Terapeutica

Cannabis terapeutica regione per regione

In Italia ogni Regione ha la possibilità di legiferare in materia di cannabis terapeutica, ecco la situazione, regione per regione

Barattolo con cannabis terapeutica

Articolo aggiornato all’8 febbraio 2023.

In Italia la cannabis terapeutica è legale dal 2007, quando l’allora ministro della Salute Livia Turco ha riconosciuto con un decreto l’uso in terapia del cannabinoide delta-9-THC e dei suoi omologhi.
Nel 2013, quando ad essere ministro della Salute era Renato Balduzzi, fu esteso il riconoscimento dell’efficacia per scopi terapeutici anche alla pianta di cannabis in forma vegetale e ai suoi estratti e preparati.

bandiera italiana con al centro foglia di cannabisÈ però solo nel novembre del 2015 che il Ministero della Salute emana un decreto che regola a tutti gli effetti la somministrazione della cannabis terapeutica sul territorio nazionale e specifica i casi in cui può essere prescritta.

In Italia la sanità è gestita a livello regionale: è questo il motivo per cui, nonostante le norme a livello nazionale introdotte dal decreto del ministero della Salute alla fine del 2015, ogni Regione ha la possibilità di legiferare in materia.

A fine novembre 2017 è stato approvato un emendamento contenuto nel decreto fiscale di fine anno che prevede che la cannabis possa essere prescritta a carico del Servizio sanitario nazionale proprio per le patologie previste dal ministero della Salute, ma non è mai entrato in vigore (sul piano nazionale) e la cannabis è sempre regolata a livello regionale con numerose differenze.

Fermo restando che la cannabis in Italia è prescrivibile per qualsiasi patologia per la quale ci siano studi scientifici accreditati ed acquistabile in tutto il Paese a pagamento nelle farmacie che effettuano questa preparazione, ad oggi le regioni italiane che hanno introdotto dei provvedimenti specifici che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis, riborsabili e non, sono 17.

Le uniche 3 regioni italiane che non hanno ancora emanato leggi, norme o provvedimenti per regolare il settore sono Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise. In Trentino-Alto Adige sono però presenti due delibere provinciali di Trento e Bolzano che autorizzano l’uso di cannabis medica, mentre in Valle D’Aosta la cannabis medica è comunque disponibile dal 2006.

Ad oggi, l’unico progetto attivo di produzione e coltivazione di cannabis a livello medico in Italia è quello dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, sebbene nell’aprile del 2022 sia stato pubblicato il bando per estendere la produzione di cannabis terapeutica anche ad aziende private.

Come vi abbiamo descritto qui infatti, il bando ci è apparso subito problematico sotto diversi aspetti e anche se tutto dovesse andare per il verso giusto, ci vorranno anni affinché la nuova cannabis prodotta dalle aziende private, che andrà comunque conferita allo Stabilimento di Firenze, possa vedere la luce.

Nella situazione attuale comunque, in estrema sintesi, in tema di cannabis terapeutica le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali attraverso i propri Servizi sanitari regionali (SSR) per alcune patologie, ma sotto altri aspetti presentano, però, una notevole disomogeneità.

In alcuni casi si limitano semplicemente a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali. Di seguito uno schema della situazione, regione per regione.

Abruzzo

Il Consiglio regionale abruzzese il 4 gennaio 2014 ha approvato la legge sulla cannabis, entrata definitivamente in vigore a fine 2016. Secondo le disposizioni di tale provvedimento i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR.

Queste disposizioni si attuano sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista, per le seguenti patologie, dopo aver provato i trattamenti tradizionali: riduzione del dolore associato a spasticità; riduzione del dolore cronico con esclusione del dolore nella fibromialgia; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Secondo Maurizio Acerbo, ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista ed uno dei firmatari della proposta, la legge sarebbe stata stravolta dopo l’introduzione del comma: “I medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta regionale” che limita le patologie per la quale può essere prescritta ed i medici che la possono prescrivere.

Basilicata

La legge regionale della Basilicata (“Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”) è stata approvata l’ 11 luglio 2014. Il testo prevede che la somministrazione dei farmaci cannabinodi per finalità terapeutiche possa avvenire in ambito ospedaliero, in ambito domiciliare e nelle strutture sanitarie private accreditate, e che sia effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale.

La somministrazione in ambito domiciliare può avvenire su prescrizione del Medico di Medicina Generale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (senza specificare per quali patologie), sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente. La legge impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari.

Calabria

La regione Calabria ha approvato all’unanimità la legge regionale sulle “Modalità di erogazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche” il 20 ottobre 2022. I farmaci ed i preparati galenici a base di cannabis possono essere prescritti dai medici di Medicina Generale ed i pediatri di Libera Scelta abilitati ed iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, sulla base di un piano terapeutico redatto da medici specialisti, in ottemperanza agli impieghi terapeutici previsti dal DM 9 novembre 2015.

