Coltivazione: un passo indietro
Le sentenze di condanna sino a che non passano in giudicato vanno discusse dagli avvocati solo con gli eventuali mezzi di impugnazione ammessi.
Una volta definitive possono essere (e devono, se ve ne sono le condizioni) discusse.
La sentenza n. 49222/16, pronunziata dalla QUARTA SEZIONE PENALE lo scorso 6 ottobre, a mio avviso, pone il problema dell’esistenza della Corte di Cassazione.
Si trattava di un giudizio riguardante il tema della coltivazione di pochissime piante (4) da parte di due giovani ferraresi, i quali, in primo grado erano stati assolti dal Tribunale di Ferrara, ma in appello (su impugnazione del P.M.) erano stati condannati a 4 mesi dalla Corte di Appello di Bologna.
Se il giudice di legittimità, come nel caso specifico, si arrocca in posizioni antistoriche (ed illogiche) e si trincera dietro la apparente correttezza formale di argomenti che, in realtà, mostrano gravi difetti di ordine sostanziale, non si comprende a quale funzione assolva la Corte Suprema.
Si rimane assolutamente perplessi, quando si legge testualmente (la sentenza può essere consultata integralmente sulla mia pagina STUPEFACENTI E DIRITTO): «Ebbene, la sentenza impugnata valorizza, non illogicamente, il numero delle piante (quattro), l’altezza delle stesse (40 – 60 centimetri), le modalità non disorganizzate di coltivazione (in serra), la ricavabilità di ben 134 dosi medie singole, tali da superare abbondantemente il valore soglia, la compresenza di oggetti potenzialmente destinati alla cessione, con ragionamento congruo ed immune da vizi censurabili in cassazione».
Il ragionamento trasfuso in sentenza dalla Corte di Cassazione, che evoca parametri già espressi dalla Corte di appello, si fonda su ipotesi, su valutazioni astratte, e soprattutto sull’uso errato ed improprio di canoni interpretativi (la dose media singola in luogo della quantità massima detenibile).
Un brusco passo indietro, dopo tante speranze.