Cannabis terapeutica, il Tar conferma: in Italia la possono produrre solo i militari
Nessuno a parte i soggetti autorizzati dal ministero, ovvero il solo Istituto farmaceutico militare di Firenze può produrre cannabis terapeutica in Italia. È il succo della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Radicali, Associazione Luca Coscioni e LapianTiamo, rappresentati dagli avvocati Nicolò Paoletti, Alessandra Mari e Filomena Gallo.
I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del decreto con il quale il ministero della Salute ha individuato nello Stabilimento militare di Firenze l’unico organismo deputato alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione di medicinali di origine vegetale, sostenendo che si trattasse di una decisione che instaurava un monopolio, seppur mascherato.
Il Tar ha invece sostenuto che «Il decreto in questione in realtà non si limita ad attribuire al solo Stabilimento farmaceutico militare la competenza alla produzione di sostanze a base di cannabis, atteso che esso si affianca ad altri soggetti che siano autorizzati a coltivare tale pianta per uso medico, i quali, se in possesso dell”autorizzazione, possono altresì procedere alla raccolta».
Tradotto: il decreto stabilisce correttamente che solo i soggetti autorizzati possono coltivare cannabis, ed è il Ministero a fornire le autorizzazioni. Quindi è solo il Ministero stesso a poter eventualmente autorizzare anche altri soggetti.
Il ricorso aveva impugnato anche un’altra questione importante, contestando il fatto che l’attuale legge sulla cannabis terapeutica ammette il trattamento solo per una piccola lista di patologie gravi (non attenendosi alla letteratura scientifica internazionale) e solo nel caso in cui i “trattamenti ordinari” non abbiano avuto successo. Questo, per le associazioni, finisce per «limitare l’uso in modo illogico e contrario agli studi scientifici maggiormente accreditati e al principio della libertà di cura e di ricerca scientifica, basandosi su pregiudizi ideologici più che su nozioni scientifiche». Il Tar tuttavia ha respinto anche questa parte del ricorso.
«Non siamo soddisfatti della sentenza – ha dichiarato a Dolce Vita l’avvocato Alessandra Mari – in particolare sulla questione delle patologie ammesse ci sono state recentemente in altri paesi come il Canada sentenze che hanno allargato la lista delle patologie curabili con la cannabis imponendo alla legge di adeguarsi alla letteratura scientifica, ma in Italia per ora non è avvenuto». Comunque, specifica l’avvocato, i ricorrenti stanno ora valutando di portare la questione anche di fronte al Consiglio di Stato.
Da precisare però che quelle all’interno del decreto sono solo delle “indicazioni” ministeriali. In Italia infatti, grazie alla legge Di Bella, la cannabis è prescrivibile per qualsiasi patologia per la quale ci siano studi scientifici accreditati.