Avvocato rulez

Assistenza legale #7

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Applicazione art. 73 per 8 grammi di hashish
28 settembre 2006
Salve. Nella serata di sabato 16 settembre sono stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che mi ha denunciato a piede libero perché in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente di tipo hascish, vorrei sapere a cosa posso andare in contro, essendo prima di questo avvenimento incensurato, ed inoltre vorrei sapere se rischio il ritiro della patente, di cui ho assoluto bisogno per motivi di lavoro.
Dal tenore del quesito si evince che la denuncia a piede libero si riferisce all’applicazione dell’art. 73 dpr 309/90, quale scelta discrezionale del reparto delle Forze dell’Ordine autore dell’intervento. Il fatto è stato quindi valutato come avente rilevanza penale. A questo punto dovrà essere nominato un legale di fiducia, (altrimenti sarà abilitato ad intervenire, a difesa dell’accusato, il legale d’ufficio incaricato), e andranno presentati atti di difesa in merito allo status dell’accusato ed alla sua condizione di assuntore di hashish, tali da motivare la detenzione come finalizzata all’uso esclusivamente personale. Vista la riforma della disciplina realizzata dalla legge 49/2006, non basta più, per la difesa, confutare la tesi accusatoria riferita al reato di spaccio. Ora, con una parziale, ma incisiva inversione dell’onere della prova, sulla cui costituzionalità appaiono seri dubbi, è la difesa stessa a dover comunque provare la finalità dell’uso personale, anche occasionale, per non vedere la propria parte condannata per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Qualora sia dimostrata la finalità dell’uso personale, il Giudice potrà propendere, e lo staff legale sta rilevando le prime pronunce in tal senso, per l’archiviazione del procedimento. Senza conoscere dettagli più approfonditi non è possibile prevedere l’emanazione, o meno, di provvedimenti giudiziali interdittivi dell’abilitazione alla guida. Risposta del Dott. Massimo Ribaudo

Reato di coltivazione: gli scopi terapeutici non escludono la pena
24 ottobre 2006
Salve,sono di La Spezia. Sono preoccupato, ho un amico che ha una pianta di marijuana in casa. Vorrei sapere cosa rischia se viene beccato,anche se possedendo soltanto una pianta,oltretutto di piccole e modeste dimensioni,e se dopo la legge che ho letto sul giornale oggi 20/10/06 della cannabis terapeutica approvata dal consiglio dei ministri rischia minormente o ugualmente a prima,grazie aspetto una risposta come al solito da voi data esaudiente.
Lo schema di Disegno di Legge, proposto dal Ministro della Salute Livia Turco e approvato dal Governo in via preliminare e non definitiva, sulla possibilità di acquistare, all’interno delle farmacie ospedaliere e mediante prescrizione specialistica, medicinali a base di cannabis in relazione a specifiche terapie, non muta la situazione legislativa presente in Italia a seguito della L. 49/2006. D’altra parte vi è da sottolineare come un disegno di legge, peraltro ancora non delineato in via definitiva, rappresenti soltanto una proposta governativa, la quale dovrà quindi superare il vaglio parlamentare per essere approvata e risultare legge dello Stato. All’interno della riforma del dpr 309/90, realizzata con la citata legge 49, per quanto riguarda l’art. 73, l’atto di coltivazione di cannabis, e quindi la mera germinazione del seme, è punito con una pena detentiva da sei a venti anni e con una multa da euro 26.000 a euro 260.000. In relazione a comportamenti inerenti fatti di lieve entità, (poche piante e basso contenuto di principio attivo all’interno del materiale sequestrato), le pene previste sono la detenzione da uno a sei a anni e la multa da euro 3.000 a euro 26.000. La richiesta di giudizio abbreviato e lo strumento del patteggiamento possono far diminuire la pena prevista a circa un terzo del periodo di detenzione e dell’ammontare della multa previsti dalla norma. Perchè una determinata condizione di disagio psico-fisico possa essere valutata quale circostanza attenuante della pena, (al riguardo non è prevista dall’ordinamento alcuna condizione esimente, e quindi escludente la rilevanza penale del comportamento), è necessaria una perizia specialistica riferita alla patologia ed una prescrizione medica in relazione alla necessità terapeutica di assunzione di farmaci a base di cannabinoidi. Questo, al momento attuale. La situazione relativa al reato di coltivazione non autorizzata, ex art. 73 dpr 309/90, ove anche lo schema di Ddl proposto dovesse essere approvato dalle assemblee parlamentari, non muterebbe affatto.
Risposta del Dott. Massimo Ribaudo

