La presunta (falsa) tesi della psicoattività del CBD
In Italia esiste una nozione legale di stupefacente, che circoscrive quelle sostanze d’abuso che sono espressamente vietate e il cui utilizzo o la cui commercializzazione sono vietate a vari livelli.
L’inserimento in tabella II (art. 14 dpr 309/90) della cannabis in genere, con la cancellazione della parola indica, che completa la definizione è stata una scelta scellerata. In questo modo sono stati impropriamente, in via teorica e del tutto astratta, ricompresi nel concetto di stupefacente anche i cannabinoidi come il CBD, il CBN (ed altri) notoriamente privi sempre e comunque di efficacia drogante. Questa è l’opzione introdotta con grande superficialità e scarsa conoscenza della materia (o assenza di buona fede) con la L. 79/2014 (conv. del dl 36/2014) dal governo Renzi.
Invero il CBD, per letteratura costante scientifica, non è sostanza munita di caratteristiche stupefacenti. Essa teoricamente può essere presente – senza alterare la struttura del prodotto – in un composto sia naturale, che sintetico, che contengano in modo preponderante il THC. In una simile situazione è, quindi, sempre il THC a costituire l’elemento psicoattivo o drogante, ove maggiore a 0,5% o a circa 5 mg di peso per confezione.
Dunque qualsiasi diversa considerazione è irrilevante giuridicamente.
Leggo il parere del dott. Ternelli esperto che stimo e seguo. Egli sostiene testualmente che “Quello che è stupefacente dunque non è il CBD (inteso come sostanza dotata di una unica e precisa), ma quello che sta attorno al CBD:
se CBD estratto naturalmente (es. puro al 99.3%), attorno (quello 0.7%) sicuramente avrà materiale vegetale, tracce di terpeni e una minima quantità di THC. Questo intorno con THC rende il CBD estratto naturale stupefacente!
se CBD sintetizzato chimicamente (es. puro al 99.3%), attorno (quello 0.7%) conterrà residui di solventi (e altro coff coff…). Questo intorno senza THC (coff coff…!!) rende il CBD sintetico NON stupefacente.”
Mi permetto di non condividere l’assunto, in quanto la differenza evidenziata nell’esempio che sopra ho riportato mi pare ininfluente, soprattutto sul piano giuridico. In primo luogo non si dimentichi che il CBD è un antagonista del CB1 e blocca gli effetti del legame del THC a quel recettore. Viene anche venduto come strumento per ridurre il livello di THC per i principianti e la sua presenza – sul piano quantitativo – è inversamente proporzionale a quella del THC.
Il CBD può, quindi, divenire solo per via indiretta e eventuale una sostanza stupefacente. Soprattutto, non può divenirlo se non vi sia una presenza di THC presente in misura tassativamente qualificata.
La definizione “minima quantità” in relazione al THC mi appare del tutto insufficiente a definire il concetto di psicoattività indotta attribuita al CBD. Nessuno si sogna di qualificare la Coca Cola come alcolica, solo perché può venire associata al Gin o al Rhum.
Dunque, il CBD è cannabinoide con struttura autonoma e indipendente, pur potendosi trovare associato ad altri cannabinoidi. Non può neppure essere classificato come precursore ai sensi del DL 50/2011, perché il precursore è sostanza necessariamente funzionale alla produzione dello stupefacente, il CBD non lo è per le ragioni espresse. Ma vi è certamente di più.
La lettura del contestatissimo DM del Ministero della Salute focalizza l’effettiva sfera di intervento del provvedimento. Essa permette, infatti, di escludere tassativamente che la norma includa il CBD in forme differenti da quella delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis, per usi farmacologici o veterinari.
Si legge, infatti, testualmente: «Considerato che le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis trovano utilizzo nel trattamento dell’epilessia. Tenuto conto che attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata da parte dell’European Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale è controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all’AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut…».
Appare pertanto evidente dalla disamina del testo sopra riportato che l’intervento normativo (ancorché discutibile) concerne esclusivamente produzione farmacologiche e terapeutiche in relazione a specifiche patologie.
Risulta, quindi, ulteriormente decisiva la conclusione: «…Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento della tabella dei medicinali, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a tutela della salute pubblica…» perché essa esclude che il CBD in sé, sia come cannabinoide naturale, che come estratto, possa essere equiparato a sostanze stupefacenti.
Proprio per le ragioni indicate (e cioè che appare evidente il limite di applicazione del DM in parola), ritengo sia del tutto inutile – allo stato – qualsiasi azione, tipo ricorsi al TAR e azioni simili, che, invece, potrebbe, addirittura apparire controproducente.
Come risaputo, nella giornata del 28 ottobre 2020, il Ministro (o più probabilmente chi per lui) ha deciso di sospendere – non revocare – il decreto in questione.
Non è possibile formulare ipotesi finalizzate ad individuare le ragioni di questo clamoroso mezzo passo indietro e sarà interessante conoscerle quanto prima.
La decisione di sospendere l’esecutorietà del Decreto Ministeriale non significa che sia intervenuto un mutamento di idea, quanto piuttosto potrebbe essere la dimostrazione di volere procedere a una più precisa individuazione ed indicazione dei termini di limitazione e di – eventuale – divieto del commercio del CBD.
Potrebbe trattarsi di un preludio a un aggravamento delle previsioni normative, come di un atto di resipiscenza. Ogni previsione, però, è incauta e pericolosa. Si può solo osservare il dilettantismo dei governanti e dei legislatori (o presunti).
È certamente sorprendente che in modo disinvolto e superficiale si emani un DM – che è pur sempre atto di carattere normativo estremamente incisivo – senza avere ponderato adeguatamente le pesanti conseguenze e i riflessi che esso può produrre ed è in grado di produrre sulla platea dei destinatari e sull’oggetto (la canapa) della previsione legislativa.
Non è dato sapere dove finisca la impreparazione (in materia di cannabis specialmente) e dove inizi l’aprioristico approccio (a un tema scottante).