Istigazione, proselitismo ed induzione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, analisi di reato poco conosciuto
Si tratta di un triplice reato di cui si conoscono pochi casi in quanto i Tribunali, nelle loro rare pronunce, hanno per lo più assolto gli imputati.
L’intento di questo articolo è quello di informare i lettori di Dolce Vita sulle disposizioni in esso contenute.
Innanzitutto, per comprendere un qualsiasi reato, occorre conoscerne il testo. Per praticità, lo si riporta di seguito:
Orbene, in primo luogo dalla lettura del primo comma si comprende che i comportamenti vietati sono tre: istigazione, proselitismo ed induzione.
Analizziamoli singolarmente.
I) Istigazione.
L’istigazione si attua attraverso espressioni, verbali o scritte, che debbono essere idonee ad esortare una o più persone all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Il reato deve avere il requisito della pubblicità, cioè il messaggio deve essere diretto a più persone. E’ possibile commetterlo:
a) attraverso la stampa (giornale, libro) oppure con altro mezzo di propaganda (televisione, radio, internet);
b) in luogo pubblico (parco pubblico) o aperto al pubblico (bar) alla presenza fisica di almeno tre persone;
c) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti o per lo scopo od oggetto di essa, abbia il carattere di riunione non privata.
La Corte di Cassazione, con sentenza 16041del 2001 ha ritenuto sussistere il reato di istigazione quando chiunque abbia, sul piano soggettivo, l’intento di promuovere tale uso e, da punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso ad un linguaggio “simbolico”. Nella specie, la Corte ha assolto gli imputati che avevano distribuito davanti ad un istituto scolastico volantini pro-legalizzazione della pianta di cannabis con sopra scritto “piantatela”.
II) Induzione.
Il concetto di “induzione” è definibile come la condotta comprendente qualsiasi forma di pressione idonea ad influenzare la formazione dell’altrui volontà.
Secondo alcuni studiosi di diritto penale (Amato, Fidelbo, Di Gennaro) si avrebbe induzione quando chiunque:
determini l’assunzione di sostanze stupefacenti in chi non era determinato;
rafforzi il proposito di assunzione di stupefacenti nell’ipotesi in cui il proposito fosse già presente nella persona;
agisca in modo tale da far persistere dall’uso illecito di stupefacenti la persona che se ne voleva allontanare.
Per quanto riguarda l’applicazione di questo reato, va detto che di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26074 del 2004 ha assolto chi ha favorito l’uso di sostanze stupefacenti aiutando una persona amica ad iniettarsi una dose di eroina in quanto ha ritenuto tale comportamento qualificabile come favoreggiamento e non come induzione.
Si ricorda che il favoreggiamento non è più previsto come reato dal 1990.
Nello stesso senso alcuni anni fa il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 29.11.1993, aveva ritenuto che il fatto di colui che abbia favorito la propria compagna ad iniettarsi una dose di eroina, fornendole il materiale ausilio del sorreggimento del braccio ed abbia predisposto come laccio emostatico la stringa di una scarpa, non rientra nell’ipotesi di induzione all’uso di stupefacenti, ma in quella di favoreggiamento, che non costituisce più reato.
III) Proselitismo.
Tale concetto non è ben chiaramente definibile in quanto gli stessi studiosi di diritto penale, che si sono soffermati ad analizzare la fattispecie, hanno ritenuto che si tratta di una condotta che ha un notevole margine di ambiguità, essendo posta idealmente in un ambito che si colloca a metà tra l’apologia (Abrogata con L. 25.6.1999, n. 205 articolo 18, co. 1) e l’istigazione (Patalano).
Secondo altra definizione, per “proselitismo” si intende il comportamento di chi svolge un’opera di persuasione a seguire il proprio esempio sulla base di argomentazioni ideologiche, spirituali o fideistiche.
La condotta di proselitismo è caratterizzata a proporre un modello di comportamento o uno stile di vita che appaia intimamente legato all’uso illecito degli stupefacenti.
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con sentenza del 6.2.1997, ha mandato assolto un minorenne che aveva ripetutamente insistito nella cessione di sostanza stupefacente ad altro soggetto, in quanto con quel comportamento l’imputato non avrebbe influito sull’altrui volontà.
In conclusione, sebbene appaiono molto rare le condanne emesse in base a questo triplice reato, tuttavia in quest’ultimi anni si sta assistendo ad una riscoperta da parte della magistratura inquirente di queste leggi con conseguente apertura di procedimenti penali a carico di persone che commercializzano semi di cannabis e derivati.
a cura dell’Avv. Angelo Averni