Cannabis light: molto rumore (mediatico) per nulla
Uno dei capisaldi delle motivazioni che la magistratura adduce per contestare la commercializzazione delle infiorescenze di canapa (anche quando esse presentano un THC inferiore alla soglia dello 0,5% o un peso assolutamente irrilevante e inidoneo a produrre efficacia drogante) è il richiamo al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10 aprile 2018.
Tale parere (commissionato dall’allora ministro della Salute del governo PD, Lorenzin – e la circostanza dovrebbe fare riflettere coloro che sperano in un cambio di rotta politica con il reingresso di tale formazione nel governo in luogo della Lega) venne reso pubblico successivamente alla circolare del 5 marzo 2018 a sua volta ispirata da un parere del Ministero della Salute, dopo quella del ministero dell’Agricoltura del 22 maggio 2018.
Il provvedimento non è mai stato esente da critiche e penso sia necessario richiamare alcune osservazioni che intendono chiarire la portata e gli effetti del parere in parola: il suo contenuto è puramente indicativo, si tratta di una mera raccomandazione, che pur suscitando molto rumore mediatico, non è affatto vincolante e non può modificare la legge vigente. Nulla può cambiare allo stato, in base a considerazioni dell’amministrazione burocratica, che formula opinioni del tutto personali, generiche e prive di riferimenti precisi.
Non a caso il parere del CSS si conclude raccomandando genericamente «che siano attivate nell’interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita», senza indicare adeguatamente quali dovrebbero essere queste non precisate misure sanzionatorie. In assenza di precise disposizioni di legge e sino alla promulgazione di effettive misure normative il commercio di questi prodotti è, dunque, da ritenersi a tutti gli effetti legale.
Nel merito, osservo che il parere non stabilisce la effettiva pericolosità del prodotto, ma si limita solo a non escluderla. Si tratta di un indirizzo in base al quale si vietano condotte o situazioni, pur in assenza della certezza assoluta della loro illegalità o nocività. Questa conclusione non tiene, poi, conto della decisione intervenuta lo scorso ottobre a Ginevra durante la sessione aperta della Commissione Esperti Dipendenze da Droga dell’OMS, per cui si avvierà una revisione delle proprietà terapeutiche della cannabis. Il dibattito che è stato instaurato riguardo alla cannabis ad alto contenuto di THC, deve essere, pertanto, esteso alla canapa industriale che presenta un basso contenuto di THC.
Si legge, poi, che la disponibilità di THC, anche a basse concentrazioni (0,2%-0,6%,) sarebbe negativa e tale giudizio sarebbe formulato in base a dati di letteratura scientifica, per le caratteristiche farmacologiche e chimico-fisiche. Dimentica il CCS che la letteratura scientifica e la giurisprudenza di legittimità da oltre 30 anni hanno fissato nello 0,5% il limite di nocività drogante del THC.
L’individuazione della soglia dello 0,2% consegue a una valutazione complessa che la scienza a livello europeo ha prodotto dopo attente valutazioni.
Altro elemento sorprendente, riposa nella preoccupazione del CCS, in relazione agli effetti negativi, presunti, derivanti dalle inalazioni di infiorescenze di cannabis sativa; preoccupazioni attualmente non supportate da evidenze scientifiche precise e inoppugnabili. Una simile forma di timore non è, però, mai stata manifestata dal medesimo organo in relazione al consumo di tabacco o di alcol.
Il parere del CCS non tiene, poi, conto della circolare del 22 maggio 2018 del ministero dell’Agricoltura che ha inserito le infiorescenze nell’attività florovivaistica. Anche se poi si deve ammettere che la circolare del MIPAAF è stata svuotata di significanza dalla nota sentenza delle SSUU del 30 maggio 2019, n. 30475/19.
Il CSS, così, incorre in una gravissima inesattezza, con altrettanto gravi conseguenze sul piano informativo, perché non ha adeguato il proprio pensiero agli elementi evolutivi sopravvenuti tra i quali, in primo luogo proprio, la parte finale della circolare n. 70 del 22 maggio 2018.
La circostanza che sul piano giudiziario questo parere venga ciclicamente (e sin troppo sovente) addotto come elemento giustificativo, ci dimostra l’atteggiamento (e le fonti) di chi è chiamato a decidere questioni che appaiono decisive. C’è una mancanza di conoscenza reale dei meccanismi biologici e scientifici che sottendono alla cannabis, a tutti i livelli.
La resistenza (e l’uso giurisprudenziale) di fonti quale quella in oggetto suscitano allarme e confermano come nel nostro paese non vi sia – né si voglia -, allo stato, un serio confronto sul tema cannabis. Forse qualcuno teme di dovere fare pubblica ammissione di anni di errori e ingiustizie.