E’ possibile reperire in commercio farmaci a base di cannabinoidi?
Nonostante dal punto di vista formale l’uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (DPR 309/90), in Italia a tutt’oggi non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Esistono al momento sul mercato estero due cannabinoidi sintetici, il dronabinol (registrato come Marinol® in USA, ma prodotto anche in Germania) e il nabilone (Cesamet®), entrambi approvati per il trattamento della nausea e del vomito nelle chemioterapie antitumorali e nell’anoressia in malati di AIDS. Dal 1 settembre 2003 sono disponibili nelle farmacie olandesi due specialità medicinali a base di infiorescenze di Cannabis Sativa, il Bedrocan® e il SIMM18® . Dal 20 giugno 2005 infine è disponibile nelle farmacie canadesi il Sativex®, estratto naturale a contenuto standardizzato di THC e CBD.
Per ordinare all’estero tali specialità medicinali, occorre seguire la procedura richiesta dall’art. 2 del D.M. 11-2-1997 (Importazione di specialità medicinali registrate all’estero). In concreto l’iter da seguire è questo:
• il Medico curante deve compilare la richiesta di importazione sulla base dell’articolo 2 sopra citato, allegando il
consenso informato del paziente.
• Tale richiesta va inoltrata, attraverso una farmacia ospedaliera o altra farmacia della ASL territoriale di competenza, al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti , che dovrà rilasciare un “nulla osta” ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11 febbraio 1997 sopra citato.
• Ottenuta l’autorizzazione, la farmacia dovrà contattare direttamente la ditta estera ed ordinare il farmaco prescrito. Per quanto riguarda l’onere della spesa di acquisto del farmaco l’art. 5 del D.M. 11.2.1997 sopra citato dice: “L’onere della spesa per l’acquisto dei medicinali di cui all’art.1 non deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e province autonome per l’assistenza farmaceutica, trannel caso in cui l’acquisto medesimo venga richiesto da una struttura per l’imiego in ambito ospedaliero. In quest’ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l’azienda ospedaliera potrà far gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria”.
A cura dell’ACT – Associazione Cannabis Terapeutica
www.medicalcannabis.it