Alimenti a base di canapa: un decreto parziale che non cambia nulla
Il 15 gennaio 2020 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto che fissa i limiti massimi di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti. Tale decreto si attende dal 2 dicembre 2016, ossia da quando il disegno di legge presentato nel 2015 fu tramutato nella famosa legge n° 242, approvata con lo scopo di promuovere la coltivazione di canapa e le varie filiere di trasformazione ad essa collegate; dando anche il via libera alla coltivazione per florovivaismo.
All’Articolo 5 della legge in questione, dal titolo: “Limiti di THC negli alimenti”, veniva espressamente richiesto al Ministro della Salute, un decreto in cui venissero definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
In realtà sono passati ben 3 anni, durante i quali i semi di canapa a scopo alimentare e loro derivati (decorticato, olio e farina) sono stati venduti rispettando la circolare del 22/05/2009 che regolamentava la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l’utilizzo nei settori dell’alimentazione umana, riconoscendone anche il potere antiossidante dato dall’elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi in essi contenuti.
In tale decreto viene testualmente riportato: “In molti Paesi, europei e non, la legislazione consente l’utilizzo della cannabis o di sue pani come ingrediente alimentare a condizione che il residuo di tetraidrocannabinolo (THC), sostanza ad azione psicotropa, resti al di sotto di un limite massimo, stabilito a garanzia della sicurezza”.
Dunque, la legislazione di riferimento che ha sino ad oggi permesso la vendita di prodotti eduli derivati dalla canapa, è stata quella che regolamenta, in generale, la sicurezza alimentare col Regolamento CE 178/2002, e dagli ultimi Regolamenti comunitari di igiene, in particolare dall’852/04.
Il nuovo decreto stabilisce che i semi di canapa, le farine e gli integratori prodotti con alimenti derivati dalla canapa, possono contenere al massimo 2 mg di THC per chilo, pari allo 0,002‰; invece l’olio ottenuto da semi di canapa deve avere al massimo 5 mg per chilo, pari allo 0,005‰.
Questi sono gli stessi valori che il 29 agosto del 2017 il Ministero della Salute aveva ipotizzato di attuare in una bozza di decreto.
Quindi nulla di nuovo rispetto a ciò che ci si aspettava da tempo.
Purtroppo nel nuovo decreto non si fa cenno alle infiorescenze usate per la preparazione di tisane, né agli olii al CBD che oggi vengono commercializzati per uso topico, ma assunti anche per via orale.
Quindi, nonostante gli articoli sensazionalistici usciti sui principali giornali italiani, nulla cambia: si resta in attesa che venga regolamentata ogni parte edule della pianta e suoi derivati, mentre si continuerà a produrre, lavorare e vendere semi, farina e olio di canapa com’è sempre stato.