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Assoluzione possesso hashish e piante cannabis: sentenza storica

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La sentenza resa dal Tribunale di Ferrara, lo scorso 20 marzo, sancendo l’applicabilità alla condotta della coltivazione della scriminante della destinazione all’uso personale della sostanza – così – ricavata, rivisita criticamente la nota pronunzia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 28605 datata 24 aprile 2008) che, invece, aveva sancito in modo ultimativo la assoluta rilevanza penale della condotta coltivativa.

La scelta del giudice di merito di dissentire dai canoni individuati dal Collegio di legittimità, pone efficacemente a nudo il carattere di teoricità delle considerazioni poste a base di una decisione – quella delle Sezioni Unite – che, sino ad oggi, è apparsa e, purtroppo, in molti casi, tuttora appare, ancora un dogma intangibile.

Le SSUU della Suprema Corte, infatti, con la ricordata sentenza del 2008, si erano soffermate su di una pluralità di aspetti, i più rilevanti dei quali non hanno mai convinto appieno ed anzi, si sono sempre prestati ad una motivata critica1.

Il Tribunale di Ferrara, dunque, riconoscendo la coniugabilità della coltivazione con l’uso personale della sostanza così ottenuta, si è spinto ben oltre, il dato normativo ed ermeneutico puramente didascalico.

E’ stato posto, infatti, l’accento sulla necessità di formulare un giudizio – in ordine alla liceità o meno della coltivazione di piante (dalle quali ricavare sostanze stupefacenti) – che si rapporti tangibilmente e necessariamente con la realtà che nella quotidianità si manifesta nelle aule di giustizia.

In proposito, quindi, condivisibile appare l’osservazione del Tribunale, il quale confuta quel passaggio dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, ove si fa discendere dal fenomeno della coltivazione, in maniera indiscriminata, un presunto aumento del quantitativo di stupefacente immesso sul mercato, senza, peraltro, operare alcuni doverosi distinguo, focalizzando, invece, lo scopo che anima l’attività del coltivatore.

Va osservato, infatti, che il nesso di causa operato fra i due termini (coltivazione, da un lato e diffusione degli stupefacenti ricavati, dall’altro) in effetti, costituisce una considerazione che si palesa, soprattutto, per la sua forte carica di teoria ideologica.

Una simile impostazione – all’apparenza logica – non tiene, infatti, conto della circostanza che la scelta del singolo cittadino di coltivare, per soddisfare le proprie necessità personali, determina successivamente una condotta destinata ad esaurirsi naturalmente nella sfera privatistica dell’interessato.

Vale a dire, che, proprio all’apice esattamente opposto di quanto affermato dalla sentenza delle SS.UU., in presenza di una coltivazione che presenti – con giudizio ex ante – caratteri compatibili con la finalità del consumo personale (numero di piante limitato, assenza di contatti con ambienti criminosi, difficile accessibilità a terzi del luogo di ricovero delle piante, etc.), non si verifica affatto un fenomeno di circolazione o collocazione sul mercato illecito del prodotto in questo modo ottenuto.

Lo stesso termine “coltivazione”, ad interpretazione del Tribunale di Ferrara, pare, così, esprimere un’accezione che “non si attaglia agevolmente alla fattispecie di quattro piantine cresciute in un vaso all’interno di un appartamento”2.
Sembra, infatti, secondo l’opinione riportata in sentenza, ben più appropriato connotare con l’espressione “coltivazione”, un’attività che si svolga con modalità imprenditoriali e non limitata a poche piante.

Quello, così, richiamato costituisce indirizzo ermeneutico che, già in passato, – seppur senza assurgere ai clamori del presente caso – era stato persuasivamente valorizzato dal GUP presso il Tribunale di Milano (sent. 13 ottobre 2009)3, il quale aveva coniato una specifica definizione del verbo coltivare, sostenendo che esso “..non significa allestire vasi e vasetti ma governare un ciclo di preparazione del terreno, semina, sviluppo delle piante e raccolta del prodotto…”.

L’opera di delimitazione, sul piano strettamente ermeneutico, del concetto di coltivazione diviene, pertanto, caposaldo del ragionamento del giudice di prime cure, in quanto, risulta evidente che individuare esattamente quali condotte rientrino all’interno del concetto di “coltivazione” appare necessità che va, direttamente ed intimamente, collegata al principio di offensività.

Il concetto di “offensività”, dunque, inteso come termometro del grado di antigiuridicità di un fatto o di un comportamento, ma – in pari tempo – anche quale parametro del tipo di riprovazione sociale di una condotta, od ancora, del livello di protezione e di tutela di un preciso bene giuridico.

Vale a dire che – ammesso e non concesso che possa essere condivisibile la sanzionabilità indiscriminata dell’attività coltivativa – per potere effettivamente considerare integrato l’illecito previsto dall’art. 73 co. 1 (in relazione alla coltivazione), si deve dare corso ad una valutazione in parallelo fra la condotta concreta (oggetto di indagine) ed il precetto normativo, cui è riconnessa la eventuale sanzione.

Nel caso di specie, i canoni, attraverso i quali, si può pervenire alla formulazione del giudizio di offensività della condotta, appaiono univocamente orientati nel senso di non presentare affatto (sia considerati atomisticamente, che valutati complessivamente) quegli indici, che possono legittimare il pericolo, posto a base della scelta di sanzionare l’attività coltivativa.

Ne consegue, pertanto, un indubbio, quanto auspicabile ampliamento del novero dei criteri di scrutinio, in base ai quali si perviene alla soluzione in ordine all’offensività o meno della condotta coltivativa.

Dall’impostazione della sentenza in commento, emerge, inoltre, un evidente e rigoroso temperamento del carattere di pericolo che contraddistingue istituzionalmente la fattispecie della coltivazione.

La Corte di Cassazione, nella più volte richiamata pronunzia n. 28605, ebbe ad affermare che la condotta di coltivazione appare punibile sino dal momento di messa a dimora dei semi, siccome “…si caratterizza, rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti, quale fattispecie contraddistinta da una notevole “anticipazione” della tutela penale e dalla valutazione di un “pericolo del pericolo”, cioè del pericolo, derivante dal possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla normativa in materia di stupefacenti”.

Or bene, un siffatto approccio (che giudica illecita la coltivazione, senza, però, operare serie distinzioni fra tutte le ipotesi che possono formare oggetto di indagine) pare oggi superato, proprio in funzione della valorizzazione del profilo finalistico della condotta.

La coltivazione, secondo la tesi che aderisce al ricordato arresto giurisprudenziale del 2008, esprimerebbe un carattere di antigiuridicità già in re ipsa; essa verrebbe ad essere ricompresa nella categoria delle condotte penalmente illecite, pur prescindendo da una disamina dell’elemento psicologico.

 



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