Le associazioni elette all’istituendo tavolo di filiera della canapa presso il MIPAAF – Sativa Molise; La Canapaciunisce; Resilienza Italia ONLUS; Sardinia Cannabis; Canapa Sativa Italia e F.I.P.P.O – formulano il presente comunicato al fine di chiarire i dubbi sorti nei propri associati ed in tutto il settore canapicolo a proposito del Decreto Ministeriale del 27.07.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19.08.2020, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il Decreto Ministeriale di cui sopra rappresenta esclusivamente un “quarto elenco” che individua “prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l’uva da vino, applicabili perla determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione dell’anno 2020”.
Come è dato cogliere dall’intero documento la ratio del provvedimento risiede nell’esigenza di ampliamento degli elenchi ai fini dell’individuazione di prezzi massimi unitari per finalità assicurative e di adesione ai fondi di mutualizzazione (c.d. fondi mutualistici per la gestione del rischio). La “canapa infiorescenze” è stata inserita nell’elenco di cui al Decreto Ministeriale sotto la voce “piante officinali” con ovvia fissazione del prezzo massimo applicabile per gli scopi dello stesso. Sulla base della gerarchia delle fonti, un atto amministrativo non ha la forza normativa di qualificare la canapa quale pianta officinale in quanto non è fonte del diritto. Siccome non ha la forza di stabilire ad esempio il limite di contenuto di principio attivo per qualificare un reperto quale sostanza stupefacente. La Canapa rectius Cannabis sativa Linneaus non necessita per la legittimità della sua coltivazione della qualificazione di pianta officinale ai sensi del D.Lgs. 75/2018 in quanto è già legittimata dalla legge n. 242/2016 che per coerenza con il T.U. sost. stupefacenti ha la cura di escludere, all’art.4 comma 7, l’applicabilità del D.P.R. 309/90 nel caso di superamento del limite di THC dello 0,6%. La coltivazione della Cannabis sativa Linneaus, cosiddetta “industriale”, risulta tra l’altro esentata dall’applicazione del D.P.R. 309/90 dal suo stesso art. 26.
La pianta di canapa è indubbiamente ed oggettivamente officinale dato il suo contenuto di principi attivi utili all’uomo (vedi cosmesi, alimentazione ecc…), ma ad oggi non può dirsi che sia stata inserita nell’elenco delle officinali:
1. per l’assenza di forza normativa dell’atto ministeriale;
2. in quanto la lista delle piante officinali di cui al D.Lgs. n. 75/2018 è ancora in fase di completamento. Tra l’altro, quand’anche e come di auspicio fosse inserita nella lista delle piante officinali, è quasi certo che, salvo un’accuratamente dettagliata disciplina, la Cannabis Sativa Linneaus rimarrebbe soggetta alle attuali norme che la regolamentano.
Ciò in quanto il dettato di cui al D. Lgs. N. 75/2018 riguardo i suoi principi e criteri direttivi, è già soggetto ad eccezioni per piante officinali (es.: Digitale) che sono soggette a normative specifiche derogatorie. Ben altro argomento che esula da quello affrontato sarebbe il non normato, che riguarda i punti più critici che ad oggi si evidenziano lungo gli snodi della filiera.