Le patologie sono dunque quelle previste dallo stesso decreto. La prescrizione deve accompagnare sempre il trasporto dei medicinali cannabinoidi, anche nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato. La Regione inoltre, al fine di assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni in essa contenute, prevede di promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa ed adeguate modalità informative; diffondere tra gli operatori sanitari la conoscenza scientifica riguardo l’impiego terapeutico dei medicinali cannabinoidi.

Campania

In Campania la legge regionale è stata approvata nel 2016 ed è entrata in vigore dopo che il governo l’aveva impugnata: venivano contestate il tipo di ricetta che il medico dovrebbe compilare per il paziente – la legge prevedeva la ricetta a ricalco al posto di quella ordinaria per sveltire le operazioni – oltre alla volontà di fare “promozione della ricerca e azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati”.

L’uso dei cannabinoidi è stato ammesso come trattamento per diversi sintomi (nausea, vomito, dolore, spasmi muscolari) e patologie come: disturbi d’ansia, disturbi post-traumatici da stress, diabete, artrite reumatoide. Ma anche sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, dolore cronico, effetti da chemioterapia e radioterapie a da Hiv.

Oggi, grazie al decreto regionale 123 del 2019 la cannabis terapeutica in Campania è prescrivibile gratuitamente dal Medico di base, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti accreditati per qualunque patologia di cui esista documentazione scientifica accreditata, previa compilazione di un piano terapeutico della validità di 6 mesi.

Emilia Romagna

La legge regionale in Emilia Romagna era stata approvata nel 2014 ma la delibera con il decreto attuativo è arrivata nel 2016. La Regione ha stanziato 1 milione di euro per coprire i costi dei farmaci e l’erogazione a carico del servizio sanitario regionale è prevista a partire all’1 settembre ma solo per la riduzione del dolore in favore di pazienti affetti da sclerosi multipla e del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del cittadino.

La prescrizione dei trattamenti con preparati vegetali a base di cannabis può essere effettuata da tutti i medici iscritti all’ordine professionale: sia dipendenti, sia convenzionati con il servizio sanitario regionale, sia liberi professionisti.

Tutti però dovrebbero essere iscritti al portale Sole, dove la Regione ha messo a disposizione in formato digitale una scheda di prescrizione della cannabis, che è stato attivato da poco. La Regione ha inoltre definito il percorso per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci a base di cannabinoidi, in modo da “favorire il corretto e omogeneo comportamento dei professionisti”.

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia la legge regionale sulla cannabis a livello medico è stata approvata nel 2016. I cannabinoidi saranno acquistati in modo centralizzato dall’Egas e dispensati dalle farmacie del Servizio sanitario, ma la legge prevede che la fornitura di cannabis terapeutica possa avvenire attraverso le normali farmacie, secondo un accordo che dovrà essere stipulato nei prossimi mesi con le associazioni di categoria.

L’accesso gratuito ai cannabinoidi sarà possibile solo per precise patologie: la riduzione del dolore associato a spasticità in caso di sclerosi multipla o malattie neurodegenerative come la Sla, per il trattamento della sindrome di Tourette, per l’analgesia del dolore cronico neuropatico, per la riduzione del dolore cronico terminale.

L’inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Ssr avvenga sulla base di una prima prescrizione effettuata dai centri specialistici ospedalieri pubblici e privati inseriti nella rete delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché dalle neurologie del Ssr.

La terapia potrà quindi proseguire a livello domiciliare grazie alla prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dai centri specialistici. La Regione si impegna a promuovere periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione al fine di favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi.

Lazio

Con il decreto 151, approvato il 21 aprile 2017 e firmato dal commissario della Sanità e presidente della Regione Nicola Zingaretti, anche nel Lazio è stata approvata una legge che regolamenta la cannabis terapeutica.

Saranno solamente 3 le categorie di pazienti a cui potranno essere prescritti medicinali a base di cannabis in maniera del tutto gratuita tramite il Servizio Sanitario Regionale che si farà carico dei costi e sono tutte inerenti al dolore cronico in diverse patologie.

Per il dolore cronico legato a spasticità “di grado moderato severo, in pazienti affetti da sclerosi multipla, non adeguatamente controllato con terapie convenzionali”, con la prescrizione del neurologo; per lenire il dolore per lesione del midollo spinale “non adeguatamente controllato con le migliori terapie analgesiche farmacologiche a base di oppioidi” o nei casi in cui ci sia intolleranza a quelle terapie, anche in questo caso serve la prescrizione del neurologo.

Per ridurre il dolore del paziente oncologico, sempre in caso di inefficacia o intolleranza di altri farmaci, “su prescrizione degli specialisti di cure palliative”. Tutti gli altri pazienti ai quali verrà prescritta la cannabis terapeutica (su ricetta non ripetibile) la troveranno a pagamento nelle farmacie galeniche che effettuano questo tipo di preparazione.

