In quali casi l’autocoltivazione di cannabis assume rilevanza penale?
Alcuni consumatori/coltivatori mi chiedono quando la coltivazione di piante di cannabis assuma rilevanza penale. È bene precisare che la coltivazione in via teorica è di per sé un reato, in quanto rientra nelle 22 condotte penalmente sanzionate dal comma 1 dell’art. 73 del dpr 309/90.
In realtà bisogna stabilire quando si sia in presenza di vera e propria coltivazione: il percorso interpretativo è stato lungo ed articolato. All’inizio la giurisprudenza riteneva che la coltivazione fosse ravvisabile già all’atto della semina.
Questo indirizzo fu superato da un’impostazione, la quale affermò che si poteva configurata la coltivazione in presenza di piante appartenenti al fenotipo cannabis e potenzialmente idonee a produrre Thc, senza che fosse necessaria la verifica in ordine alla presenza di principio attivo.
A questo orientamento è succeduta una visione più rigorosa da parte della Corte di Cassazione, la quale ebbe a sostenere la doverosa presenza nelle piante di un minimo di Thc, tale da produrre effetti droganti.
In seguito si sostenne che la coltivazione domestica per il suo carattere rudimentale non fosse punibile, in contrapposizione alla coltivazione agraria.
Nel 2008 le SSUU precisarono che la coltivazione era da ritenersi sempre reato, ma che il giudice deve sempre valutare l’offensività della condotta, in assenza della quale l’imputato deve essere assolto.
Assenza di offensività significa che la condotta, anche se effettivamente commessa, non viene compiuta al fine di arrecare un’offesa alla società e minacciare i beni giuridici che la norma tutela.
Parametri valutativi principali sono i seguenti:
- Il minimo numero delle piante
- Il limitato quantitativo di Thc
- L’inidoneità del principio attivo ad aumentare concretamente l’offerta di stupefacente sul mercato
- La destinazione al consumo personale
- La condizione di consumatore del coltivatore
- Il livello di maturazione delle piante
- Le modalità con cui viene svolta la coltivazione
- Il luogo dove di svolge la coltura.
È evidente che chi coltiva per se non intende partecipare alla diffusione delle sostanze stupefacenti. La presenza di questi parametri non esclude, però, denunzie e/o processi.