Nuovo comunicato, nuova intimidazione sulla cannabis light
Continua l’ondata di intimidazioni nei confronti di agricoltori, commercianti e del settore della cannabis light più in generale
Nei giorni scorsi abbiamo potuto leggere l’ennesimo comunicato sulla cannabis light, questa volta dopo una riunione delle forze dell’ordine alla presenza dei procuratori di Chieti, Lanciano e Vasto. Niente di diverso da quello emanato precedentemente dalla prefettura di Varese, che ripetono senza particolari differenze il contenuto della direttiva del 16 febbraio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Quella in cui la nuova ondata repressiva che prevede perquisizioni in tutta Italia alle attività che vendono prodotti a base di canapa, veniva chiamata “sensibilizzazione” per i commercianti.
NUOVO COMUNICATO SULLA CANNABIS LIGHT: LA RISPOSTA DI MIGLIO E SIMONETTI
Al nuovo comunicato hanno risposto con fermezza gli avvocati Miglio e Simonetti di Tutela Legale stupefacenti, mettendo dei punti fermi a livello giuridico ed economico, che i comunicati stampa delle prefetture si dimenticano sempre di evidenziare, dando spazio esclusivamente le sentenze a favore della proibizione della cannabis light e ignorando deliberatamente quelle di segno opposto.
Ecco i punti del contro-comunicato pubblicato dagli avvocati.
- Nella prima parte il “comunicato stampa” oggetto di critica omette di indicare che una delle destinazioni legali delle piantagioni di Cannabis Sativa L. è anche quella del florovivaismo (L. 242/2016, art. 2, comma 2, lett. G): pare evidente, quindi, che se la loro premessa argomentativa si basa sul fatto che non conoscono la lecita destinazione florovivaistica sopra indicata, cade già tutto il resto dell’avvertimento inibitorio del comunicato;
- I codici ateco della destinazione florovivaistica sono:
– per il coltivatore: codice ateco 1.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria);
– per il grossista/intermediario: codice ateco 46.22.00 (commercio all’ingrosso di fiori e piante);
– per il rivenditore al pubblico: codice ateco 47.76.1 (commercio al dettaglio di fiori e piante).
Ovviamente i codici ateco sopra indicati devono essere gestiti in maniera corretta per mezzo di un consulente legale specializzato in materi. - Vero che il Consiglio Superiore della Sanità (10 aprile 2018) ha segnalato le criticità del consumo della c.d. cannabis light, ma due successive circolari di altri ministeri hanno sconfessato quanto affermato dal prefato Consiglio:
– il ministero dell’Interno (31/07/2018) ha evidenziato che sia la tossicologia forense che la letteratura scientifica riconoscono come solamente 0,5% di THC su un grammo di infiorescenze possa avere efficacia drogante (pag. 7 e 8);
– il ministero delle Politiche Agricole Forestali (22/05/2018) ha espressamente affermato che le infiorescenze rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo. - La Corte di Cassazione (sezioni unite 2019) ha ritenuto che è vietato commercializzare al pubblico i derivati delle piantagioni di Canapa Sativa L., salvo che detti prodotti non abbiano efficacia drogante. La comunicazione da noi criticata, a parte citare quanto appena detto, non è stata neanche in grado di mettere in dubbio il dato scientifico per il quale 5 mg (ovvero 0,5%) di THC non ha efficacia drogante secondo costante tossicologia forense e sentenze della Corte di Cassazione recente e passata:
- la tossicologia stabilisce la soglia di 5 mg. in un grammo di sostanza: quindi se 5 gr. sono contenuti in un chilogrammo, ovvero se 25 gr. sono contenuti in 5 chilogrammi, non si può affermare alla rilevanza penale della condotta perché dallo stock di merce in sequestro è possibile ricavare una dose media singola (sul punto c’è un contrasto giurisprudenziale non certo tale da inibire collettivamente la liceità del circuito florovivaistico del settore Canapa Sativa L.);
- la “dose destinata allo spaccio” ha un preciso valore quantitativo individuato dal Legislatore pari ad 1 grammo di sostanza (cfr. relazione ministeriale che accompagna il D.M. 11 aprile 2006);
- l’Agenzia delle Entrate (16 luglio 2019), ha stabilito che per la cessione di infiorescenze di Cannabis Sativa L. deve applicarsi l’aliquota IVA in misura ordinaria;
“Secondo voi – continuano gli avvocati – se i prodotti fossero ritenuti illegali per il fisco, l’Agenzia delle Entrate avrebbe fornito un chiarimento così dettagliato? Secondo voi per la “droga” o la “prostituzione etc.” lo Stato italiano prevede il pagamento delle tasse?”.
E concludono così: “il comunicato stampa del primo giugno 2023 ha certamente alzato il tiro del ‘terrorismo mediatico’ ma è privo di tecnica, ragionevolezza e tenuta civile ai sensi dell’art. 42 della Costituzione (l’iniziativa economica privata è libera)”.