Liguria

In Liguria una legge regionale sulla disciplina dei farmaci a base di cannabis è stata approvata nel 2012 e poi modificata nel 2013 che prevede che i farmaci cannabinoidi possano essere prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale e dal medico di medicina generale dell’SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

Nel 2016 è stato invece pubblicato un regolamento per la somministrazione dei cannabinoidi a livello regionale secondo il quale pazienti devono rivolgersi al centro di medicina del dolore e cure palliative, dell’Asl di appartenenza o, nell’area metropolitana di Genova e che le farmacie delle aziende e enti ospedalieri possono erogare medicinali prescritti dagli specialisti delle stesse aziende.

Per i pazienti sotto i 25 anni, invece, la prescrizione è demandata al solo Istituto pediatrico di ricovero e cura Gaslini di Genova.

Lombardia

In Lombardia la legge regionale è stata approvata nel 2018. La cannabis è gratuita se prescritti dagli specialisti in ospedale dei reparti di Anestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore, Neurologia, Malattie Infettive, Oncologia, Medicina Interna, Oculistica, Reumatologia, Pediatria, Ematologia, Psichiatria/Neuropsichiatria, Radioterapia.

La terapia ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e la prima prescrizione sarà fatta dentro l’ospedale dopo di che il paziente potrà farsi fare la ricetta anche dal medico di famiglia. Le patologie per le quali è prevista la rimborsabilità sono quelle indicate dal decreto Lorenzin del 2015, sempre a patto che le terapie convenzionali si siano rivelate inefficaci.

Per le altre patologie è specificato che la cannabis è prescrivibile, ma sarà a pagamento per il paziente.
A partire dal 1 gennaio 2020, sulla ricetta — con validità e un fabbisogno massimo di 30 giorni — e sul Piano Terapeutico devono essere riportati obbligatoriamente anche il codice fiscale e le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla cannabis terapeutica, la varietà di cannabis alla quale ricorrere, il contenuto di THC e CBD, la forma farmaceutica e la modalità di assunzione.

Marche

Nelle Marche la legge regionale è arrivata nel 2013, ma non era mai stata attuata; una nuova legge però è stata approvata nel 2017 e provvede che la cannabis possa essere prescritta sia dal medico di base che dallo specialista. La fornitura di medicinali e preparazioni magistrali a base di cannabis in regione è a carico del SSR limitatamente ai pazienti residenti nella regione Marche.

In questo caso la preparazione è rimborsabile per le patologie e le condizioni già previste dalla normativa nazionale. Inoltre viene spiegato che “è a carico del servizio sanitario regionale se la prescrizione è effettuata in base ad un piano terapeutico redatto da un centro autorizzato dalla Regione e in mancanza di valida alternativa terapeutica”. Infine la Regione si impegna a promuovere l’informazione scientifica e la promozione della ricerca.

Molise

Come anticipato nell’introduzione dell’articolo, in Molise non esiste ancora una legge regionale che preveda la rimborsabilità della cannabis terapeutica. Per questo motivo nella regione le normative in vigore sono quelle adottate a livello nazionale.

Piemonte

La legge regionale piemontese è stata approvata nel 2015, recependo il decreto del ministero della Salute di fine 2015. La legge riconosce il diritto dei pazienti a farsi prescrivere i farmaci cannabinoidi dai medici, da usare in ospedale e a domicilio, adeguata informazione ai medici e al personale sanitario, ma anche ricerca e sperimentazione coinvolgendo le università piemontesi.

Nel biennio 2015-16 sono stati stanziati 400 mila euro per il rifornimento dei farmaci. Le patologie per le quali può essere prescritta a carico dell’SSR sono: analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;

analgesia nel dolore cronico quando trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;

effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

Puglia

La Puglia aveva creato una delibera nel 2010, anche se la legge vera e propria è arrivata nel 2014 e gli indirizzi attuativi nel 2016. La legge pugliese che dispone “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”, prevede che il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero è rimborsabile dal Servizio Sanitario regionale per le seguenti patologie:

l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistenti alla terapia tradizionale; l’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antiinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rilevato inefficace;

l’effetto anticinetosico e antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia , radioterapia, terapia per Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids, e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapia convenzionali; la riduzione dei movimenti nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Le condizioni per la rimborsabilità prevedono che l’inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che sia prescritta da uno specialista autorizzato all’interno di un piano terapeutico. È prevista la gratuità anche dopo la dismissione per garantire la continuità terapeutica. Ad ogni modo fare riferimento alla propria AUSL perché la situazione può variare da provincia a provincia.

