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La vendita della cannabis light è illegale? La sentenza della Cassazione

La vendita della cannabis light è illegale? La sentenza della Cassazione
La Cassazione sembra aver deciso il destino della cannabis light mettendo a rischio un intero settore, stabilendo che è reato commercializzarla (o così pare da una prima veloce interpretazione).

Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione che si sono riunite oggi a porte chiuse. Il procuratore generale della Cassazione, Maria Giuseppina Fodaroni, aveva chiesto durante l’udienza che si è tenuta a porte chiuse di inviare gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla commercializzazione della cannabis light. Ma la Cassazione ha preso la sua decisione, e ora le conseguenze saranno pesanti.

La prima certezza è che ancora una volta la magistratura deve supplire alla politica nel normare il settore della cannabis. La legge quadro sulla canapa industriale non è bastata infatti a dare norme certe al settore delle infiorescenze, anche perché, nonostante la legge parlasse chiaramente della pianta nella sua interezza, il fiore di canapa non veniva contemplato nel testo legislativo.

E se la politica fosse intervenuta per tempo, forse non si sarebbe arrivati a questo risultato. Per l’avvocato Zaina però non è tutto perduto. “E’ la solita scappatoia all’italiana: se la canapa non ha un principio attivo drogante, la questione non esiste. Ora bisognerà stabilire cosa si intende per principio drogante. Come al solito la montagna ha partorito il topolino, in un’ottica che lascia comunque incertezza. Perché se un commerciante riesce a dimostrare che la sostanza che vende non ha effetto drogante, non c’è niente di illecito”.

Infatti nella sentenza si può leggere che sono da considerarsi reato: “le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Ad ogni modo secondo i giudici “foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016″, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.



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