è pronunziata una sola volta con una sentenza della IV Sezione di cui è stata relatrice l’ex parlamentare PD, Donatella Ferranti, che a modesto avviso di chi scrive dimostra scarsa conoscenza del fenomeno riguardante la canapa light e la (il)legittimità dei sequestri che vengono operati.
A questo punto, ritengo, quindi, che i convegni o gli incontri che usualmente vengono svolti presso le Fiere, dove ciascuno di noi (soprattutto avvocati) presenta – autoreferenzialmente – il proprio patrimonio di conoscenza (e ovviamente di successi) relativi ai casi che quotidianamente trattiamo, così come concepiti non servano più a nulla e non risultino utili per una soluzione del problema.
Sino a che il relatore parlerà, rivolgendosi a una platea di persone che – sostanzialmente e in modo omogeneo – è portatrice di un pensiero del tutto conforme a quello che è espresso sul palco non si crescerà in alcun modo.
Ritengo, pertanto, che si debba mutare prospettiva e si debba lavorare per proporre un format di incontri dove vi sia un confronto fra avvocati, magistrati, responsabili delle ff.oo. e anche figure previste dalle normative in vigore, come coltivatori e commercianti. Ritengo, infatti, che solo attraverso un confronto dialettico, serrato, anche aspro se necessario, ma pur sempre corretto e rispettoso delle reciproche posizioni si possa uscire da un’impasse che non giova assolutamente a nessuno.
Si deve giungere, così, a occasioni pubbliche nelle quali – dinanzi al pubblico di persona interessate al tema – si possano comparare le varie interpretazioni delle leggi vigenti, delle numerose circolari che, in luogo di un chiarimento, hanno – invece – introdotto nuovi elementi di dubbio e incertezza.
Ritengo che anche per i magistrati e per gli esponenti delle ff.oo. una serie di tavole rotonde – con la moderazione da parte di giornalisti specializzati – che li pongano, fuori dalle aule di giustizia, con i loro contraddittori usuali e istituzionali, sia un’occasione irripetibile per mettere ordine in un settore, che, invece, anche per le obbiettive carenze della L. 242/2016 e il suo mancato raccordo con il dpr 309/90, rischia di implodere.
Ma i più importanti destinatari dei frutti che convegni così strutturati possono produrre, sono indubitabilmente proprio i coltivatori e i commercianti.
La possibilità di pervenire a soluzioni giuridiche coerenti e costanti, superando interpretazioni di alta soggettività e sovente differenti (a seconda dell’Autorità Giudiziaria che procede), con il rischio di gravissime contraddizioni e disparità di trattamento da soggetto a soggetto, è prospettiva assolutamente da perseguire e raggiungere.
È auspicabile, quindi, che nessuno rinunci al necessario confronto, soprattutto in nome di un interesse sociale comune, nonché al fine di permettere che la coltivazione e il commercio della Canapa Sativa L, nonché l’uso (e la coltivazione) di tutte le altre tipologie di cannabis trovino risposte giurisprudenziali (e normative) definitive e concrete.