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Controlli alla guida: scopo nobile ma metodologia errata

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Nei giorni scorsi è stato firmato l’accordo esecutivo del protocollo d’intesa tra il Dipartimento Politiche Antidroga e la Direzione centrale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Sembrerebbe che l’accordo esecutivo preveda il finanziamento di 700mila euro che consentiranno l’acquisto degli strumenti precursori necessari ad effettuare i controlli preliminari della presenza di stupefacenti in capo a conducenti autoveicoli e i relativi kit diagnostici e per il successivo accertamento di laboratorio. Lo scopo è nobile, ma la metodologia è errata.

Risulta evidente che, nonostante la giurisprudenza abbia predicato il principio che gli attuali controlli per l’accertamento dello stato di ebbrezza da stupefacenti (compresi quelli effettuati con i kit in questione e successivamente presso presidi sanitari) costituiscano metodiche non idonee a verificare se la persona sia effettivamente alla guida sotto l’effetto di droghe (art. 187 CdS), altri organi dello Stato (DPA in particolare) proseguono per la loro strada, ignorando ingiustificatamente gli esiti di un vivo e quotidiano dibattito forense.

Si osserva che il protocollo in oggetto si rivela assolutamente inutile. Vi è, quindi, da temere che, alla luce di questa scelta, si rafforzerà quell’indirizzo che intende sanzionare senza prove gli automobilisti, travisando il vero scopo cui l’art. 187 CdS mira ad assolvere.

Rimane, inoltre, il concreto dubbio che nessuno abbia preventivamente testato l’efficacia del kit per il controllo dei precursori e che nessuno si sia reso conto che questa strumentazione non è adatta ad individuare effettivamente lo stato di alterazione del conducente. D’altronde il protocollo di accertamento oggetto dell’intesa fra DPA e Polizia di Stato presuppone successivi controlli ospedalieri.

È quindi evidente che gli strumenti tanto magnificati servono solo a livello puramente indicativo e nulla più: creano solo un mero sospetto. Essi rilevano una generica presenza di stupefacenti, senza fornire prova vera della violazione dell’art. 187 CdS. Senza dimenticare che in ospedale il medico dovrà operare un’ulteriore visita anamnestetica per verificare se la persona sia effettivamente in stato di alterazione, controllo che nel 95% dei casi smentisce il dato strumentale e di analisi.



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