Droghe e patente, sentenza Cassazione: senza esame medico la sospensione va annullata
Importante sentenza emessa dalla Cassazione: affinché la sospensione della patente sia valida, non può essere considerato sufficiente il test delle urine, né il tampone salivare, ma la positività deve essere accertata come “certamente esistente” nel momento del fermo di polizia tramite analisi mediche. La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un automobilista al quale era stata sospesa la patente per uso di cocaina, ma le conseguenze del pronunciamento investiranno la guida sotto l’effetto di ogni sostanza psicotropa vietata, cannabis compresa.
“La condotta tipica della contravvenzione in commento prevista dal codice della strada – si legge nella sentenza – è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Quindi, perché il conducente sia penalmente responsabile, è necessario provare non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche che abbia materialmente guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”.
“Se – prosegue la sentenza – oltre all’accertamento tossicologico non vi sono prove che consentano di ritenere che il conducente abbia guidato sotto effetti di stupefacenti (come le condizioni fisiche denuncianti la palese alterazione con sintomi tipici di assunzione di stupefacenti in atto né, tanto meno, una visita medica a supporto) la condanna va annullata“.
Con questa sentenza, che arriva a coprire – come spesso accade in tema di droghe – una colpevole mancanza del legislatore, dovrebbe aver finalmente fine la repressione arbitraria che fino ad oggi hanno subito i consumatori di sostanze psicotrope. Migliaia dei quali si sono visti sospendere la patente a seguito di test, come quello delle urine, che sanciscono la positività del controllato anche a settimane di distanza dalla ultima assunzione.
“Si tratta di una sentenza di importante, quanto tardivo, buon senso – afferma l’avvocato Carlo Alberto Zaina – che finalmente porrà fine ai due indirizzi errati che fino ad oggi hanno segnato l’ambito delle sanzioni per guida sotto effetto di sostanze: il principio dell’automatismo, dato dalla sola positività dell’esame, cioè dalla presenza di metaboliti della sostanza, ed il principio dell’empirismo, che demandava alla percezione soggettiva da parte degli agenti il giudizio sulla condizione di eventuale alterazione della persona che fosse risultata positiva all’esame delle urine”.