Consumo di cannabis: la revoca della patente non sarà più automatica
In caso di possesso di cannabis la sospensione della patente non deve essere automatica. E’ nuovamente la magistratura a sancire un passo avanti derivante dalla bocciatura della legge Fini-Giovanardi. In questo caso l’importante sentenza arriva dal Tar di Brescia, il quale accettando il ricorso presentato dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, ha annullato la revoca della patente comminata dalla Prefettura di Bergamo ad un cittadino trovato in possesso di cannabis.
PER LE DROGHE LEGGERE DOVRA’ ESSERE VALUTATA CASO PER CASO. Secondo il codice della strada la sospensione della patente deve essere sancita nei confronti di coloro che “non abbiano i requisiti morali previsti dalla legge. In particolare, non possono avere la patente: i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste per chi è dedito ad attività delittuose o che vive con i proventi di attività delittuose; le persone condannate per i reati di produzione e traffico di stupefacenti o sostante psicotrope”. Con il ritorno alla distinzione tra droghe pesanti e leggere però, secondo la sentenza del Tar di Brescia, la revoca non potrà più essere automatica nel caso di reati di lieve entità relativi al possesso di cannabis.
SEI PARAMENTRI DA VALUTARE DA PARTE DELLE PREFETTURE. La sentenza afferma che in questi casi andrà valutata la condotta complessiva dell’imputato prima di decidere l’eventuale sanzione amministrativa, in particolare dovranno essere valutati i seguenti fattori:
1) Gravità dell’episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
2) Condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
3) Eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
4) Eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
5) Svolgimento di attivita lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
6) Modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.
NESSUNA REVOCA NEL CASO NON VI SIANO REQUISITI DI PERICOLOSITA’. Una volta concluso il riesame, la Prefettura potrà motivatamente confermare la revoca della patente, qualora ritenga che la condotta complessiva del ricorrente, valutata in base ai parametri sopra indicati, presenti ancora profili di pericolosità sociale. In caso contrario, dovrà disporre l’archiviazione della pratica restituendo la patente al ricorrente.