Delucidazioni su sequestro di scarso quantitativo di marijuana
17 settembre 2006
Il 20 agosto scorso mentre guidavo l’auto, mi è stata confiscata, durante un’operazione antidroga in provincia di Rovigo, la quantità di 0,3 grammi di marijuana, mi è stato fatto un verbale di contestazione e sequestro amministrativo secondo l’ art 75 con conseguente ritiro della patente di guida per l’applicazione del comma 3 del medesimo articolo; al momento del controllo non stavo facendo, ne in precedenza avevo fatto uso della sostanza. Esattamente 5 anni fa mi era stato dato lo stesso art 75, (senza ritiro della patente) per il sequestro di 0,5 grammi di marijuana e il procedimento era stato archiviato dopo il colloquio con l’autorità prefettizia. Per sentito dire mi sembra esista un termine di anni dopo i quali i precedenti procedimenti amministrativi, come ad esempio il mio di cinque anni fa decadono, è vero? Durante il prossimo colloquio con l’ autorità prefettizia, verrà valutata la mia precedente segnalazione per un ulteriore allungamento del periodo di ritiro della patente, o per costringermi a sottopormi ad eventuali controlli (cataboliti urinari, esame del capello, percorso socio-riabilitativo-sert ecc)? Visto che ho già perso 2 occasioni di lavoro a causa del ritiro della patente, documentandomi per cercare il modo di fare ricorso, ho trovato al comma 2 dell’ art 218 del codice della strada la possibilità di chiedere l’annullamento del ritiro patente se questo non viene comunicato dal prefetto entro 15 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione; posso intervenire in questo senso visto che non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione?
In primo luogo si deve osservare che la patente legittimamente ritirata dalle forze dell’ordine, in ottemperanza all’art.75 c. 3 dpr 309/90, dovrà essere riconsegnata dalla Prefettura successivamente al trentesimo giorno dall’avvenuto ritiro. Nessuna conseguenza può scaturire dalla precedente segnalazione, in quanto l’art.75 ha una nuova formulazione e le segnalazioni in riferimento alla normativa previgente non hanno alcun effetto su quelle successive relative all’attuale testo della disciplina. Dopo cinque anni dall’accaduto, ove sia stata comminata una sanzione amministrativa, può essere richiesta la cancellazione della stessa. Nel caso esposto non è stata inflitta alcuna sanzione. A questo punto è preferibile inviare al Prefetto, entro trenta giorni dal verbale di sequestro, scritti difensivi che sottolineino l’esiguità del quantitativo sequestrato e l’occasionalità dei fatti. Correttamente, sempre ai sensi dell’art. 75, la Prefettura competente è stata individuata in quella della provincia di residenza del soggetto segnalato. Non trattandosi di ritiro a seguito di infrazioni di norme del Codice della Strada, ma di altra disciplina, non si ritiene applicabile l’esperimento del ricorso ex art. 218 c.2. In considerazione dell’esiguo quantitativo sequestrato, l’orientamento dell’Autorità prefettizia dovrebbe propendere per il semplice ammonimento a non far più uso della sostanza. Risposta dell’avvocato Andrea Testa

Curarsi con la cannabis
30 giugno 2006
Ho 45 anni. Da 15 soffro di sclerosi multipla che spesso mi provoca dolori e irrigidimento. Quale è la procedura per poter avere un farmaco a base di cannabis? Saluto e ringrazio.
In base alla riforma della disciplina sulle sostanze stupefacenti realizzata attraverso la L. 49 del 2006 la Cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico sono definite come sostanze che non trovano nessun impiego terapeutico (Tabella I). In ogni caso non vi è alcuna autorizzazione alla detenzione, alla coltivazione ed all’uso di cannabis per scopi terapeutici. Vi è comunque da rilevare come siano stati registrati all’estero alcuni farmaci a base del principale principio attivo derivato dalla cannabis, il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo). Tali farmaci sono impiegati principalmente nella terapia del dolore oncologico, nelle neuropatie post-traumatiche, in alcune malattie degenerative del sistema nervoso, (soprattutto nella sclerosi multipla), nella riduzione di effetti collaterali e perdita di appetito in pazienti sotto trattamento anti – HIV. Presso il Ministero della Salute, Dipartimento dell’Innovazione – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici – Ufficio Centrale Stupefacenti è possibile inoltrare richiesta di autorizzazione all’importazione di medicinali non registrati in Italia e registrati nel paese di provenienza, contententi principi attivi derivati dalla cannabis o derivati di sintesi o semisintesi. Tale domanda deve contenere la richiesta del medico curante, tramite la AUSL, ovvero della farmacia ospedaliera, e deve essere opportunamente corredata da esplicita dichiarazione, sempre da parte del medico curante, di assunzione di responsabilità all’ utilizzazione del prodotto in mancanza di alternative terapeutiche.
Risposta del Dott. Massimo Ribaudo

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