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Ddl cannabis legale: le osservazioni dell’avvocato Zaina

legislazione-cannabisDesidero chiarire una volta per tutte la mia opinione sul progetto di legge presentato recentemente in relazione ai profili penali, posto che mi sono reso conto che alcune mia riflessioni su varie pagine interessate al problema hanno sortito, in taluni (pochi per la verità) alcuni equivoci interpretativi.

Poiché desidero evitare fraintendimenti (ed evitare che qualche individuo in malafede o evidentemente assolutamente non in grado di comprendere il pensiero) formuli a mio carico deliranti accuse di mio conflitto di interessi o di mia preferenza per la attuale normativa, provo a spiegarmi.

Art. 1 (art. 26 comma 1 bis)

PREVISIONE NORMATIVA
a) Consentita a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis, nel limite di cinque di sesso femminile, e del prodotto da esse ottenuto.
La detenzione – che si riferisce alla precedente coltivazione – in questo caso non pare incontrare limiti ponderali di alcun genere e viene regolata diversamente rispetto alla detenzione di chi coltiva limitata a gr. 15.

PROBLEMATICHE DERIVANTI: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CHI COLTIVA E CONSUMA E CHI SOLO CONSUMA
Con quale criterio e tramite quale metodologia si può accertare che il quantitativo detenuto provenga effettivamente da una precedente coltivazione e che quindi, la persona non eluda il divieto previsto dal successivo art. 30 bis che circoscrive a 15 grammi pro capite il quantitativo detenuto?
Come ci si regola laddove all’interno del medesimo ambiente risiedano (o vivano) più persone, ed una di queste coltivi e gli altri detengano senza coltivare? Come potrebbe avvenire la ripartizione di una quantitativo globale?

PREVISIONE NORMATIVA
b) Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli di Stato territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

CONSIDERAZIONI
La comunicazione ai Monopoli di Stato pare avere una natura di denunzia di inizio attività del singolo coltivatore.

PROBLEMATICHE DERIVANTI: QUELLO CHE LA NORMA NON DICE
1) se la comunicazione abbia carattere obbligatorio o facoltativo,
2) quali effetti giuridici possano derivare dal mancato adempimento (le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 4?),
3) in special modo quali possano essere le reali preclusioni o le concrete sanzioni (e di quale natura).
Se si ritiene, poi, che la comunicazione, che permette al coltivatore l’emersione dalla “clandestinità”, sia di carattere obbligatorio ed abbia la funzione di porre il cittadino in regola con oneri necessari alla coltivazione, si prospetta un problema relativamente al possibile effetto impropriamente retroattivo della comunicazione.
Vale a dire che se “la coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione”, si potrebbe giungere a sostenere che la detenzione di sostanza cannabinoide, frutto di produzione di precedente coltivazione (e, quindi, già in corso), qualunque sia il suo peso lordo, verrebbe ad essere così sanata.
Dunque potrebbe esservi la possibilità di una sanatoria per una situazione pregressa, senza che si possa avere certezza che la sostanza detenuta sia effettivamente prodotto di precedente coltivazione: si tratta di un problema non di poco conto.

Da ultimo ci si deve domandare perché si debba avere l’Agenzia dei Monopoli come interlocutore; è vero che in prosieguo l’Art.5 introduce il monopolio della cannabis in favore dello Stato che lo esercita con l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ma non convince questo ricondurre anche un’attività del tutto privatistica (la coltivazione individuale) ad un regime di controllo da parte di un organo pubblico che potrebbe, in realtà proporsi come concorrente del cittadino.
Se lo scopo del testo era quello di conferire un carattere di formale liceità alla coltivazione individuale, distinguendola, sul piano delle conseguenze penali da quella clandestina od illecita, perché non individuare come interlocutore la Questura (che mantiene le competenze per l’art. 75) o la stazione dei Cc territorialmente competente?
E ci si deve chiedere ancora perché non vi sia una previsione di controllo in relazione all’uso che l’Agenzia dei Monopoli può fare dei dati sensibili ricevuti, non avendo funzioni di polizia giudiziaria?
Il comma 2 introduce, poi, un’addenda all’art. 4 co. 1 lett. d) del codice dei dati personali, definendo dati sensibili quelli contenuti nella comunicazione, ma attesa la delicatezza del tema non mi pare previsione sufficiente.

(art. 26 comma 1 ter)

PREVISIONE NORMATIVA
Consentita la coltivazione di cannabis in forma associata.

