Cannabis light: serve chiarezza!
Il dibattito sulla legalità del commercio delle infiorescenze di canapa industriale (la chiamano tutti cannabis light, ma io resto pervicacemente ancorato alla terminologia italiana di estrazione legale) prosegue sempre più e solo nelle aule di giustizia.
Il cammino è assai lungo ed irto di una serie di ostacoli che solo un legislatore avveduto ed effettivamente interessato al tema (cioè una classe parlamentare e politica del tutto differente da quella presente attualmente nelle istituzioni) potrebbe e dovrebbe risolvere. Nel frattempo, come di consuetudine, i commercianti cercano di ottenere risposte serie e precise che forniscano chiarimenti concreti in ordine alla liceità (o meno) del loro business. Le ottengono paradossalmente solo se sono costretti ad affrontare indagini penali.
Gli inizi, invero, non sono stati molto incoraggianti, in quanto le forze dell’ordine hanno più volte inteso agire con procedure sovente discutibili – sia in fatto, che in diritto – facendosi forti di interpretazioni, della L. 242/2016, gravemente opinabili, se non del tutto infondate.
Dobbiamo purtroppo constatare che tutti in Italia (chi più chi meno) si sentono esperti di diritto. A rimettere un poco di ordine ed a fornire un poco di serenità ai grossisti e dettaglianti ci hanno pensato, però, tre recentissime pronunzie delle Sezioni Riesame dei Tribunali di Macerata, Rieti ed Ancona.
La prima ordinanza – tribunale di Macerata – ha stabilito un principio assai importante e cioè che perquisizioni e sequestri ad iniziativa della polizia giudiziaria possono intervenire solo in presenza di precisi elementi di concreto sospetto (in latino fumus) che le infiorescenze poste in vendita non presentino i caratteri sanciti dalla L., 242/2016 (superamento dei limiti di THC oppure provenienza da sementi non certificate).
Non è, quindi, sufficiente la mera ipotizzazione di congetture, che allo stato è stata, invece, la stella cometa di molte indagini.
La seconda – tribunale di Rieti – ha precisato, poi, addirittura in maniera tranciante che la vendita di infiorescenze è legittima: «Tanto premesso, esulando utilizzazioni illecite del consumatore (ad es. il fumo o la subcessione a minori) le quali non possono essere ascritte in via oggettiva al commerciante, deve ritenersi lecita l’attività di detenzione ma altresì di commercializzazione, intermediazione e, la presupposta, pubblicizzazione di tali prodotti – ove rispondenti ai requisiti tecnici fissati dalla legge 242/2016 -, anche a mezzo di internet, non trovando applicazione l’art . 84 d.P. R. 309/ 90».
La terza – tribunale di Ancona – ha rigettato un appello proposto dal PM avverso il diniego opposto dal GIP alla convalida di un sequestro di prodotti operato di urgenza, ai sensi dell’art. 321 co. 3 bis c.p.p., presso una serie di negozi in Ancona.
In tale ordinanza si afferma:
1) appare chiaro come la liceità della coltivazione di piante di cannabis sativa implichi, quale logico corollario, la liceità della commercializzazione dei suoi derivati,
2) le infiorescenze, invero non rientrano espressamente tra le finalità indicate dall’art. 2 comma 2 della legge 242/2016 ma la legge deve essere integrata con la regolamentazione di esecuzione costituita dalla circolare del ministero delle Politiche agricole del 22 maggio 2018 la quale, invece, espressamente considera le infiorescenze come rientranti nell’ambito della lett. g) di cui al predetto comma 2, ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, sempre che il contenuto di THC non superi i livelli previsti dalla legge,
3) il livello di THC permesso, non deve superare il limite totale dello 0,2%, tuttavia, la L. 242/2016 all’art. 4, prevede anche che, qualora dai controlli eseguiti sulle coltivazioni, risulti un contenuto complessivo medio di THC superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di cui alla legge stessa. Il sequestro e la distruzione della coltivazione è, invece, possibile solo ove il contenuto di THC sia accertato superiore al limite dello 0,6%, salva anche in questo caso, l’esenzione di responsabilità in capo all’agricoltore.
Afferma, inoltre, il tribunale, che attese le premesse svolte «pur nella consapevolezza dell’esistenza di lacune nella disciplina legislativa esaminata, si evince, in sostanza, che la coltivazione e l’utilizzo per la successiva commercializzazione di semilavorati della canapa siano leciti laddove il contenuto di THC non superi il limite dello 0,6%».
Giovi ricordare, per contestualizzare la pronunzia, che, nel caso concreto non essendoci prova che le confezioni contenenti infiorescenze di cannabis sativa in vendita presso l’esercizio dell’indagato abbiano una effettiva azione psicotropa, il fumus del reato ipotizzato non appare sussistente.
Questo è, quindi, lo stato dell’arte ad oggi.
Purtroppo (o per fortuna) le conquiste di nuovi spazi di diritto e di tutela dei cittadini avvengono esclusivamente per l’impegno e la preparazione degli avvocati e per la sensibilità di una parte della magistratura (quella di merito), che operano una costante supplenza rispetto a chi dovrebbe farsi carico di proporre nuove e funzionali soluzioni normative.
L’argomento-alibi, che qualche parlamentare poteva utilizzare in passato e che consisteva nell’evocare una propria impossibilità a legiferare a causa della propria collocazione all’opposizione parlamentare, ora ha perso ogni minimo pregio (ammesso che ne abbia mai avuto). Permane, però, sotto gli occhi di tutti, l’inerzia ed il disinteresse di chi addirittura ora riveste incarichi di governo.
Solo la giurisprudenza potrà, pertanto, difendere i diritti dei cittadini.