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Detenzione e coltivazione

Detenzione e coltivazione

Esiste attualmente una “questione cannabis”, che riguarda due condotte principali (detenzione e coltivazione) che ha confinato in via residuale qualsiasi altra tematica in materia. D’altronde, è dato inoppugnabile di natura scientifica, ancor prima che giuridica, che la marijuana e che l’hashish, pur essendo droghe, per la loro intrinseca e conclamata minore pericolosità, non possano essere equiparate alla cocaina, eroina, od extasy definite droghe pesanti.

L’avvallo in diritto a questa tesi, è, poi, intervenuto con la famosa sentenza della Corte Costituzionale, n. 32 del 2014, che, dichiarato illegittima una parte fondamentale della Legge 49/2066 (cd. FINI-GIOVANARDI) ed ha di fatto ripristinato l’originaria differenziazione normativa che il DPR 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti) aveva sancito.
Ancor prima, la stessa UE, con la delibera 757/GAI/2004 aveva fatto proprio il principio per cui la detenzione (e non solo) di qualsiasi sostanza stupefacente, se propedeutica al consumo personale del detentore, non costituisce reato, bensì al limite una violazione sanzionabile in via amministrativa.

Non si pensi, però, che, nonostante le premesse, il discrimine fra le due categorie di illecito sia netto e di pronta individuazione. Nel nostro ordinamento e – specialmente – nel Dpr 309/90, infatti, non esiste una precisa nozione di consumo personale.
Non sono, infatti, stati previsti parametri di natura quantitativo-ponderale che permettano di sancire limiti all’interno dei quali si possa operare un automatico riconoscimento della sussistenza di tale condizione di non punibilità del detentore. In realtà, il giudizio sulla sussistenza di un reato o meno è devoluto alla discrezionalità del giudice.

Tale valutazione dovrebbe – nelle intenzioni del legislatore – essere supportata da alcuni paradigmi normativi piuttosto generici (quantità, qualità, confezionamento etc.) che, peraltro, non trovano costante e coerente applicazione in giurisprudenza.
In questa contraddittoria e confusa situazione, sono fortunatamente individuati alcuni capisaldi, che, pur faticosamente, si stanno affermando, al fine di permettere soluzioni minimamente chiare e coerenti.

Il primo è quello per cui esiste (art. 75) una presunzione di detenzione dello stupefacente a fini di uso personale. Tale presunzione – pro reo – può essere vinta dall’accusa solo con prove sicure.
Il secondo sancisce che l’onere della prova compete sempre e comunque al P.M..
Egli deve dimostrare rigorosamente che l’indagato/imputato deteneva al fine di cedere (in tutto o solo in parte) lo stupefacente detenuto.

Detenzione e coltivazioneIl terzo caposaldo che si sta affermando è quello che prevede che il peso lordo dello stupefacente, ancorché elevato, ove non supportato da altri elementi di accusa, non è in sé sintomatico della destinazione allo spaccio dello stupefacente.
Dal suo canto, l’indagato/imputato può aiutare ed orientare la valutazione del giudice, dimostrando di essere un assuntore (con certificati di analisi) o di essere percettore di redditi leciti (al fine di escludere la necessità di spacciare).

Negli ultimi anni anche la giurisprudenza (sia dei giudici di merito, che della Cassazione), ha cautamente, ma sempre più costantemente, ritenuto che il detentore-consumatore non debba essere penalmente sanzionato.
Non si tratta, quindi, di propugnare la cd. “liberalizzazione” (in quanto essa presuppone la costituzione di un vero e proprio diritto assoluto del cittadino ad assumere stupefacenti, in contrasto con l’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute dei cittadini), quanto piuttosto di affermare il differente principio della “desanzionalizzazione” del consumatore.
Con quest’ultimo termine – a mio avviso – si deve intendere sancito il diritto del cittadino, che assuma sostanze stupefacenti o psicoattive, a non subire alcun tipo di sanzione o procedimento punitivo. E questo, comunque, non appare principio giuridico di scarso rilievo.

Allo stato, come ho detto (anche per esperienza professionale) il principio della non sanzionabilità penale del detentore-assuntore si sta lentamente, ma inesorabilmente affermando. Rimane irrisolta la tematica delle sanzioni amministrative, sovente pesanti e più invasive di quelle penali. Discorso assai differente e molto più complesso si pone per la coltivazione.
L’attività coltivativa di piante di cannabis è, allo stato, una delle 22 condotte che l’art. 73 Dpr 309/90 prevede come reato. Dopo un lungo e travagliato cammino ermeneutico, la giurisprudenza ha operato cautissime aperture. Si è ritenuto, così, che il coltivatore possa non essere punito penalmente, solo se il numero delle piante sia limitatissimo (da 1 a 4 a seconda dei casi), se il principio attivo contenuto (il THC – delta9tetraidrocannabinolo) sia minimale, ai limiti dell’efficacia drogante, se il coltivatore risulti anche assuntore.

Detenzione e coltivazioneLe pronunzie assolutorie nelle fasi di merito, non sempre vengono confermate dalla S.C. di Cassazione, la quale – in relazione a questo specifico tema – ha mostrato sia vistosi limiti di conoscenza culturale e scientifica del fenomeno coltivativo, sia un atteggiamento spesso ondivago, negando oggi ciò che era stato affermato ieri.

La mia opinione strettamente personale, evitando il ginepraio delle varie tesi, è che la coltivazione domestica (circoscritta ad un numero limitato di piante, svolta in luogo abitativo, con metodiche rudimentali ed artigiane) dovrebbe essere equiparata alla detenzione; e, pertanto, essere derubricata ad illecito amministrativo.

Il fenomeno della coltivazione, così come emerso negli ultimi anni, risulta coinvolgere, trasversalmente, un numero elevatissimo di consumatori (non spacciatori) assolutamente insospettabili, incensurati, appartenenti ad uno spettro di età ampio, e facenti parte di tutti i ceti sociali.

Questa attività viene portata avanti sia per motivi terapeutici (l’elevato costo ed il difficile accesso a farmaci a base di cannabis creano problemi gravi ai malati), sia per motivi non terapeutici.

In relazione a questo secondo aspetto, osservo che una delle più importanti ragioni che sottendono alla scelta di autoproduzione, riposa nella volontà del coltivatore/assuntore – quasi sempre incensurato e fuori da dinamiche delinquenziali – di uscire da circuiti di approvvigionamento illecito. Con la coltivazione, il consumatore non intende più acquistare da pusher, e, quindi, finanziare organizzazioni criminali o singoli malviventi. Sottrae, pertanto, ad essi risorse e limita la richiesta e la diffusività dello stupefacente oggetto di spaccio.
È, quindi, oltremodo, singolare che i giudici si ostinino a non comprendere questa elementare verità ed a creare una grave disparità di trattamento fra il detentore ed il coltivatore. Il primo acquista da soggetti che commettono un reato e, pagando lo spacciatore, pone in circolazione danaro, finanziando il crimine.

Il secondo, invece, coltiva per sé e si chiama fuori da percorsi devianti e da contatti con ambienti malavitosi. Eppure il primo non viene sanzionato a differenza del secondo.
Illogicità e contraddizioni della legge e, soprattutto, dei suoi interpreti.

 



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