Circolare: non c’è niente da… spedire
Non c’è mai pace. La regola del “ogni 6 mesi il mondo cannabis (medica o canapa) è stravolto” non si smentisce mai.
A fine settembre, sul mondo cannabis terapeutica si è infatti abbattuto il Ministero della Salute con una circolare il cui significato profondo si può riassumere con “non si può fare”:
– il farmacista non può preparare oli di cannabis in anticipo come officinali, in attesa della ricetta
– il farmacista non può preparare estratti di cannabis per uso esterno (leggasi, per fare colliri, creme, supposte ecc…)
– il farmacista non può spedire con corriere il farmaco cannabis al paziente
Sugli ultimi 2 punti si sono scatenate le grida disperate e ire dei pazienti (macabro che una circolare del genere esca in piena, purtroppo, ripartenza 3 con tutte le limitazioni alla circolazione) che si sono visti cessare dalla mattina alla sera, la produzione del loro farmaco regolarmente prescritto (es. collirio per il glaucoma o crema per il dolore) e, soprattutto, non poterselo far recapitare a casa.
Ma facciamo un passo indietro, lezione fulminea (non noiosa) di legislazione: una circolare NON è un decreto, non ha valore di legge, non modifica o crea o annulla una legge precedente. È, come definito dal Consiglio di Stato, una interpretazione non vincolante.
Ma allora perché tutto questo clamore? Perché quanto ci vorrà prima che un solerte funzionario AUSL o NAS durante un controllo in farmacia contesti quanto interpretato dal Ministero della Salute, nonostante, lo si ripete, non ci sia un divieto legislativo, ma una interpretazione? Poco, temo. E la farmacia dovrà difendersi da un parere del funzionario che ha firmato la circolare.
Un gruppo di farmacie si è opposto a questa interpretazione, intentando un ricorso davanti al TAR del Lazio, senza richiesta di sospensiva trattandosi appunto “solo” di una circolare. La difficoltà da parte dei legali preposti è stato comprendere alcuni passaggi della circolare che erano palesemente sbagliati tanto da far domandare «ma non è che ci stiamo dimenticando qualcosa?». Come può essere che dal Ministero esca una cosa del genere?
Un esempio: la circolare ricorda che oli e resine (oleoresine) sono in Tabella II (sostanze stupefacenti illecite) e quindi non utilizzabili nella preparazione di medicinali, dimenticando che in Tabella dei Medicinali sono presenti “Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)” per cui in effetti possono essere usati.
Ad ogni modo, lo scopo del ricorso dei farmacisti è quello di poter tornare a lavorare in serenità e fornire i medicinali ai pazienti. Fino alla prossima circolare o decreto che, qui lo anticipo già senza voler fare la Cassandra di turno, non sarà certamente favorevole alla cannabis terapeutica.