CONSIDERAZIONI
Non trovo nulla da eccepire, in senso generale, anche perché si tratta di una disposizione che recepisce sostanzialmente le linee guida che erano state già inserite nel progetto FERRARESI, cui avevo collaborato.

PROBLEMATICHE DERIVANTI
Osservo, però, che in questo caso, a differenza della coltivazione a livello individuale, l’Agenzia dei Monopoli potrebbe riscontrare negativamente la comunicazione nei trenta giorni dalla trasmissione di quest’ultima, ove riscontrasse la presenza di condizioni personali ostative.
Dunque, la proposta di legge prevede un’ipotesi di silenzio assenso.

Art. 2 (art. 30 bis comma 1)

PREVISIONE NORMATIVA
Consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti in misura non superiore ai cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

CONSIDERAZIONI
L’ipotesi normativa introduce un regime diverso e derogatorio (in senso peggiorativo) rispetto al caso di detenzione a seguito di coltivazione.
Se in quest’ultima specifica situazione pare non essere previsto alcun limite per il prodotto detenuto domiciliarmente, in quanto effettivamente frutto della coltivazione, appare, invece, evidente che la proposta di legge introduce un “doppio binario” che differisce il regime di non punibilità di chi coltiva, rispetto a quello di chi detiene senza coltivare presso la propria abitazione.
Ritengo, inoltre, che il riferimento parametrico al solo peso lordo (è implicito infatti che ad esso ci si riferisca nella proposta di legge) avrebbe potuto essere indicato in forma alternativa (oppure cumulativa) ad un canone paradigmatico concernente il peso del principio attivo.
Vale a dire che, a mio avviso, attesa la naturale possibilità che la consistenza e la quantità del THC possa mutare di volta in volta, sarebbe stato opportuno indicare anche una soglia massima di principio attivo, quale elemento qualitativo alternativo al dato quantitativo.
Nel testo proposto viene, invece, introdotta una presunzione di illiceità collegata al quantitativo lordo, che determina un’inversione dell’onere della prova.
In buona sostanza, ove venisse superato l’angusto limite quantitativo stabilito dalla norma, scatterebbe una previsione di sanzionabilità amministrativa (V. art. 4).
Si tratta di una previsione che lascia perplessi, sol che si pensi che il successivo art. 3 introduce in modo per nulla condivisibile la causa di non punibilità di cessioni gratuite di quantitativi sino a 15 grammi, cioè di una condotta diffusiva ed insidiosa certamente più grave di quella di chi detiene per sé anche sforando il tetto massimo stabilito.
In ogni caso credo che la norma sia oltremodo punitiva – atteso che la giurisprudenza è ormai giunta a giustificare addirittura la detenzione di quantitativi nettamente superiori (anche piccole scorte) – e che il limite per detenere presso la propria abitazione dovrebbe essere portato almeno a 100 grammi lordi ed a 5 grammi di principio attivo.
Si dovrebbe, altresì, come già detto tenere in debito conto la purezza della sostanza e reintrodurre, ad adiuvandum e solo in favore del detentore, i parametri attualmente previsti dal comma 1 bis dell’art. 75 per individuare senza dubbio il fine di consumo personale.

PROBLEMATICHE DERIVANTI
Appare prospettabile un dubbio di costituzionalità, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe prevista una diversa disciplina di punibilità di condotte analoghe, in relazione alle modalità di acquisizione della sostanza.
Vi è da domandarsi come possa risolversi
1) il caso nel quale, in presenza di più persone che vivano nel medesimo ambiente, ove sia svolta da parte di una sola di costoro la coltivazione, venga rinvenuto un quantitativo superiore ai 15 grammi;
2) il caso nel quale, in presenza di più persone che vivano nel medesimo ambiente, senza che alcuno svolga attività coltivativa, venga rinvenuto un quantitativo globale superiore ai 15 grammi.
Per quanto attiene alla determinazione di 5 grammi lordi, quale quantitativo massimo da detenere in pubblico, penso che una tale condivisibile previsione andrebbe correlata con una specificazione relativa sia alla qualità della sostanza (rectius principio attivo) nonchè alle modalità di confezionamento.
Vale a dire, che ove una persona fosse trovata in possesso di un quantitativo frazionato e comunque, quando le modalità della sua condotta possano apparire concretamente incompatibili con la sola detenzione, tale limite potrebbe non risultare sufficiente quale esimente.
Pensiamo, infatti, alla naturale, esemplificativa e sintomatica situazione di uno spacciatore che porti addosso un quantitativo di 5 grammi ripartito in varie dosi.

