Approvata la riforma del Codice della strada: ecco cosa cambia
Il Senato ha dato il via libera alla riforma del Codice della strada, ora manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prima che le modifiche diventino effettive
La riforma del Codice della Strada è stata approvata con 83 si, 47 no e un astenuto in via definitiva anche al Senato, dove sono stati respinti i 350 emendamenti presentati dall’opposizione.
Ora manca solo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale: da quel momento, trascorsi 15 giorni, la legge sarà effettiva. A breve, dunque, e probabilmente entro Natale, saranno efficaci la maggior parte dei provvedimenti mentre per alcuni (come alcolock, guide prima del foglio rosa, corsi di educazione stradale nelle scuole, targhe sui monopattini), che necessitano di appositi decreti, ci vorranno all’incirca altri 6 mesi di tempo.
Ma cosa cambia con questa riforma?
CODICE DELLA STRADA E STUPEFACENTI
La prima cosa che salta all’occhio sono le nuove norme per quanto riguarda gli stupefacenti. La legge ad oggi prevede che le forze dell’ordine, nell’ambito dei controlli, debbano provare l’alterazione alla guida del conducente, oltre alla sua positività.
La nuova norma cambia tutto perché basterà essere positivi al test per vedersi revocata la patente, con sospensione di 3 anni. Inutile ricordare come la cannabis sia una sostanza che rimane nel corpo per più giorni, rendendo una persona potenzialmente positiva anche se perfettamente sana e capace di intendere e volere. Se le forze dell’ordine avessero quindi il sospetto che un conducente sia in stato di alterazione psicofisica, potranno eseguire sul posto un test della saliva. In caso di positività, scatta subito il ritiro della patente. Se ciò non fosse possibile il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Non solo, perché rifiutarsi di sottoporsi al test si configura come un reato.
PAZIENTI CANNABIS E PATENTE
Nonostante le promesse fatte, non è stata prevista nessuna norma per i pazienti che utilizzano cannabis per trattare le proprie patologie, che ora formalmente non potranno più guidare.
Un recente studio scientifico, che si è occupato proprio di questo tema, ha concluso che non c’è «Nessuna prova significativa di alterazione della capacità di guida» dopo l’assunzione dei prodotti a base di cannabis prescritti ai pazienti
Da Meglio Legale evidenziavano che è «importante sottolineare come la contestazione dell’articolo 187 del CdS costituisce una tematica penale, che nel caso del rinnovo della patente assume invece caratteri amministrativi: da questo punto di vista, la Cannabis è assimilabile a qualunque altro farmaco inibitore delle capacità alla guida. Il consiglio è dunque quello di avere la prescrizione sempre a disposizione, in particolare quando si è alla guida».
Sul tema è stato scritto tanto: qui potete leggere il punto della situazione fatto da Cannabisterapeutica.info, qui invece trovate il punto di vista dell’avvocato Carlo Alberto Zaina, mentre qui le considerazioni dell’avvocato Giacomo Bulleri.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Sul tema dell’alterazione psicofisica nel 2019 si è già espressa la Corte di Cassazione con una sentenza che non lascia spazio ad interpretazioni. Secondo la sentenza, infatti, «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 1, c.d.s., (quello della guida in stato di alterazione a causa di stupefacenti, nda) non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida subito dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psicofisica causato da tale assunzione».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 12409/19, mettendo nero su bianco che non basta la positività, ma che debba essere dimostrata l’effettiva alterazione alla guida.
GLI ALTRI PRINCIPALI CAMBIAMENTI DELLA RIFORMA
Alcol: chi viene trovato al volante con uno tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si vedrà comminare una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico sarà compreso tra 0,8 e 1,5 grammi la sanzione è sia detentiva che pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), e patente sospesa da 6 mesi a un anno: sulla sua patente inoltre verrà apposto un codice che indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida e dovrà installare a sue spese l’alcolock; con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro le nuove norme prevedono l’arresto da 6 mesi e un anno, l’ammenda da 1.500 a 6mila euro e la sospensione della patente da uno a due anni. Se la violazione avviene usando l’auto di un’altra persona la sospensione si raddoppia e se nei due anni successivi si ripete la stessa violazione la patente viene revocata. Il mezzo viene poi confiscato a meno che non sia di proprietà altrui.
Eccesso di velocità: per violazioni di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità la sanzione va da 173 a 694 euro. Nel caso di eccesso di questo tipo ripetuto all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno prevista una multa da 220 a 880 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni. È stato poi introdotto il principio secondo cui nel caso di violazioni ripetute entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente (per esempio, una strada comunale o una statale), le multe non si sommano ma viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.
Assicurazioni: diventa a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato, anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’ incrocio dei dati.
Monopattini e bici: Le nuove norme stabiliscono l’obbligo del contrassegno per tutti i monopattini, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno nonché di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa, l’obbligo del casco per tutti i conducenti (oggi lo è solo per i minorenni); il divieto di uscire dai centri urbani; l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (per le violazioni prevista una multa tra 100 e 400 euro). Vietato circolare contromano, mentre l’utilizzo sarà consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h. Per questo le società che gestiscono monopattini in sharing dovranno installare sistemi che blocchino il mezzo in caso di utilizzo fuori delle aree consentite. Rivista anche la circolazione delle biciclette, con la modifica di alcune definizioni legislative e delle regole del sorpasso con l’obbligo (condizionato) del mantenimento di una distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.
Telefono alla guida: la riforma prevede nel caso di una prima violazione una multa minima di 250 euro con una sospensione della patente compresa tra 15 giorni e due mesi e la perdita di cinque punti: alla seconda violazione la sanzione sale a 350 euro e i punti decurtati saranno da 8 a 10 (con patente sospesa da uno a tre mesi).