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Cannabis: la revoca della patente non può essere automatica

Cannabis: la revoca della patente non può essere automatica

Segnalo la sentenza n. 22/2018 della Corte Costituzionale in materia di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 Cds, la quale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’automatismo della revoca della patente, da parte dell’autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione italiana.

La decisione della Consulta sollecitata dal Tribunale di Genova, che evidenziava il principio di «una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida», riconosce l’illegittimità della norma. Il presupposto decisorio riposa nella circostanza che l’art. 120 co. 2 CdS e provoca in via automatica, il medesimo effetto, (e cioè la revoca del titolo di guida), pur facendolo conseguire ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità.

La condanna penale, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati in materia di stupefacenti di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Si tratta di reati che possono addirittura (come era nel caso sottoposto all’esame della Corte) essere risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Dunque appare necessario, ad opinione della Consulta, che intervenga sempre una valutazione personalizzata ed individualizzata, che tenga, cioè, conto delle peculiarità del caso di specie.
Un ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione esaminata dai giudici delle leggi è stata, poi, ravvisata nell’automatismo della «revoca amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro”» della patente. Infatti, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni».

Cannabis: la revoca della patente non può essere automaticaAd avviso della Consulta la contraddizione tra le due situazioni sta, nella circostanza «Che – agli effetti dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca». Questi risultano, pertanto, i profili di contrasto con l’art. 3 della Costituzione. in base ai quali va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» − invece che «può provvedere» − alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

L’ovvia conseguenza è che, che d’ora in poi, le Prefetture dovranno indubitabilmente dare corso ad un procedimento che, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, dovrà prevedere non solo l’avviso di inizio dello stesso, ma, ad avviso di chi scrive, dovrà comportare un contraddittorio tra P.A. e parte interessata.
Non si potrà, infatti, irrogare la misura della revoca della patente, senza una valutazione finale che sia esito di un procedimento che contempli anche e soprattutto il pieno esercizio del diritto di difesa del soggetto nei cui confronti il procedimento amministrativo è promosso.



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