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Interventi giurisprudenziali più rilevanti in materia di stupefacenti

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Tre sono i più rilevanti interventi giurisprudenziali che, negli ultimi tempi hanno avuto ad oggetto gli stupefacenti, che desideriamo considerare.

Il primo concerne il sempre vivo tema della coltivazione.

Su vari siti ed organi di informazione (o disinformazione) si è sostenuto che la coltivazione sarebbe stata, in qualche modo “legalizzata” dalla presa di posizione della Suprema Corte di Cassazione, che avrebbe giustificato indiscriminatamente la coltivazione di poche piantine.

In realtà la coltivazione di piante dalle quali ricavare cannabis rimane condotta sanzionata penalmente, perché prevista dall’art. 73 comma 1 dpr 390/90.

Non sto qui a ripercorrere l’iter giurisprudenziale ed i vari approdi cui sono pervenuti in passato sia le singole Sezioni della Corte di Cassazione, che i giudici di merito e che sono stati superati dalla pronunzia delle SS.UU. dell’aprile/luglio 2008.

Recentemente, però, l’attenzione della giurisprudenza più sensibile ad una diversificazione dell’approccio alle singole sostanze stupefacenti, si è soffermata su di un profilo tecnico che è quello della offensività della condotta concreta (Cfr. Sez. IV 28.6.2011).

Vale a dire che, riprendendo da un altro punto di vista quell’intuizione felice che aveva distinto tra coltivazione domestica (non punibile perché limitata a poche piante) e coltivazione agraria (sanzionata perché espressione di un’attività su larga scala), la giurisprudenza ha sottolineato che la coltivazione (e la relativa condotta) va giudicata caso per caso, onde ricavare un giudizio di effettiva pericolosità della stessa e di idoneità alla diffusione degli stupefacenti.

In pratica si è data importanza :
1. al numero delle piante che deve essere davvero minimale
2. allo stato delle piante che potrebbero non avere completato il ciclo di maturazione e fioritura
3. alla idoneità concreta a produrre THC
4. all’effettivo THC che ogni pianta appare avere prodotto.

Si tratta di canoni variabili, ma tutti decisivi, anche se il numero di piante ed il THC derivabile si pongono come dati certamente pregiudiziali.

Credo, quindi, che, fermo il fatto che la premessa della illiceità della condotta di coltivazione non può essere posta in dubbio, ci si possa trovare dinanzi ad una cd. causa di giustificazione atipica, di elaborazione strettamente giurisprudenziale, vale a dire una condizione che permette di potere essere scriminati, ma della cui applicabilità non può esservi certezza assoluta in quanto il tutto si ricollega alla discrezionalità del giudice.

Ad ogni buon conto, laddove chiunque, che avesse avuto la personalissima idea di procedere alla coltivazione, fosse oggetto di perquisizione locale e sequestro delle piante dovrebbe chiedere immediatamente al PM che si proceda ad una consulenza tecnica per accertare i parametri sopra descritti.

Il secondo riguarda la circostanza aggravante della ingente quantità.

Le SS.UU. dalla Cassazione con la sentenza del 24 Maggio u.s. ha stabilito che tale circostanza non può essere ravvisata se la quantità di principio attivo non supera di 2000 volte il cd. valore soglia tabellare, riferendosi in tale caso alla quantità massima detenibile, che usualmente viene ottenuta attraverso la moltiplicazione della d.m.g. per un moltiplicatore prestabilito tabellarmente dal DM 11.4.2006 (ad es. per la cannabis 25 mg x 20). Poiché lo scopo della pronunzia è quello di fornire un criterio, non già riferito alla condotta meramente assuntiva, quanto a quella detentiva appare logico prendere come parametro la quantità massima detenibile.

La prima concreta applicazione dell’orientamento espresso dalle SSUU con la sentenza del 24 maggio scorso in materia di ingente quantità di sostanze stupefacenti è stata della Corte di Appello di Roma (Sez. 2 Pres. Iacopino) che ha escluso l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2* dpr 309/90 in un caso di importazione di 4 chilogrammi di marijuana dall’India.

Il principio appare importantissimo sotto due profili.

In primo luogo perché la famosa soglia di valore del principio attivo che non deve essere superata nella misura di 2000 volte attiene non alla cd. “dose media singola” bensì alla “quantità massima detenibile”.

Come noto la q.m.d. si ottiene moltiplicando la d.m.s. di stupefacente (che varia da sostanza a sostanza e che concerne la dose che in teoria può formare oggetto di una assunzione) per un coefficiente stabilito tabellarmente con il D.M 11/4/2006 e che muta a seconda del tipo di droga.

Ad esempio in materia di cannabis il limite al di sotto del quale viene esclusa ex lege la circostanza aggravante sarà di 1000 grammi di THC.

In secondo luogo perché, quindi, l’attenzione al fine di configurare aritmeticamente l’aggravante si incentrerà esclusivamente sul principio netto ad effetto drogante e non sul peso lordo della sostanza.

Fermo sempre il potere discrezionale dell’indice in ipotesi di superamento del citato limite ponderale.

Il terzo pronunziamento riguarda la possibilità di licenziamento del dipendente che facendo uso di stupefacenti, sia coinvolto in un’indagine penale e venga trovato, dalle forze dell’ordine, in possesso di un ingente quantitativo di hashish.

In tale caso la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 26 aprile 2012, n. 6498 ha affermato la legittimità del provvedimento di licenziamento per giusta causa.

La Corte ha sancito il seguente principio: “Anche nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare l’effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l’ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore”.

Si tratta di una pronunzia, quindi, che non potrà essere certo ignorata.

 



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