Domande-risposte legali in tema stupefacenti #12
Salve la domanda che vi vorrei porre e la seguente: sono stato arrestato nel 2006 con 21 grammi di hashish; la sentenza di 2 anni e 8 mesi però e diventata esecutiva solo nel 2008 e da marzo del suddetto anno che sto scontando questa pena sotto forma di affidamento ai servizi sociali. Posso io accedere all’art 176 dato che sono a metà pena… cordiali saluti grazie Arnaldo, da Carrara (MS)
Lei fa riferimento all’art. 176, senza specificare di quale codice; debbo pensare che si riferisca alla liberazione condizionale regolata dall’art. 176 c.p. Credo, però, che nel suo caso sia ostativa la circostanza che Ella non abbia scontato 30 mesi, che è una delle condizioni che la legge impone. Piuttosto ritengo che possa beneficiare della liberazione anticipata di cui all’art. 54 L. 26.7.75 n. 354, cioè di una detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di sanzione scontato e sofferto. Tale richiesta va proposta al Magistrato di Sorveglianza e credo che non dovrebbe avere problemi ad ottenere il beneficio, atteso che Lei si trova già in affidamento e quindi è stata formulata una prognosi favorevole. Piuttosto osservo che la pena inflitta è particolarmente elevata.
Buona sera, gentile ADUC: Il giorno 3 gennaio o avuto un incidente stradale, hanno rilevato un tasso alcolico 1.32 la patente mi e stata ritirata il 15 gennaio perché i carabinieri aspettato l’esito dell’ospedale. Volevo sapere se potavo richiedere la restituzione della patente al prefetto dopo i 20 giorni, se non mi e ancora pervenuta la notifica dal prefetto, e sapere se dovevo contare i giorni lavorativi da parte del prefetto. Volevo precisare che la patente mi e stata ritirata una volta il 17 dicembre 2007 e quindi c’è la recidiva nel biennio.
Porgo i miei cordiali saluti: Giuseppe, da Collegno (TO)
Non credo che la omessa comunicazione da parte del Prefetto legittimi una sua richiesta trascorsi 20 giorni (?) dall’accertamento e dal ritiro della patente. La circostanza che ella sia recidivo non è certo un elemento positivo, anzi. Sul piano penale indubbiamente tale situazione produrrà effetti di aggravamento della pena ed anche in relazione al periodo di sospensione essa andrà computata.
Non mi è stata riconfermata l’idoneità alla guida dalla commissione patenti di Belluno per “presenza” non quantificata di cannabinolo e cannabidiolo, sostanze contenute in un sacco di prodotti legali derivati dalla canapa e non psicotropi, pur non vendo trovato nei suddetti capelli tracce di thc e pur non avendo io assunto sostanze contenenti tali principi attivi, è legale che il Dr Soppelsa della presidente della commissione patenti di Belluno possa non dare conferma? E’ successo anche ad altri con conseguenze disastrose nella famiglia e nel lavoro, dunque economiche pur non avendo mai avuto rilevanti precedenti in materia; da me viene ritenuto un abuso di interpretazione del fatto, nulla vieta di fare uso di sostanze, come l’olio di semi di canapa non contenenti principi psicotropi o come è successo a me mangiare scatolame dei discount che ne dichiaravano il contenuto di cannabinolo nel contenitore, (trattasi di mix di tonno fagioli etc); ora mi trovo a dover aspettare 6 mesi senza patente e senza possibilità di lavoro una nuova commissione, non credo la legge voglia permettere che il cittadino medio paghi cosi caro le conseguenze di tali abusi. Sperando in una celere risposta, cordiali saluti
David, da Belluno (BL)
Credo che per meglio darLe una risposta sarebbe opportuno avere il provvedimento di cui Lei parla. Ritengo infatti che sia Suo preciso diritto conoscere il quantitativo di cannabinolo che sarebbe stato rinvenuto, perché non è ammissibile non fornire l’esatta quantificazione, che è la base del provvedimento. Richieda formalmente l’indicazione del quantitativo e valuti la possibilità di proporre ricorso al T.A.R. del Veneto.
Resto a Sua disposizione.
Vorrei sapere quali sono i rischi che corrono le aziende nel caso in cui non sottopongono i loro dipendenti (categoria lavoratori a rischio) al test antidroga. Quali sono le sanzioni applicate alle aziende?
Gherardo, da Trieste (TS)
É evidente che la ditta abbia un dovere di controllo e verifica sui propri dipendenti, soprattutto, se l’uso di alcolici o stupefacenti possa provocare grave nocumento all’attività, quali ad esempio autotrasportatori o conducenti di veicoli pubblici. Pensi, infatti, in caso di sinistro con esiti mortali o gravi lesioni a terzi, che la ditta potrebbe essere chiamata quale responsabile civile per il fatto del proprio dipendente, con l’aggravante di non avere adottato misure preventive necessarie ed elementari. Reputo, quindi, che non ci si debba scandalizzare se si adottano controlli di carattere preventivo.
Salve vorrei porvi una domanda: cosa distingue un consumatore di droga (se non penalmente perseguibile) dai tabagisti che hanno chiesto risarcimento per le morti di cancro?
La differenza sta nel fatto che lo Stato, non essendo alcune droghe sostanze legali, ha già detto, vietandone anche l’uso, di non utilizzarle e quindi non ne ha responsabilità. Per il tabacco invece, essendo droga legale amministrata anche in regime di monopolio, è responsabile per non aver impedito che potesse far male oppure che le indicazioni per le vendite al dettaglio non fossero sufficientemente chiare nel paventare i pericoli.