Avvocato rulez

La guerra giudiziaria della cannabis light: si va alle sezioni unite della Cassazione

La guerra giudiziaria della cannabis light: si va alle sezioni unite della Cassazione

Credevamo di poter affermare che con la recentissima sentenza n. 4920/19 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, si fosse aperta una nuova era per il commercio della canapa industriale o cannabis light che dir si voglia, ma le cose non stanno del tutto così.

Il prossimo capitolo giuridico relativo alle infiorescenze a basso contenuto di THC si aprirà davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Eppure la Sesta Sezione – presieduta da un luminare degli stupefacenti, quale il dott. Fidelbo (autore di numerosissime pubblicazioni in materia) – ha sancito alcuni inequivocabili principi.

Il primo di questi concerne il reale limite di THC ammissibile. Afferma la sentenza che il limite «dello 0,2% – posto nella disposizione su “controlli e sanzioni” (art. 4) e in nessuna altra parte della legge – ha la sua chiara ragione nella normativa sovranazionale costituita dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (…) e prevede il pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno». Tale sostegno economico ha applicazione solo «se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%» e che «la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà».

Scopo dell’UE è, altresì, quello di «adottare misure specifiche per la canapa, per evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite».

Per tale ragione è stato previsto il doppio limite (0,2% e 0,6%) contenuto nell’articolo 4 della legge n. 242 del 2016, che fa riferimento a controlli e sanzioni (senza, però, definire queste ultime).

La legge 242 prevede i controlli, prendendo atto che dal superamento della percentuale del limite di THC dello 0,2% consegue la perdita dei benefici economici.

Al contempo, però, la norma prevede espressamente, con l’ultimo comma dell’articolo 4, che sino alla diversa misura dello 0,6% di THC, la coltivazione di canapa da semente autorizzata è conforme a legge.

In altri termini, non lo 0,2%, ma lo 0,6% è la percentuale di THC al di sotto del quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti.

Il secondo riguarda le finalità per le quali – a detta della L. 242/2016 – la coltivazione della canapa è consentita o, meglio, per le quali è promossa, anche se il complesso normativo non tratta espressamente della commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione.

Ad avviso della Corte, però, «risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del “sostegno e della promozione”, espressamente contemplati negli art. 2 e 3 della legge e, in particolare, fra gli altri: i semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, semilavorati quali fibra, canapule, polveri, cippato, oli o carburanti per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, destinazioni al “florovivaismo”».

Il terzo attiene al caso concreto di sequestro e risponde al quesito «se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze (già materialmente oggetto della vendita all’ingrosso concernente i prodotti sopra considerati), contenenti il THC (nei limiti, fissati dalla legge n. 242/2016) e il CBD (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici – entrambi usi espressamente considerati dalla legge n. 242/2016 – e anche il fumo».

Secondo la Corte l’intera legge n. 242/2016 si configura come «un microsettore normativo in radice autonomo per la cannabis proveniente dalle coltivazioni consentite».

La tesi che esclude la liceità della commercializzazione, in realtà, trascura la circostanza «che è nella natura dell’attività economica che i prodotti della “filiera agroindustriale della canapa” (che la legge espressamente mira a promuovere) siano commercializzati e che, in assenza di specifici dati normativi non emergono particolari ragioni per assumere che il loro commercio al dettaglio debba incontrare limiti che non risultano posti al commercio all’ingrosso».
Si tratta di conclusione che chi scrive ha da tempo propugnato.

Il quarto si riferisce alla scelta della Corte di ritenere possibile una diversa interpretazione e i giudici di legittimità sostengono – come sempre sostenuto da chi scrive, che dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6%, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R..

Quindi la strada si preannuncia in discesa? Assolutamente no, perché a fronte della sentenza della sesta sezione penale della Cassazione, secondo la quale il commercio di cannabis light è lecito, c’è stata un’altra pronuncia della quarta sezione penale, che, volendo dire l’opposto, ha pensato che l’unica soluzione sia quella di far intervenire le sezioni unite della Cassazione. Si tratta della sezione più autorevole della Corte, composta da 9 membri, che viene chiamata a decidere sui contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Il paradosso è che l’indagato è sempre lo stesso. Si tratta di un cittadino di Macerata che ha avuto il sequestro di due negozi a Macerata, e di uno ad Ancona. Sono stati fatti due processi distinti con due percorsi diversi: a Macerata abbiamo fatto noi diverse impugnazioni e siamo arrivati noi in Cassazione, che ci ha dato ragione, ad Ancona invece, i giudici ci hanno dato ragione al primo e al secondo Appello, ma poi il pm ha voluto ricorrere in Cassazione. Ora le sezioni unite dovranno comporre questo conflitto che si è creato, con la speranza cha sappiano tutelare chi sta investendo nel settore.

La guerra giudiziaria della cannabis light: si va alle sezioni unite della Cassazione



grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio