A telecamere spente si consuma la farsa delle indagini contro la canapa
Continuano perquisizioni, sequestri probatori, sequestri preventivi, da parte della polizia giudiziaria. Le modalità sono piuttosto discutibili. Si va dall’esplicita minaccia di ulteriori conseguenze, in caso di non collaborazione da parte dell’indagato, al tentativo di rappresentare i potenziali vantaggi processuali conseguenti a una collaborazione. Peccato solo che raramente il leale atteggiamento dell’inquisito venga effettivamente valorizzato nelle comunicazioni dei verbalizzanti al magistrato, il quale ne rimane sovente all’oscuro. Ma questa è solo la prima di una delle tante farse di un bailamme a cui nolenti abbiamo fatto l’abitudine i cui esiti con ogni probabilità sono, fin dall’inizio, noti. Infatti, nella maggioranza dei casi, (e mi riferisco alla cannabis light) dopo tutta una serie di pirotecnici interventi di polizia giudiziaria, con conclamati sequestri, comunicati ai media e conferenze stampa, ampio risalto e compiacimento, foto ricordo delle forze dell’ordine marzialmente in posa tra piante, bustine (di cosa non si sa) e banconote, la perizia tossicologica sulla sostanza attesta che la canapa sequestrata non contiene THC in misura idonea a produrre effetti droganti.
Sarebbe facile aprire una lunga e complicata parentesi in ordine alle irrazionali e assurde metodiche e paradigmi che le forze dell’ordine e la magistratura si ostinano illogicamente a seguire per sostenere apoditticamente e illogicamente la illiceità dei prodotti sequestrati, ma non mi addentrerò ora in questo ginepraio. Giovi solo affermare che, talora, il diritto si arroga competenze e valutazioni di natura scientifica, che, invece, dovrebbero essere di piena competenza dei tossicologici.
Per potere permettere il prosieguo dello scorrere placido del fiume della apparente repressione penale, è opportuno ignorare o disattendere i parametri seguiti nelle consulenze che vengono (quando vengono) disposte e, invece, seguire impostazioni minoritarie, che appaiono del tutto disancorate dalla realtà quotidiana. Non posso tacere, però che volere operare una valutazione di illiceità di un prodotto suddiviso in numerose bustine, che contengano un quantitativo di THC inferiore ai limiti droganti, considerando l’insieme delle confezioni e non ciascuna confezione è operazione incredibilmente assurda: nessuno mai entrerebbe in un’enoteca e pretenderebbe di calcolare il quantum di alcol contenuto in una qualità di vino, sommando il contenuto di tutte le bottiglie, pena il timore di essere oggetto di frizzi e lazzi (se non peggio). Invece, per la canapa un giudizio del genere è – ahimè ed incredibilmente – all’ordine del giorno.
Non che il versante della vera e propria cannabis presenti profili più rassicuranti. L’approccio del rapporto indagati-forze dell’ordine appare analogo a quello precedentemente descritto e, soprattutto, chi deve giudicare si ostina a non considerare la compatibilità con la destinazione al consumo personale sia di modestissime coltivazioni sia di situazioni di detenzione di alcune decine di grammi, e dispone il sequestro delle sostanze in questione. Viene, così, disattesa la, peraltro, contraddittoria sentenza delle SSUU n. 12348/20, che, invece, qualche apertura (timidissima) aveva introdotto in materia di coltivazione.
Ma ciò che maggiormente sconcerta è che, dopo i fuochi di artificio (a beneficio dei media) diviene ineluttabile agli occhi degli stessi magistrati l’impossibilità di pervenire a sentenze di condanna degli indagati. Ciò in quanto ci si rende conto che l’accusa non potrà essere sostenibile in giudizio, perché i dati scientifici, interpretati sino al momento malamente, sono inequivocabilmente orientati in favore dell’indagato. Solo allora, disinvoltamente, il PM deve ammettere che il processo non si farà, ma sarà necessario salvare le apparenze: non si potrà ammettere che l’indagine era fondata sul nulla e, quindi, per non riconoscere superficialità o prevenzione, si dirà che i prodotti sequestrati (nonostante non fossero idonei obbiettivamente a produrre effetti droganti) non potevano essere commercializzati (e vanno sia confiscati, che distrutti), ma che i coltivatori o i commercianti erano – poverini – in buona fede e, per questa volta vanno perdonati. Perdonati penalmente anche i consumatori (che però qualche guaio amministrativo lo avranno). Così, ad libitum.