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Cosa comporta il nuovo parere del Consiglio Superiore di Sanità?

Cosa comporta il nuovo parere del Consiglio Superiore di Sanità?

Dopo la circolare del 5.3.2018 dell’A.D. ispirata da un parere del Ministero della Salute, dopo quella del Ministero dell’Agricoltura del 22.05.2018, è giunto l’ennesimo parere che, questa volta, proviene dal Consiglio Superiore di Sanità.

In proposito si devono svolgere alcune specifiche osservazioni e critiche, che intendono chiarire la portata e gli effetti del parere in parola.

Il suo contenuto è puramente indicativo, si tratta di una mera raccomandazione, che pur suscitando molto rumore mediatico, non è affatto vincolante e non può modificare la legge vigente.

Nulla può cambiare allo stato attuale, in base a considerazioni dell’amministrazione burocratica, che formula opinioni del tutto personali, generiche e prive di riferimenti precisi. Non a caso il parere del CSS si conclude raccomandando genericamente «Che siano attivate nell’interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita», senza indicare adeguatamente quali dovrebbero essere queste non precisate misure sanzionatorie.

In assenza di precise disposizioni di legge e sino alla promulgazione di effettive misure normative il commercio di questi prodotti è, dunque, da ritenersi a tutti gli effetti legale.
Nel merito, osservo:

1) Il parere non stabilisce l’effettiva pericolosità del prodotto, ma si limita solo a non escluderla. Si tratta di un indirizzo in base al quale si vietano condotte o situazioni, pur in assenza della certezza assoluta della loro illegalità o nocività.
Questa conclusione non tiene poi conto della decisione intervenuta nei giorni scorsi a Ginevra durante la sessione aperta della Commissione Esperti Dipendenze da Droga dell’O.M.S., per cui si avvierà una revisione in melius delle proprietà terapeutiche della cannabis. Il dibattito che è stato instaurato riguardo alla cannabis ad alto contenuto di THC, deve essere, pertanto, esteso alla canapa industriale che presenta un basso contenuto di THC.

2) Si legge poi che la biodisponibilità di THC, anche a basse concentrazioni (0,2%-0,6%,) non sarebbe trascurabile, e tale giudizio sarebbe formulato sulla base dei dati di letteratura, per le caratteristiche farmaco cinetiche e chimico-fisiche.

Dimentica il CSS che la letteratura scientifica e la giurisprudenza di legittimità da oltre 30 anni ha fissato nello 0,5% il limite di nocività drogante del THC, mentre l’individuazione della soglia dello 0,2% appare frutto di una valutazione complessiva che la scienza a livello europeo ha prodotto dopo attente valutazioni. Dunque, si palesa un grave contrasto con una situazione di fondo ormai sedimentata, che anzi già più volte aveva subito gravi critiche da chi intendeva (ed esiste un movimento in tal senso che ha sede in Spagna) portare il limite percentile all’1%.
In concreto anche questo costituisce un’argomentazione particolarmente significativa e che merita di essere utilizzata nell’ipotesi si creassero le condizioni per un’azione di impugnazione del contenuto di questo parere (vale a dire qualora fosse emesso un provvedimento, con efficacia esterna, fondato sulle conclusioni sin qui valutate, pertanto, suscettibile di impugnazione giurisdizionale).

3) Altro elemento che suscita sorpresa, riposa nella manifestata preoccupazione del CSS, in relazione agli effetti presunti derivanti dalle inalazioni di infiorescenze di cannabis sativa che, ad avviso del CSS, «Possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili» nonchè per la circostanza che «Tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta, e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve che a lungo termine».

Preoccupazioni interessanti, ma, attualmente, non supportate da evidenze scientifiche precise ed inoppugnabili. Una simile forma di timore non è, però, mai stata manifestata dal medesimo organo in relazione al consumo di tabacco o di alcol.

Da tali premesse, appare palese una grave difformità di trattamento e valutazione in relazione a situazioni e condotte che appaiono, pur esprimendo un medesimo livello di aggressione alla salute (e forse anche di maggiore portata), molto diverse. Questa discrasia fra situazioni analoghe costituisce indubbiamente un vulnus del principio costituzionale di uguaglianza.

4) Il parere del CSS non tiene poi conto della circolare del 22.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole che ha ricondotto le infiorescenze nell’alveo della attività florovivaistica.
Quando il CSS ritiene che «Tra le finalità della coltivazione della canapa industriale» previste dalla legge 242/2016 – quella che ha “aperto” al commercio, oggi fiorente, della cannabis light – «Non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di ‘cannabis’ o ‘cannabis light’ o ‘cannabis leggera’, in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di THC, pone certamente motivo di preoccupazione», incorre in una gravissima inesattezza, con altrettante gravi conseguenze sul piano informativo, perché non ha adeguato il proprio pensiero agli elementi evolutivi sopravvenuti tra i quali, in primo luogo, proprio la parte finale della circolare n. 70 del 22. 05.2018. La stessa precisa che «le infiorescenze rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti».

Questa è, quindi, l’ultima novità giuridica in materia di canapa e non vi è da stare allegri.

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