Italia, test positivo dopo incidente. Assolto: impossibile stabilire quando aveva assunto droga
Trovato positivo al test che indica l’uso degli stupefacenti, dopo aver provocato un incidente stradale, è stato assolto con la formula più ampia perché il risultato può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro. Lo ha scritto il Gup di Bologna Pasquale Gianniti nelle motivazioni con cui ha assolto un ventenne bolognese che la sera del 9 marzo 2008 sbandò con la sua Punto in via Masini, a Casalecchio di Reno, e centrò due auto in sosta. Intervennero i vigili che sottoposero il ragazzo dapprima all’alcol test, risultato negativo, poi all’esame dei liquidi biologici, per l’eventuale assunzione di stupefacenti, che risultò positivo ai cannabinoidi.
Il ragazzo, difeso dall’avv. Chiara Rizzo, è finito davanti al Gup – che ha accolto la tesi difensiva – accusato di aver provocato un incidente in stato di alterazione psicofisica determinata dall’uso di stupefacenti cannabinoidi. Il magistrato spiega che il referto non rappresenta affatto prova del fatto che l’assunzione dello stupefacente sia avvenuta immediatamente prima del rilascio del campione delle urine, ben potendo la rilevata positività significare che l’assunzione era risalente nel tempo.
Il Giudice ricorda che l’esame di screening svolto costituisce indubbiamente, sotto il profilo clinico, un importante rilevatore preliminare, ma sotto il profilo medico legale, non può prescindere dalla procedura indispensabile per validarne il risultato. E la positività con la tecnica di screening – di per sé indicativa di una assunzione che può essere pregressa anche di molti giorni con una variabilità a seconda delle molecole assunte (anche 20 giorni per i derivati della cannabis)’ – va confermata con analisi di conferma di 2° livello che in questo caso non ci sono state. Inoltre non risulta che sia stata effettuata la visita medica prevista in questi casi dal codice della strada (art.187), e che deve certificare uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’uso di stupefacenti.