(art. 30 bis comma 2)

PREVISIONE NORMATIVA
Consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti in quantità maggiori di quelle previste dal primo comma, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell’assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.

CONSIDERAZIONI
Si tratta di una norma totalmente condivisibile.
Attenzione solamente a medici, che sovente, per ignoranza della materia o per falsi timori, possano assumere atteggiamenti di obiezione, rifiutandosi di rilasciare prescrizioni, pur in presenza di condizioni che legittimino.

Art. 3 (art. 73 comma 3 bis)

PREVISIONE NORMATIVA
Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti destinati al consumo personale, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori.

CONSIDERAZIONI E PROBLEMATICHE
Si tratta di una norma che si pone in assoluto contrasto logico con i fini generali del DPR 309/90 – che mira ad evitare la diffusione di sostanze stupefacenti.
La norma pare molto ingenua nella sua formulazione e, purtroppo, non tiene affatto conto di elementari esperienze giudiziarie.
Esemplificativamente: chiunque potrebbe operare cessioni di quantitativi minimi presso persone che verrebbero definiti “amici” differendo il pagamento a momenti successivi, precedenti, e comunque diversi e distinti da quello della consegna dello stupefacente, godendo della non punibilità.
A tacere del fatto che il corrispettivo per la cessione, oltre ad essere consegnato in modo differito, potrebbe a questo punto venire individuato in utilità economicamente rilevanti, ma differenti dal denaro.
Dunque, la norma favorirebbe un mercato ancora più insidioso (e foriero di pericolosissime situazioni di ricatto e prevaricazione), perché la cessione, solo all’apparenza gratuita, potrebbe celare, come già verificatosi in passato, altre e distinte forme di pagamento (dalla consegna di oggetti di valore ad addirittura favori sessuali).
Gli acquirenti – ove comperassero dosi minori di 5 grammi – potrebbero, poi, giustificare (anche per timore di ritorsioni) il cedente, sostenendo che l’acquisto è determinato dallo scopo di consumo personale (potrebbero mai dire qualcosa di diverso?) e, quindi, in questo modo una cessione punibile verrebbe, invece, scriminata.
Una norma, quindi, che – già ad un primo sintetico esame – appare un’irresponsabile regalo sia alla microcriminalità, che a quelle forme di criminalità organizzata che fanno del piccolo spaccio locale continuativo e quotidiano la loro forza.
La previsione si pone, in tutta evidenza, nonostante l’apparente dichiarato fine, in palese contrasto con l’idea di abbattere il mercato illecito, di diminuire la possibilità di diffondere l’uso di stupefacenti e di circoscrivere le condotte al consumo personale.

(art. 73 comma 5)

PREVISIONE NORMATIVA
Al comma 5 (c.d. spaccio di lieve entità) le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro
10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo.

CONSIDERAZIONI
Del tutto condivisibile la scelta di sancire una distinzione sanzionatoria tra droghe pesanti e droghe leggere, rendendo uniforme il regime previsto dall’art. 73 e superando l’incomprensibile attuale deroga contenuta dall’art. 73 comma 5.

Art. 4 (modifiche all’art. 75)

PREVISIONE NORMATIVA
a) all’articolo 75, comma 1, sono soppresse le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,»

CONSIDERAZIONI
La scelta operata è perfettamente condivisibile.

PREVISIONE NORMATIVA
all’articolo 75, il comma 1-bis è sostituito dal seguente comma: «1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall’articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previste dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1-ter l’importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili.»

CONSIDERAZIONI
Ritengo che per quanto riguarda le associazioni regolate dall’art. 26 comma ter sia assolutamente condivisibile e ragionevole che sia previsto un regime di sanzioni pecuniarie in ipotesi di violazioni dei limiti concernenti l’attività delle stesse.
Per quanto, invece, concerne il singolo detentore o coltivatore credo che una sanzione pecuniaria in linea di principio non dovrebbe essere mai applicata.
In concreto unica ipotesi di irrogazione di una sanzione pecuniaria potrebbe essere quella del superamento di un limite che non dovrebbe essere inferiore a 100 grammi lordi e 5 grammi di principio attivo.



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