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Decreto sicurezza e cannabis light: il punto di vista degli avvocati Miglio e Simonetti

Secondo gli avvocati, oggi come ieri, "la detenzione e la vendita delle infiorescenze prive di efficacia drogante non costituiscono reato ai sensi della Legge Stupefacenti"

cannabis light
Riportiamo qui di seguito un documento preparato dallo studio legale degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, di Tutela Legale Stupefacenti, che contiene una serie di risposte alle domande degli operatori di settore come agricoltori e commercianti, nell’eventualità che entri in vigore il decreto sicurezza, approvato nei giorni scorsi ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. 

Lo Studio Legale Miglio-Simonetti, alla luce delle preoccupazioni che, in questi giorni, stanno interessando il settore canapicolo, ritiene opportuno chiarire alcuni punti fondamentali in ordine al Decreto modificativo della Legge 242/2016 (non ancora entrato in vigore).

DECRETO SICUREZZA: LE RISPOSTE DEGLI AVVOCATI MIGLIO E SIMONETTI

Abbiamo deciso di sviluppare questa breve disamina utilizzando il metodo “FAQ” così da essere, lo si spera, concreti ed efficaci.

1) Cosa cambia con l’entrata in vigore del Decreto Legge per la commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale?
Oggi come ieri, secondo il nostro parere, la detenzione e la vendita delle infiorescenze prive di efficacia drogante non costituiscono reato ai sensi della Legge Stupefacenti. Secondo costante e granitico diritto giurisprudenziale, la commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale non è una condotta penalmente rilevante se la “sostanza” non è offensiva, ovvero se non reca efficacia drogante.
Quindi, ad oggi, laddove un’azienda volesse continuare a commercializzare infiorescenze di canapa industriale e suoi derivati, nulla è cambiato rispetto al precedente diritto vivente inaugurato dalle Sezioni unite del 2019, secondo le quali già si applicava la Legge Stupefacenti, salva la verifica in concreto dell’efficacia drogante.

2) Qualora il Decreto Legge venisse approvato, può essere sequestrata la merce stoccata nel negozio o nel magazzino?
Il Decreto Legge nulla cambia sotto il profilo penale e, dunque, la merce stoccata nel negozio o nel magazzino, così come poteva essere sequestrata prima della sua (probabile) entrata in vigore, potrà esserlo dopo la sua pubblicazione.
Il sequestro, infatti, ha la funzione di accertare la concreta efficacia drogante del prodotto.

3) Cosa ci suggerisce il vostro Studio: chiudiamo l’attività o restiamo aperti?
Lasciare o meno in vendita le infiorescenze costituisce una scelta squisitamente imprenditoriale, fondata sulla scelta costo-beneficio: correre il rischio di subire un sequestro e contestuale procedimento penale (come già accadeva ieri) o continuare a vendere le infiorescenze accertandosi, chiaramente, che siano prive di efficacia drogante.

4) Nel caso in cui l’imprenditore decida di chiudere o sospendere l’attività, come ci si deve comportare con la merce invenduta?
Nel caso in cui un’azienda decidesse, per non rischiare, di ritirare la merce dalla vendita, consigliamo, in attesa della sua distruzione, di stoccarla tutta in un locale non adibito alla vendita con il seguente disclaimer:
a) se si tratta di infiorescenze già confezionate indicare: “Infiorescenze di canapa sativa L. con THC inferiore allo 0,5%, ritirate dalla vendita e non destinate alla stessa, in attesa di essere smaltite”;
b) se si tratta di infiorescenze “sfuse”, consigliamo inoltre, di accompagnarle sempre con la relativa documentazione attestante la tracciabilità e l’assenza di efficacia drogante, nonché di stoccarle con il medesimo disclaimer.
Tale accorgimento non esclude, comunque, che la merce così stoccata e “etichettata” venga sequestrata dalle Forze dell’Ordine – come già peraltro poteva accadere prima del Decreto Sicurezza – con relativa contestazione di reato. Tuttavia, resta pur sempre un accorgimento utile ai fini difensivi.
In caso di controllo, oltre ai disclaimer prima descritti, in assenza dell’intervento di un legale al momento della perquisizione, suggeriamo di far verbalizzare chiaramente che la merce sequestrata non era in vendita e, anzi, era stata ritirata proprio nel rispetto della nuova normativa, in attesa di una corretta distruzione.

5) Qualora abbia spedito le infiorescenze e nel frattempo il Decreto Legge sia entrato in vigore, posso essere accusato di cessione di sostanza stupefacente?
Posto che anche precedentemente la spedizione di infiorescenze poteva costituire occasione di contestazione ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (alla luce della pronuncia delle Sezioni unite del 2019), anche con l’entrata in vigore del Decreto è possibile la medesima contestazione.
Resta fermo che, ai fini della responsabilità penale, è comunque necessario l’accertamento dell’efficacia drogante.

6) L’agricoltore può, per la presente annata agraria, raccogliere, stoccare e lavorare le infiorescenze?
Il Decreto, salvo che si tratti di infiorescenze destinate a far seme per gli scopi consentiti dalla legge (art. 1, nuovo comma 3-bis), esclude per la condotta di “lavorazione” delle infiorescenze la possibilità di applicare la L. 242/2016, assoggettandola anzi al d.P.R. n. 309/1990.
Pertanto, resterà pur sempre necessario, affinché si configuri la responsabilità penale, che il prodotto stoccato abbia concreta efficacia drogante.
Il rischio, evidentemente, resta sempre quello del sequestro e dei tempi della giustizia.



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