Cannabis, immigrazione e politica: un referendum per cambiare l’Italia
Il Comitato referendario 24 in totale autonomia da ogni movimento e partito ha depositato dei quesiti referendari e costruito una piattaforma referendaria per la raccolta firme online a norma di legge
“Siamo un gruppo di ragazzi veneti under 35 che, in totale autonomia da ogni movimento e partito, ha depositato dei quesiti per un referendum e costruito una piattaforma referendaria per la raccolta firme online a norma di legge”.
Inizia così il messaggio che ci è arrivato dal Comitato referendario 24, che ha depositato 14 quesiti referendari, che toccano diversi temi e possono essere firmati online entro e non oltre il 30 settembre 2023.
“Per architettare e realizzare il sistema di raccolta firme, ci siamo affidati alla società TocToc s.r.l. come soggetto tecnico per la digitalizzazione del processo di firma. A sua volta TocToc ha collaborato con Namirial S.p.A. in qualità di Certification Authority e Aggregatore SPID”, spiegano i promotori sottolineando che “L’innovazione che sia riusciti a produrre è stata di poter permettere al singolo firmatario di firmare con un unico accesso SPID fino a 14 quesiti a scelta al costo complessivo di 1,65 euro”.
I temi referendari spaziano dalla cannabis all’immigrazione, per arrivare alla politica. Ci sono temi come l’abrogazione del decreto rave, la riapertura delle case di piacere, l’introduzione dello Ius Soli per i figli di cittadini stranieri nati in Italia o il prevedere anche per i partiti già in Parlamento l’obbligo di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni successive. Per la panoramica completa delle tematiche e le informazioni per firmare, potete fare riferimento al sito Referendum24.online.
I 4 REFERENDUM SULLA CANNABIS
- Alzare al 6% i limiti di THC nelle piante di canapa;“Nella legge 242 c’è il limite del 0,6% massimo di THC. La legge che ha aperto il mercato della Cannabis light in realtà non riguarda espressamente le piante riguardanti la legge 309. Noi abbiamo abrogato lo “0,” , questo quesito può essere visto dalla Corte Costituzionale come una scelta manipolatoria della legge originale.
In qualche modo, però, si può difendere in sede di Corte perché in realtà quelle piante non rientrano nella 309, la legge 242/2016 Art1 comma 2 dice : “La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta’ ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta’ delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, spiegano.
- Allargare la deroga alla coltivazione della Canapa per Usi consentiti dalla Normativa Europea.Sul tema della Cannabis abbiamo proposto un quesito che partendo dalla deroga presente nell’articolo 26 comma 1: “ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.”
Porta il testo a diventare, con la nostra modifica: “…e’ vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata per usi consentiti dalla normativa dell’Unione europea.”
Le motivazioni della Corte Costituzionale per la inammissibilità dell’ultimo Referendum sulla Cannabis si sono basate sull’impossibilità dell’Italia di tradire un impegno formale a causa di trattati internazionali. Con questo quesito noi ci poniamo a richiedere un allargamento della deroga alla proibizione della coltivazione delle piante in Tabella 2, per usi consentiti dalla legislazione Europea.
L’effetto non sarebbe definitivo, ma potrebbe delegare una eventuale legalizzazione all’Europa e inoltre permettere la coltivazione di alcune tipologie di Cannabis Medica e Terapeutica, per esempio, non incluse nella deroga precedente in quanto non facente parte delle piante utilizzate per usi “industriali” o “fibre” .
- Eliminazione della espressa proibizione di coltivare le piante appartenenti alla Tabella II.
Il testo diviene: “e’ vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I di cui all’articolo 14”.
Nella Tabella 2 indicata nell’articolo 14:
“b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e)”.
- Depenalizzare le coltivazioni non autorizzate
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, e’ assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Verrebbero tolte le sanzioni penali, non quelle ammistrative della sola coltivazione, ma ogni forma di spaccio, raffinazione e altro sarebbero comunque punite. Purtroppo l’articolo 26 raggruppa tabella 1 e 2.