Il decreto sulle droghe passa con la fiducia del governo. Cosa cambia?
L’inizio della confusione legislativa che domina in questi giorni è stato l’abolizione della Fini-Giovanardi. In un rapporto di 22 pagine redatto il mese scorso si legge che: “La depenalizzazione del consumo della droga può essere una forma efficace per “decongestionare” le carceri, redistribuire le risorse in modo da assegnarle alle cure e facilitare la riabilitazione”.
Ma così non è andata e lo scorso 28 aprile la ministra delle Riforme e per i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi ha annunciato che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge sugli stupefacenti e i farmaci off-label in discussione alla Camera. La Camera ha da poco confermato la fiducia al governo sul decreto legge: 335 sì e 186 no.
Cosa prevede la legge?
1. Cinque tabelle per la classificazione delle droghe e distinzione tra leggere e pesanti. La prima e la terza regolano quelle pesanti, la seconda e la quarta quelle leggere e la quinta le sostanze ad uso terapeutico.
2. Nella tabella I (droghe pesanti) rientrano gli oppiacei naturali o sintetici; le foglie di coca e gli alcaloidi derivati; le anfetamine; tutte le droghe sintetiche a base di tetraidrocannabinolo (THC) e ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica.
3. Nella tabella II (droghe leggere) rientra la cannabis senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibrida.
4. È vietata la vendita e la coltivazione di queste sostanze sul territorio nazionale. Mentre l’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Rimangono le sanzioni amministrative che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a 1 anno) o leggere (da 1 a 3 mesi).
5. La vendita di piccole quantità di droga prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. L’arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza e alle altre circostanze di ogni singolo caso. La riduzione della pena prevista per lo spaccio di droga permette di ricorrere alle pene alternative al carcere, previste dal decreto approvato a febbraio del 2014 sulle politiche carcerarie. Chi è condannato per questo reato potrà accedere alla messa alla prova, quindi all’affidamento ai servizi sociali.
Votando la fiducia su un decreto si evita il dibattito parlamentare, che dovrebbe essere il fulcro del confronto tra le diverse posizioni per trovare la via migliore. Ora la legge passerà al Senato per l’approvazione finale.