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Guida sotto effetto di sostanze

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La contestazione della violazione dell’art. 187 co. 1 ed 1 bis CdS (guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti, ndr), avviene ormai in troppi casi sulla base di un travisamento del rapporto che intercorre fra norma e fatto. Il comma 1 presuppone che la persona, nei cui confronti venga ipotizzato l’illecito, versi al momento del fatto in un effettivo stato di alterazione psico-fisica successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nell’interpretazione giurisprudenziale corretta: «La contravvenzione di guida sotto l’effetto di stupefacenti è integrata dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e non invece dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione degli stupefacenti. La fattispecie richiede, dunque, ai fini dell’emissione di un giudizio di colpevolezza, che sia provata non solo la precedente “assunzione” di sostanze stupefacenti ma che, subito dopo tale assunzione, l’agente si sia messo alla guida della propria vettura in stato di alterazione psicofisico» (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 26-01-2016, n. 8383). Secondo la Suprema Corte la sola positività del conducente rispetto a qualsivoglia controllo, non può apparire sinonimo di prova dell’illecito.

Assimilati nella categoria delle cd. matrici biologiche, il sangue e le urine si attestano come i liquidi che vengono utilizzati nella ricerca della positività agli stupefacenti. Secondo lo studio “Determinazioni di laboratorio delle sostanze psicotrope” (2009, Regione Piemonte), «il sangue costituisce la matrice biologica di elezione per le indagini cliniche e forensi. La concentrazione ematica e/o plasmatica della sostanza ricercata, infatti, consente di stabilire o di escludere la recente assunzione ed è direttamente correlabile allo status psicofisico del soggetto al momento del prelievo. L’esame delle urine può essere eseguito per motivi di semplicità, rapidità o di non invasività; la positività dell’analisi indica che la sostanza è stata assunta da alcune ore ad alcuni giorni prima del prelievo, ma non può correlare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica ad una recente assunzione. In caso di positività del campione urinario ed in assenza di prelievo ematico o salivare, non vi è la certezza dell’eventuale stato di alterazione psico-fisica in quanto può non essere noto il tempo trascorso tra il momento dell’assunzione della sostanza e quello del prelievo urinario».

Le considerazioni che precedono permettono di formulare due precise conclusioni: l’esame delle urine appare in grado di attestare sotto la voce “positività”, solo la circostanza che la sostanza è presente nell’organismo, senza fornire indicazioni sulla quantità assunta, né sul momento di assunzione della stessa, atteso uno spettro che può coprire anche un periodo sino a 40 giorni prima del controllo; l’esame del sangue, a propria volta, pur presentando caratteristiche di maggiore circoscrizione temporale – esso può coprire, infatti, un periodo retroattivo massimo di 96 ore in casi di assunzione costante e di 24-48 ore in casi di assunzione episodica – non è, però, anch’esso, di per sé, concludente e significativo di uno stato di alterazione della persona sottoposta ad analisi. L’esame del sangue assume un valore probatorio concreto solo se posto in correlazione con la effettiva condizione psico-fisica dell’interessato.

Ne deriva, quindi, che l’esame ematico si pone, pertanto, sotto il profilo della dimostrazione dell’illecito contenuto nella disposizione di cui all’art. 187 CdS, solamente come riscontro scientifico rispetto ad una preesistente prova percettiva di uno stato di palese alterazione: per tutte la visita medica anamnestica che la giurisprudenza cita come esempio tipico di accertamento della condizione di alterazione psico-fisica.

CFR. anche Cass. pen. Sez. IV, 12-06-2015, n. 35334 «Positivo all’analisi delle urine per assunzione di cocaina: per la Cassazione è prova insufficiente per il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Pronunciandosi su una vicenda in cui il conducente di un’autovettura era stato condannato per il reato di cui all’art. 187, comma 1, C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di cocaina), la Cassazione, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessità di alcuna visita medica -, ha affermato il principio secondo cui ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione». In Quotidiano Giuridico, 2015
Cfr. REGIONE PIEMONTE (Società Italiana di Biochimica clinica e Biologia molecolare) 2009; REGIONE LAZIO (Dott. PICHINI e PACIFICI) pag. 10 CFR USL di MODENA SETTORE DROGHE E SOSTANZE DI ABUSO.



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