La calma prima della tempesta
L’avvocato Zaina analizza la complessa situazione in corso, relativa ai vari provvedimenti messi in campo dal governo
È uno strano momento storico quello che stiamo vivendo nel settore della cannabis e della canapa in generale.
Si avverte una calma piatta, uno stato di sospensione, una vera e propria bonaccia, condizione di tipico preludio a qualche nuova burrasca negativa. Non vi è, infatti, dubbio alcuno, che ci siano molte avvisaglie di una campagna di repressione, che dovrebbe esprimersi in novità normative.
I fronti che il governo e la maggioranza che lo sostiene, hanno aperto o stanno aprendo, direttamente od indirettamente, sono plurimi.
CODICE DELLA STRADA E STUPEFACENTI
- In primo luogo la paventata riforma dell’art. 187 CdS, che disciplina la sanzionabilità della guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Appare evidente che si tratta di una scelta irragionevole e priva di logica scientifica. La nuova ipotesi normativa è, infatti, configurata nel senso di prevedere che la soglia di sanzionabilità della condotta venga immotivatamente anticipata.
Si passa, così, dalla attuale necessità – al fine di ravvisare l’ipotesi di reato in questione – di accertare che la persona controllata guidasse in effettivo stato di alterazione da assunzione di sostanze d’abuso, alla punizione – sic et simpliciter – di chi risulti positivo al controllo sulle sostanze stupefacenti, senza che si valuti se tale situazione personale incida realmente sulla idoneità temporanea del soggetto a porsi alla guida di un qualsiasi veicolo.
Come detto, emerge il profilo di assoluta e cieca repressività che è alla base di questa stretta, che travestita ed edulcorata da scopi preventivi, in realtà, costituisce un modo surrettizio per criminalizzare, in modo particolare, l’uso della cannabis, ma anche della canapa light.
La tesi governativa non tiene, infatti, conto dei plurimi approdi scientifici in materia, scoperte che hanno permesso il formarsi di una giurisprudenza ragionata, fondata sull’esame dei tempi di metabolizzazione e di prolungata presenza nell’organismo delle sostanze assunte.
Soprattutto, la scelta legislativa, nasconde l’inesistenza attuale di strumenti e metodiche di rilevazione dell’effettiva condizione di alterazione psicofisica della persona controllata, che possano produrre gli stessi effetti e risultati ottenuti con l’alcol test nella guida in stato di ebbrezza. Dunque, come è costante costume italico, si scarica la presunta soluzione sul versante più facile.
È agevolissimo, quindi, per una classe politica superficiale e ben poco preparata, scegliere di inasprire pene, o creare nuove forme di reato, prive di spessore giuridico, modificando in peius, norme preesistenti, che, invece, presidiavano correttamente i beni giuridici oggetto della loro tutela.
Chiudo sul punto, dicendo che, da parte delle opposizioni, non paiono giungere segnali di contrasto a questa aggressione dei diritti e che sulla specifica materia e querelle l’elettroencefalogramma culturale e giuridico appare più che piatto.
AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI DA INALAZIONE
- Laddove la fantasia giuridica dei governanti non si esprime direttamente, intervengono, però, organi statali a creare nuove condizioni repressive, con l’adozione di circolari ed interpretazioni soggettive e, sovente, prive, di fondamento giuridico. Si tratta di una recente circolare dell’ADM che contiene un nuovo elenco di prodotti che, in esecuzione del potere riconosciuto all’ente dall’art. 102 dl 104/2020, non possono venire commercializzati via Internet.
È evidente, come si ribadirà, di un più generale disegno di sopperire all’infondatezza dei decreti del Ministero della Salute ed alla complessiva carenza normativa, per bloccare l’attività commerciale avente soprattutto oggetto oli al CBD, non altrimenti limitabile.
Si deve osservare che il divieto può riguardare:
- I prodotti accessori ai tabacchi.
- I prodotti da inalazione da sostanze liquide.
Si tratta di una previsione (specialmente quella al punto 2) estremamente opinabile e più volte contestata in sede giudiziaria. Il concetto di prodotto da inalazione è generico al limite della indeterminatezza. Qualunque liquido può essere inalato e qualunque liquido può avere una pluralità di destinazioni. Collocare a priori nell’ambito dei prodotti assumibili solo per inalazione sostanze che, invece, non lo sono in via esclusiva costituisce scelta arbitraria e non accettabile. Si deve però ritenere che la disposizione non possa coinvolgere ad alcun titolo sostanze solide a base di CBD. Altro punto di critica riposa nel fatto che l’ADM non può avere potere di definire elenchi di prodotti sui quali intervenire. Tale attività è eccedente la discrezionalità tecnica ed a mio parere è illegittima. Ogni intervento precedente deve essere ritenuto inefficace e giuridicamente inesistente. Si tratta comunque di una questione priva di riflessi penali e l’opposizione a sequestri e sanzioni va proposta al giudice monocratico presso il Tribunale.
Allo stato non vi è stata notizia di particolari interventi di polizia, né amministrativa, né penale.
VIETARE LE INFIORESCENZE
- Da ultimo richiamo l’emendamento proposto dal governo – nel contesto delle modifiche al cd. ddl sicurezza – che recita «È vietata l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (cannabis sativa L.) coltivata, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati». A chi viola le disposizioni «si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti».
Non pare che il testo sopra riportato si presti a dubbi interpretativi di sorta, in ordine agli scopi che i proponenti si prefiggono. L’iniziativa mira, così, a disporre l’equiparazione della cannabis light, ovvero quella con quantità di THC (la sostanza psicotropa per eccellenza della canapa) inferiore allo 0,5% e oggi venduta nei negozi commerciali, alla cannabis “normale” a più alto livello di THC, che rientra tra le sostanze stupefacenti dell’apposito Testo Unico.
È palese il tentativo di parare il duro colpo sofferto da TAR e Cassazione, che hanno sospeso e disapplicato il DM del Ministero della sanità del 7.8.2023, che tentava di porre anche il CBD nel novero delle sostanze vietate, inserendolo abnormemente nelle tabelle allegate al Dpr 309/90.
Allo stato attuale non vi sono particolari informazioni su tempi e modalità di discussione dell’emendamento in parola.
Appare purtroppo evidente, anche in questo caso che sinora solo una campana ha suonato forte e chiara e, ahimè, non è quella di chi dovrebbe avere, invece, a cuore un settore imprenditoriale importante, in un più generale contesto di crisi economica.