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Ayahuasca: respinto il ricorso sulla “tabellizzazione”

Le motivazioni con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la tabellizzazione dell'ayahuasca

Ayahuasca: respinto il ricorso sulla “tabellizzazione”

Rispetto all’inclusione da parte del governo italiano tra le sostanze proibite delle due piante da cui vengono estratti i principi attivi (armalina, armina e DMT) dell’ayahuasca, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della ICEFLU (Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale)  come riporta FuoriLuogo.

I giudici amministrativi pur rilevando come “l’ayahuasca e le piante in essa contenute non sono internazionalmente proibite dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971” hanno valutato che ai sensi del DPR 309/90 lo Stato possa inserire fra le sostanze illegali anche quelle non inserite nelle tabelle internazionali ma ritenute potenzialmente a rischio per la salute a seguito di “nuove acquisizioni scientifiche.” (art. 14, DPR 309/90). Non hanno convinto i magistrati nemmeno le contestazioni rispetto all’istruttoria, che per i ricorrenti non avrebbe tenuto conto degli studi sulla sostanza. Per il TAR del Lazio il parere di Istituto Superiore della Sanità e Consiglio superiore di sanità (quest’ultimo di nomina governativa) sono di per sè sufficienti a integrare l’iter preparatorio, insieme alle (due) segnalazioni del Sistema di allerta rapida e di ulteriori due segnalazioni di intossicazioni da parte del Centro Anti Veleni di Pavia in oltre 10 anni.

Per i giudici i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che “nel caso dell’ayahuasca e dell’armina e armalina si tratti di un mero effetto onirico visionario, quale stato modificato della coscienza, e non invece di un effetto allucinogeno” che è uno dei motivi per l’inclusione delle sostanze in tabella I della Jervolino-Vassalli come sostenuto dal Ministero. E’ stata respinta anche la richiesta di deroga per l’uso sacramentale dell’ayahuasca, sottoposta dall’ICEFLU che non essendo prevista per legge per il Tribunale Amministrativo Regionale “costituirebbe un precedente astrattamente riferibile a un numero indefinito di situazioni e di sostanze, con ogni conseguenziale rischio per la salute pubblica, unica finalità perseguita dall’amministrazione con l’inserimento delle sostanze nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309/1990“.

Infine anche la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione per i Giudici laziali “appare del tutto destituita di fondamento”. Oltre a non ritenere che il provvedimento violi il diritto religioso così come garantito dalla carta costituzionale il TAR richiama la sentenza 28167/2007 della Corte europea dei diritti dell’uomo che si era occupata di un caso analogo in cui una seguace del culto olandese che contestava il divieto di uso dell’ayahuasca durante le cerimonie. La Corte EDU nel caso specifico aveva stabilito “che il divieto di uso e consumo era da ritenersi legittimo in quanto non violativo dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (nei medesimi termini, l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea tutela altresì la libertà di pensiero, di coscienza e di religione) in considerazione della circostanza che il divieto di uso della bevanda è stato motivato dalla necessità della tutela della salute pubblica (e dell’ordine pubblico).



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