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Confisca di veicolo in relazione a reati di stupefacenti

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Pubblichiamo il commento del nostro legale di fiducia, l’avv. Carlo Alberto Zaina, a proposito della confisca del veicolo in relazione a reati di stupefacenti.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, rigettando le doglianze del ricorrente, per quanto concerne  la sussistenza o meno di plausibile motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta, affronta, peraltro, (adottando una soluzione favorevole all’imputato) il thema della confisca dell’automezzo che sia ritenuto strumentale, o comunque, realmente funzionale alla commissione del reato.

Nel caso di specie, dalle emergenze, risulta, però, che il veicolo in questione non fosse stato utilizzato per un’attività di trasporto di sostanze stupefacenti.

La tipologia di reato contestato – coltivazione – dimostra, infatti, una incontroversa stanzialità della condotta posta in essere, né preceduta, né, tanto meno, seguita da alcun tipo di azione che si sia posta rispetto ad essa in ulteriore e diretta correlazione di carattere illecito.

L’automezzo in questione, dunque, era stato utilizzato in senso propriamente lecito da parte dell’imputato; vale a dire che esso era stato sic et simpliciter strumento di locomozione e spostamento del ricorrente verso il luogo dove egli avrebbe poi commesso – in maniera del tutto autonoma rispetto a qualsiasi altra precedente condotta – il reato attribuitogli.

La Corte ha, dunque, così, posto in evidenza la sussistenza del deficit di correlazione fra comportamento penalmente rilevante e fruizione del mezzo di trasporto, condizione oggettiva, che, pertanto, impedisce, nella fattispecie, l’assimilazione del bene mobile a qualsiasi altra res che si dimostri utile o funzionale al perfezionamento dell’illecito in parola.

La decisione in commento, la quale si sofferma con specifici accenti sulla natura facoltativa della confisca ex art. 240 c.p. appare, pertanto, coerente con il principio – da tempo accolto  dalla giurisprudenza di legittimità – secondo il quale
“Affinché il giudice possa disporre la confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, del c.p. delle cose che servirono a commettere il reato è necessario che ravvisi una pericolosità sociale, in capo all’imputato, data dalla relazione tra l’attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato” (Cfr. Cass.  Sez. IV, 17-07-2004, n. 34365, Schoti, Guida al Diritto, 2004, 46, 101, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 396).

La Corte di Cassazione, infatti, più volte [ex plurimis Sez. VI, 08-07-2004, n. 37888 (rv. 229983), CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2005, 1406], ha affermato la legittimità della confisca solo se l’istituto in questione viene disposto con riguardo ad una autovettura, che sia stata destinata al trasporto di sostanze stupefacenti.

La cd. “relazione di asservimento tra cosa e reato”, (situazione di fatto, la quale esclude una condizione di eccezionalità od episodicità, e che legittima – quindi – l’espropriazione pubblica del bene) non può – pertanto – venire  affermata, solo in base ad elementi di mera presunzione o sulla scorta di valutazioni puramente ipotetiche, ma deve essere dimostrata concretamente.

L’utilizzo di un bene (mobile od immobile) attraverso condotte fungibili che alcun nesso finalistico presentano rispetto a quella delittuosa (è tale è quella di recarsi c on la propria autovettura sul luogo ove si svolge la coltivazione  illecita di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti) non può, quindi, costituire, impropriamente, prodromo per l’ablazione del diritto di proprietà del privato cittadino.

 



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