La cessione gratuita di modiche dosi non va depenalizzata
La pronunzia della 4° Sezione della Corte di Cassazione, 15/4-5/5/2014, n. 18504, offre lo spunto per alcune riflessioni e desidero confrontarmi con una prima interpretazione della sentenza pubblicata sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it a firma di Eleonora Maresca. L’articolo incentra la propria attenzione sulla finalità dell’“uso personale” non terapeutico, inteso come scriminante comune ad una serie di condotte, applicabile anche alla cessione gratuita. Viene sviluppata una critica a tre profili fondamentali: la metodica legislativa (“..non è stato individuato a livello legislativo un concetto determinato di uso personale tale da distinguere la condotta in questione da quella di spaccio.”), la concezione giurisprudenziale che identifica “la finalità di consumo personale come un elemento negativo del reato, la cui prova graverebbe sull’agente”, nonché la classificazione della condotta di cessione all’interno della categoria delle “condotte di spaccio a prescindere da una verifica in concreto degli elementi che concretizzano l’offesa al bene giuridico tutelato”. Ritengo che – obbiettivamente – non possano e non debbano emergere dissensi sostanziali in ordine alle prime due osservazioni.
Mi permetto, invece, di dissentire riguardo alla tesi della non punibilità della condotta di cessione (intesa come trasferimento gratuito da una persona all’altra). Si ipotizza la liceità della cessione gratuita, che assumerebbe la forma della condivisione di sostanza stupefacente fra consumatori, sostenendo, a tal fine, che tale comportamento risulti “..diverso dalla vendita e, più in generale da qualsivoglia attività di commercializzazione, essendo connesso piuttosto alla dimensione sociale del consumo di stupefacenti”. Questa tesi muove dalla considerazione dell’esistenza di un fenomeno –esclusivamente radicato fra i consumatori di cannabis – per cui chi detenga un certo quantitativo di marijuana o hashish può porre a disposizione l’eccedenza del proprio fabbisogno – gratuitamente – ad amici, per condividere l’esperienza assuntiva. La tipologia della condotta e l’animus dei protagonisti (racchiusi nella perifrasi “omogeneità teleologica”) costituirebbero elementi distintivi rispetto allo “spaccio”, perché permetterebbero di rilevare che il cedente risulti interno al gruppo di persone “con cui condivide la sostanza stupefacente”.
Si equipara, pertanto, la cessione gratuita fra consumatori con l’uso (acquisto) di gruppo di sostanze stupefacenti, istituto che, con la sentenza delle SSU 10/6/2013, n.25401, è stato ricondotto all’alveo della non punibilità, in condizione analoga a quella del consumo personale. Si ipotizza, così, che entrambe le situazioni in esame costituiscano espressione di una “dimensione sociale del consumo di stupefacenti”, il cui carattere di “socialità”, pur di portata collettiva, esclude la diffusione delle sostanze psicoattive. Queste considerazioni, però, non convincono affatto chi scrive, perché qualsiasi cessione di droghe presuppone un acquisto da parte di una persona che intenda farne un uso personale.
Un secondo aspetto, in senso opposto alla tesi esaminata, riposa nel fatto che l’uso di gruppo (meglio acquisto di gruppo) viene equiparato dalla giurisprudenza, al consumo personale solo a specifiche condizioni. La più eclatante delle quali consiste in un accordo preventivo e precedente all’acquisizione dello stupefacente tra i membri del sodalizio. La cessione fra consumatori non presenta, invece, assolutamente tale profilo e ben poco rileva che il consumatore cedente si amalgami con il gruppo. Il punto importante e qualificante della condotta di gruppo, non riposa nel momento in cui i sodali assumono lo stupefacente (attività di carattere tanto comunitario, quanto individuale), quanto piuttosto attiene al momento in cui le singole volontà di acquisto dei singoli si fondono in un’unica, che prelude necessariamente ad un acquisto effettuato – da uno di loro – in nome e per conto di tutti. Sovente, poi, cessioni gratuite possono, essere effettuate da un consumatore verso un soggetto, che assuntore non è e che intende provare, per la prima volta, sostanze psicotrope.
In questo caso la cessione è gratuita, essa viola, comunque, il bene giuridico tutelato dalla norma, la lotta alla diffusione del consumo delle sostanze stupefacenti. Anche altre cessioni, all’apparenza gratuite, comportano per i cedenti/consumatori dei corrispettivi di valore economico, anche senza che avvenga un formale passaggio di danaro (restituzione di una dose, etc.). Non possono esistere, quindi, a parere di chi scrive, cessioni illecite e cessioni lecite, né tale distinzione può essere prospettata. Circoscrivere il ragionamento solamente ai derivati della cannabis e tralasciando di considerare le droghe pesanti costituisce poi un palese errore. La depenalizzazione ipotizzata non potrebbe mai essere limitata alle sole droghe leggere e per non venire accusata di incostituzionalità (art. 3 Cost.), dovrebbe finire per coinvolgere naturalmente anche le droghe pesanti. Non si può creare una situazione di doppio binario, in base alla quale la cessione gratuita di marijuana od hashish vada esente da sanzioni penali ed un’identica condotta, avente ad oggetto altre tipologie di sostanze (eroina etc.) debba, invece, essere punita, perché sarebbe scelta irragionevole. Né giustificazione a tale tesi potrebbe mai essere ravvisata nella citata dottrina della dimensione sociale del consumo degli stupefacenti, perché essa postula una condivisione/cessione che “può avvenire con altri consumatori della stessa cerchia sociale”, situazione che risulta assolutamente applicabile anche alle droghe pesanti. L’opinabile considerazione finale, per cui la condotta di cessione non rientra nei canoni della commercializzazione, rafforza in chi scrive il convincimento che non si possa assolutamente prevedere una depenalizzazione di qualsiasi forma di cessione gratuita o onerosa.