Sardegna

Nella regione Sardegna il medico specialista o il medico di medicina generale possono prescrivere preparazione magistrali a base di cannabis a carico del Sistema Sanitario Regionale dal 21 marzo 2018, quando è entrata in vigore la legge. La rimborsabilità è legata alle condizioni previste dalla normativa nazionale, ma la prescrizione può avvenire anche in casi non previsti dal Decreto ministeriale, purché esistano fonti documentabili legate all’efficacia del trattamento.

Nel caso della Sardegna non è prevista la compilazione del Piano Terapeutico, ma devono essere esplicitate la via di somministrazione, il numero di somministrazioni e le dosi giornaliere. In caso di ricette rimborsate dal SSR, il medico deve compilare anche la ricetta SSN, nella quale devono essere specificati: quantità, dosi, indicazioni terapeutiche e le motivazioni della prescrizione.

Sicilia

In Sicilia la cannabis terapeutica è rimborsabile dal 17 gennaio 2020, ma solo in tre casi, ossia quando è usata per: la riduzione del dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili;

la riduzione del dolore associato a spasticità refrattaria ad altri trattamenti in alcuni pazienti affetti da Sclerosi Multipla (il punteggio della scala NRS deve essere ≥ 5 della scala NRS, o il paziente deve presentare intolleranza alle terapie convenzionali); per ridurre il dolore neuropatico, nel caso in cui il paziente abbia un punteggio ≥ 5 della scala NRS con resistenza al trattamento convenzionale o che presenti intolleranza.

Per ottenere la prescrizione, il paziente non deve essere affetto da disturbi psichiatrici e non deve essere in stato di gravidanza. La rimborsabilità avviene solo per i pazienti residenti in Sicilia e dopo il fallimento delle terapie tradizionali.

Per ottenerla, il medico specialista dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche regionali deve compilare il Piano Terapeutico, questo deve avvenire “esclusivamente in ambiente ospedaliero, ovvero in regime di ricovero ordinario, day hospital ed ambulatoriale, operante nelle seguenti Unità Operative”: U.O. Anestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore, U.O. Neurologia. Attualmente sono inoltre in corso mozioni per l’ampliamento dell’erogazione.

Toscana

La Toscana è stata la prima regione a creare una legge sulla cannabis terapeutica nel 2012, con alcune modifiche apportate nel 2014 che hanno tra l’altro consentito che potesse essere prescritta da tutti i medici, anche da quello di base.

Il trattamento a carico dell’SSR è previsto per pazienti affetti da dolore neuropatico, dolore oncologico, sindorme di Tourette e sclerosi multipla; deve iniziare in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate dietro prescrizione di uno specialista e può proseguire anche in ambito domiciliare.

Trentino-Alto Adige

Non esiste una legge regionale, ma in compenso sono state emesse due delibere per entrambe le province.

La delibera della provincia autonoma di Trento del 31 maggio 2016 prevede la prescrizione a carico del servizio sanitario provinciale per 3 condizioni mediche: “analgesia nella spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla resistente ad altri trattamenti e nelle lesioni midollari e l’analgesia nel dolore neuropatico o nel dolore oncologico terminale”.

In seguito è stata approvata la delibera della provincia di Bolzano del 2018 che prevede la prescrizione gratuita per le patologie previste dal decreto Lorenzin.

Umbria

Il consiglio regionale dell’Umbria nel testo approvato il 17 aprile 2014 (Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi) ha stabilito che l’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili che in ambito domiciliare.

La spesa per tali farmaci resta a carico del Servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del Servizio sanitario regionale e utilizzi il ricettario del Servizio sanitario regionale. Il testo dispone, inoltre, l’istituzione di un apposito comitato tecnico-scientifico.

Tale organo, oltre a definire i protocolli attuativi della legge, ha il compito di promuovere campagne informative rivolte ai pazienti umbri e corsi di aggiornamento e formazione per gli operatori sanitari. In una recente

Valle D’Aosta

In Valle D’Aosta il via libera alla cannabis terapeutica è arrivato all’inizio del 2016 tramite una circolare firmata dall’Usl per informare i medici sulla possibilità di prescrivere questi preparati, come previsto dal decreto del ministero dello Salute del 9 novembre 2015. Non è presente una legge regionale.

Veneto

In Veneto il consiglio regionale approva il 28 settembre 2012, la legge n. 38: “Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Il provvedimento dispone che i medicinali cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del Servizio sanitario dal me-dico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista.

Gratuità prevista solo in questi casi a patto che le terapie convenzionali non abbiano funzionato: analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato severo in pazienti con sclerosi multipla; analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato severo in pazienti con lesione del midollo spinale; analgesia nel dolore neuropatico cronico, di grado moderato severo; analgesia nel paziente oncologico sintomatico con dolore cronico, di grado moderato severo.

donna in camice bianco osserva la cima di una pianta di cannabis



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