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Codice della strada e stupefacenti: “Passo indietro nelle garanzie civili”

Il nuovo Codice della strada è stato approvato alla Camera, ora ci sarà il passaggio al Senato e potrebbe diventare presto legge: il commento dell'avvocato Zaina

codice della strada
Nel nuovo Codice della strada la guida in stato di ebbrezza da stupefacenti (art. 187 CdS) viene sanzionata a seguito dell’eventuale risultato di apparente positività del conducente rispetto al controllo (quale?) senza, peraltro, verificare se effettivamente l’interessato versi – in quel momento – in stato di effettiva alterazione psicofisica.

Se così fosse ci troveremmo dinanzi ad una norma:

1. di sospetta incostituzionalità, perchè al regime della prova positiva di uno stato di incompatibilità con la guida viene sostituito quello della mera presunzione di un fatto non dimostrato;

2. di carattere assolutamente irragionevole, in quanto è ampiamente dimostrato che l’assunzione di una sostanza vietata può lasciare tracce metaboliche anche a distanza di parecchi giorni e, quindi, la persona potrebbe essere punita, pur in assenza di una condotta idonea e di una volontà reale di violare la norma.

Invece di potenziare la ricerca ed introdurre metodiche accertative munite di apprezzabili livelli di sicurezza. funzionali a verifica chi si trovi in condizioni di non guidare (e punirlo severamente), il nostro incoerente legislatore preferisce ricorrere a piene mani alla demagogia, con buona pace dello Stato di diritto, per tacitare il senso di protesta generale.

GLI STUPEFACENTI NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Già la titolazione della nuova rubrica dell’art. 187 CdS “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” è sconcertante, perché costituisce già ex se il manifesto della deriva in cui incorre chi abbia messo malamente le mani nella vicenda.

Il nuovo art. 187 CdS, ai co. 1 e 1 bis non prevede, infatti, più l’espressione “in stato di alterazione psico-fisica”. Sino ad oggi, infatti, la funzione ed il tenore della norma non si prestava ad equivoci, perché essa puniva (giustamente) chi guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Da qui la condanna solo di coloro nei cui confronti fosse stata raggiunta la prova di una condizione di inidoneità alla guida.

Vale a dire, che sanzionare la condizione di alterazione psico–fisica, dovuta all’assunzione di sostanze d’abuso, significava condannare giustamente il conducente che avesse agito, pur trovandosi in condizione di non poter guidare, ponendo a repentaglio la sicurezza dei trasporti.

Tale condizione poteva essere e veniva accertata attraverso un percorso di verifica, costituito sia dall’analisi tossicologica, sia dall’esame obbiettivo anamnestico non necessariamente medico legale, ma, comunque, proprio di un sanitario, nei confronti dell’interessato.

Questa forma di convalida è stata sancita pacificamente dalla giurisprudenza, in ossequio a quanto stabilito dalla ricerca scientifica che ha dimostrato come i metaboliti delle sostanze (soprattutto la cannabis) possano rimanere nell’organismo per settimane e, comunque, per periodi superiori al mese, anche dopo che qualsiasi effetto psicoattivo si sia esaurito nel tempo.

Ora, invece, con la nuova dizione normativa, l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, quale presupposto, pur se risalente a molto tempo prima, rispetto al controllo ed anche se risulti del tutto indeterminabile il momento in cui la stessa sia avvenuta, diviene il discrimine per punire senza pietà il cittadino, prescindendo da una effettiva e reale condizione di alterazione dell’interessato e solo sulla base di controlli approssimativi che possono provocare falsi positivi.

Non credo che questo demagogico maquillage normativo permetta un passo avanti verso la sicurezza, sono sicuro, però, che esso determini un notevole passo indietro sul piano delle vere garanzie civili.

In pratica si giunge a sanzionare in modo generico uno stereotipo comportamentale (l’assunzione di sostanze) che appare del tutto privo di correlazione concreta (anche per difetto di individuazione nel tempo) rispetto ad una possibile situazione di pericolo ancorché astratto, idonea a provocare l’applicazione della norma penale.

Il cittadino che abbia assunto una sostanza giorni prima del controllo, oppure una persona che abbia fatto uso di prodotti per fini terapeutici, saranno puniti in virtù di un nuovo esempio di diritto penale d’autore, siccome appartenenti come devianti ad un gruppo identitario.

Ci sarà mai un giudice di pace che avrà il coraggio di recepire e sollevare una questione di legittimità costituzionale, se questa inaccettabile norma dovesse venire definitivamente approvata anche dal Senato?



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